Cassazione Penale, Sentenza n. 8252/2022 del 09/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di rinvio della Corte d'appello di Milano nella parte in cui ha confermato la confisca di parte del patrimonio di Chiriaco per sproporzione rispetto alle capacità economiche lecite. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e travisamento: mancata o errata valutazione di mutui e finanziamenti (in particolare mutuo di Euro 100.000 per immobile di Torre d'Isola), errata individuazione del periodo temporale delle disponibilità reddituali (omessa considerazione dei redditi del 2002 coincidenti con l'acquisto), esclusione di plusvalenze o altri proventi leciti non dichiarati (es. plusvalenze 1993 e redditi 2009-2010), erronea inclusione nel compendio patrimoniale di beni riconducibili a società terze (PIEFFEPI s.r.l., Tecnogest s.r.l.) nonostante provvedimenti di dissequestro parziale, e contraddizioni nella valutazione dell'immobile di via Lessona. Inoltre censura la correttezza dell'uso e della ritualità della consulenza peritale e propone motivi nuovi relativi alla violazione del principio di correlazione temporale (art. 240-bis invocato dalla difesa).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e in parte infondato: ha annullato la statuizione di confisca relativa all'immobile di Torre d'Isola (rinvio alla corte di merito affinché rivaluti l'incidenza del mutuo e dei redditi del 2002 sul giudizio di sproporzione) e ha disposto altresì che il giudice del rinvio riesamini il giudizio di sproporzione con le seguenti prescrizioni: rimodulare o compensare le spese di mantenimento (anche in relazione all'appartamento di via Lessona), considerare il mutuo e i redditi dell'anno di acquisto per Torre d'Isola e rivalutare l'effettiva attribuibilità al Chiriaco dei terreni di Pasturana. Ha confermato la legittimità di altre parti della confisca rimaste in piedi e ha dichiarato inammissibili o generici alcuni motivi (in particolare l'eccezione sui redditi non dichiarati 2009/2010 e i motivi nuovi sull'art. 240-bis). Ha inoltre precisato che non va liquidato alcunché alla parte civile per questa fase procedurale. Si è dunque disposta la cassazione parziale con rinvio per nuovo esame conforme alle indicazioni fornite.
Norme richiamate
decreto-legge n.306/1992, art.12-sexies
Viene richiamata dalla difesa per contestare limiti e criteri della confisca; la Corte si è pronunciata sui limiti del giudicato e sulla necessità di rispettare le questioni già decise nelle precedenti pronunzie, ma non ha ritenuto determinante l'eccezione avanzata dal ricorrente in quella parte specifica.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, sentenza n. 21347 del 10/04/2018 - Rv. 273388-01)
Sez. 6, Sentenza n. 21347 del 10/04/2018 (dep. 14/05/2018) Rv. 273388 - 01
Principio secondo il quale, nelle misure di prevenzione e nelle confische per sproporzione, l'accensione di un mutuo non costituisce di per sé prova idonea a dimostrare la lecita provenienza della provvista; occorre dimostrare la disponibilità di redditi leciti sufficienti a sostenere il rimborso. La Corte tuttavia distingue il caso concreto: se il proposto ha capacità reddituali tali da consentire l'ammortamento del mutuo, il ricorso al mutuo assume rilievo nella valutazione della sproporzione e delle risorse future disponibili.
Richiamo alla regola del "dedotto e del deducibile" propria della Cassazione
La Corte rammenta che le pronunce di questa Corte coprono il dedotto e il deducibile; quindi questioni già decise nelle precedenti sentenze di cassazione (ad es. sull'irrilevanza di certe entrate non dichiarate) non possono essere riaperte in questa sede se non dedotte tempestivamente.
Massime di principio
- Il ricorso a un mutuo non prova automaticamente la lecita provenienza della provvista, ma non è nemmeno sempre irrilevante: se il soggetto ha redditi leciti sufficienti a sostenere il rimborso, il mutuo può ridurre la sproporzione deducibile per gli acquisti successivi e deve essere valutato concretamente.
- Nel giudizio di sproporzione vanno considerate le fonti di reddito effettive e il loro valore nel momento temporale coincidente con l'acquisto di ciascun bene; il perito deve valutare i redditi e le spese nel periodo pertinente (anche l'anno dell'acquisto se l'acquisto avviene a fine anno).
- Beni intestati a terzi possono essere conteggiati solo se è stato definitivamente accertato che sono fittiziamente intestati al proposto; se provvedimenti successivi (dissequestri, restituzioni) incidono sulla reale disponibilità, il giudice deve tenerne conto e motivare coerentemente l'attribuzione patrimoniale.
- Le spese di mantenimento e i criteri di valutazione del tenore di vita devono essere motivati in modo coerente: se si usa un criterio cautelativo (es. indici ISTAT) ma si conclude che il tenore di vita è superiore, occorre adeguare e motivare la rettifica, non limitarsi a contraddizioni apparenti.
- Le doglianze che vertono su questioni già definitivamente risolte dalla Corte di cassazione ("dedotto e deducibile") sono inammissibili: la difesa deve sollevare tempestivamente tali questioni nei gradi precedenti.
- Motivi nuovi introdotti tardivamente (es. rilievi di costituzionalità o nuovi profili di diritto non allegati prima) sono inammissibili a meno che non siano giustificati da sopravvenienze processuali e adeguatamente specificati.
- Il giudice di rinvio deve disporre una nuova verifica di sproporzione conformemente alle prescrizioni di legittimità: rimodulazione delle spese correnti, considerazione dei mutui e dei redditi nell'anno di acquisto, e verifica dell'effettiva attribuibilità dei beni tramite terzi.
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