Risposta n. 195 del 17/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeALFA ritiene che il regime forfettario non sia applicabile perché il promotore, addebitando IVA, ha posto in essere un comportamento incompatibile con tale regime e perché, in ogni caso, nel primo anno avrebbe superato la soglia di 65.000 euro; di conseguenza ritiene legittima la rivalsa IVA e dovuta la ritenuta ex art. 25-bis d.P.R. 600/1973.
Trattamento IVA e ritenuta su somme corrisposte a seguito di sentenza di condanna, con verifica dell'applicabilità del regime forfettario.
Il quesito
ALFA chiede se il professionista/ promotore possa applicare il regime forfettario pur addebitando IVA in rivalsa su compensi maturati nel 2014 e liquidati per sentenza, e se tale comportamento valga come uscita dal forfettario; inoltre chiede se, in presenza del forfettario, debba operare o meno la ritenuta alla fonte.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda che il regime forfettario non è applicabile nel caso di specie, perché il contribuente non poteva validamente manifestare la presunzione di rispettare la soglia di 65.000 euro nella dichiarazione di inizio attività, essendo già noto il credito riconosciuto dalla sentenza; pertanto i compensi sono imponibili IVA, la fattura con rivalsa è corretta e ALFA deve operare la ritenuta prevista dall'art. 25-bis d.P.R. 600/1973.
Trattamento IVA e ritenuta su somme corrisposte a seguito di sentenza di condanna e regime forfettario
L’interpello riguarda il trattamento fiscale di somme dovute da ALFA a un promotore finanziario a seguito di sentenza di condanna. Il tema centrale è se tali somme, pur riferite a prestazioni maturate in passato, possano rientrare nel regime forfettario applicato dal percettore dopo la riapertura della partita IVA, con effetti sull’addebito dell’IVA e sull’obbligo di ritenuta alla fonte.
Fattispecie
ALFA risulta soccombente in un giudizio promosso dal Sig. X, promotore finanziario. In base alla sentenza, deve corrispondere al Promotore provvigioni arretrate e un incentivo annuale riferito al medesimo anno.
Secondo l’istante, queste somme:
- rappresentano il corrispettivo di prestazioni rese nel 2014;
- erano connesse a un’attività d’impresa individuale svolta all’epoca dal promotore;
- costituirebbero compensi rilevanti ai fini IVA;
- sarebbero inoltre soggette a ritenuta ai sensi dell’articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Alla data della sentenza, tuttavia, il Sig. X aveva cessato l’attività e chiuso la partita IVA. Nei primi mesi del 2019 ha poi aperto una nuova posizione IVA e, nella dichiarazione di inizio attività di cui all’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, avrebbe dichiarato di presumere il possesso del requisito reddituale per l’accesso al regime forfettario previsto dalla legge n. 190 del 2014.
Successivamente, ALFA ha ricevuto una fattura in cui il Promotore:
- ha applicato il codice regime fiscale RF19;
- ha addebitato l’IVA in rivalsa;
- ha indicato che le somme non sarebbero soggette a ritenuta in forza dell’articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014.
Il Promotore ha anche trasmesso la dichiarazione prevista dal comma 67, attestando l’applicabilità del regime forfettario e l’esonero da ritenuta.
Quesito del contribuente
ALFA chiede, in sostanza, chiarimenti su due profili:
- se sia corretto che il Sig. X abbia addebitato l’IVA pur dichiarando l’applicazione del regime forfettario;
- se tale comportamento possa essere considerato come una manifestazione concludente di uscita dal regime forfettario, con conseguente applicazione del regime ordinario e degli obblighi di sostituzione d’imposta in capo ad ALFA.
In via subordinata, se il regime forfettario dovesse ritenersi applicabile, ALFA ritiene che non potrebbe esservi rivalsa IVA e che non dovrebbe operare la ritenuta alla fonte.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato, che prevede l’accesso al regime forfettario per le persone fisiche con ricavi o compensi non superiori a euro 65.000;
- la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, che qualifica il regime forfettario come regime naturale per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, se in possesso dei requisiti e non soggette alle cause ostative;
- l’articolo 1, comma 56, della legge n. 190 del 2014, secondo cui chi intraprende l’attività può avvalersi del regime forfettario comunicando, nella dichiarazione di inizio attività ex articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, di presumere la sussistenza del requisito del comma 54;
- la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, che precisa l’obbligo per i soggetti che iniziano l’attività di dichiarare esplicitamente tale presunzione;
- l’articolo 1, comma 58, lettera a), della legge n. 190 del 2014, richiamato dall’istante in relazione al divieto di rivalsa nel regime forfettario;
- l’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo alla ritenuta sui compensi in questione;
- l’articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2014, relativo all’esonero da ritenuta per i contribuenti forfettari.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
ALFA sostiene che il regime forfettario non sia applicabile perché inconciliabile con l’addebito dell’IVA in fattura. Secondo l’istante, il divieto di rivalsa sarebbe un effetto indisponibile del regime forfettario, sicché il comportamento del Sig. X costituirebbe un comportamento concludente idoneo a integrare l’opzione per l’uscita dal forfettario e l’applicazione del regime ordinario.
Inoltre, ALFA osserva che, poiché la sentenza gli riconosce somme che nel primo anno di attività supererebbero la soglia di euro 65.000, la presunzione di accesso al forfettario non sarebbe corretta. Da ciò deriverebbe, per l’istante, la legittimità della rivalsa IVA e l’obbligo di operare la ritenuta.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia accoglie la tesi dell’istante e conclude che, nel caso di specie, il regime forfettario non è applicabile.
Il passaggio decisivo è la verifica della presunzione richiesta dall’articolo 1, comma 56, della legge n. 190 del 2014: il contribuente che avvia una nuova attività può avvalersi del regime forfettario solo se, nella dichiarazione di inizio attività, comunica di presumere il rispetto del requisito reddituale del comma 54. Secondo l’Agenzia, tale presunzione non poteva essere validamente formulata dal Sig. X, poiché già da dicembre 2018 egli era a conoscenza del dispositivo di sentenza che gli riconosceva un corrispettivo superiore ai limiti di accesso al regime.
Di conseguenza:
- il regime forfettario non è applicabile;
- i compensi percepiti a seguito della sentenza sono soggetti a IVA;
- è corretto l’addebito dell’imposta in fattura;
- ALFA deve operare la ritenuta prevista dall’articolo 25-bis del d.P.R. n. 600 del 1973;
- le somme concorrono ordinariamente alla determinazione delle basi imponibili sia di ALFA sia del Promotore.
Conclusioni operative
L’interpello chiarisce che, in presenza di somme liquidate per sentenza e già note al percettore al momento dell’avvio della nuova attività, non può ritenersi correttamente manifestata la presunzione di accesso al regime forfettario se il corrispettivo eccede la soglia prevista dalla legge.
Nel caso esaminato, l’Agenzia considera quindi legittimo:
- l’addebito dell’IVA in fattura da parte del Promotore;
- l’assoggettamento delle somme a ritenuta da parte di ALFA;
- l’assoggettamento ordinario dei compensi ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, senza applicazione del regime forfettario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 17 giu 2019Risposta n. 193 del 17/06/2019
- Interpello · 17 giu 2019Risposta n. 194 del 17/06/2019
- Interpello · 18 giu 2019Risposta n. 197 del 18/06/2019
- Interpello · 18 giu 2019Risposta n. 196 del 18/06/2019
- Interpello · 19 giu 2019Risposta n. 198 del 19/06/2019
- Interpello · 20 giu 2019Risposta n. 200 del 20/06/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →