Direttiva 2021/1233
Direttiva (UE) 2021/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per quanto riguarda le misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce una disciplina transitoria per il riconoscimento nell’Unione dei documenti professionali rilasciati da paesi terzi nel settore della navigazione interna, al fine di garantire continuità operativa e certezza del diritto durante il passaggio al sistema di riconoscimento previsto dalla direttiva (UE) 2017/2397. Viene chiarito che tali documenti sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione solo se il paese terzo prevede obblighi identici a quelli della direttiva, compresi quelli relativi alla sostituzione dei certificati esistenti. È inoltre consentito, fino al 17 gennaio 2032, mantenere il riconoscimento nazionale o convenzionale di alcuni documenti rilasciati da paesi terzi prima del 18 gennaio 2024, limitatamente al territorio dello Stato membro interessato.
Modifica della direttiva (UE) 2017/2397 per introdurre misure transitorie sul riconoscimento nell’Unione dei certificati, libretti di navigazione e giornali di bordo rilasciati da paesi terzi nel settore della navigazione interna.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE nel settore del trasporto per vie navigabili interne e riguarda i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da paesi terzi. Le nuove disposizioni incidono sia sul riconoscimento di tali documenti ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, sia sulla prosecuzione temporanea di riconoscimenti già accordati dagli Stati membri prima del 16 gennaio 2018. La deroga di cui all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 si applica anche alla presente direttiva, mutatis mutandis, agli Stati membri in cui la navigazione interna non è tecnicamente possibile.
Misure transitorie per il riconoscimento dei certificati di paesi terzi nella navigazione interna
La direttiva (UE) 2021/1233 modifica la direttiva (UE) 2017/2397 per disciplinare in via transitoria il riconoscimento dei certificati di qualifica, dei libretti di navigazione e dei giornali di bordo rilasciati da paesi terzi nel settore della navigazione interna. L’intervento si giustifica per assicurare una transizione ordinata verso il sistema di riconoscimento dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397, evitare vuoti di tutela e garantire certezza del diritto per operatori e lavoratori del settore.
Finalità e contesto normativo
La direttiva parte dall’assunto che la procedura di riconoscimento dei documenti di paesi terzi richiede una valutazione dei rispettivi sistemi di certificazione da parte della Commissione, con possibile adozione di un atto di esecuzione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2017/2397. Poiché tale verifica non è ragionevolmente completabile prima del 17 gennaio 2022, il legislatore UE introduce una disciplina transitoria per evitare interruzioni nella circolazione di lavoratori e imprese del trasporto per vie navigabili interne.
Modifica dell’articolo 10: riconoscimento dei documenti di paesi terzi
La nuova formulazione dell’articolo 10, paragrafo 3, stabilisce che i documenti rilasciati secondo norme nazionali di un paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione soltanto se tali norme prevedono obblighi identici a quelli della direttiva, compresi quelli relativi alla sostituzione dei certificati esistenti previsti dall’articolo 38, paragrafi 1 e 3.
- Il riconoscimento resta subordinato alla procedura dell’articolo 10, paragrafi 4 e 5.
- Viene quindi rafforzato il collegamento tra equivalenza sostanziale del sistema del paese terzo e ammissibilità del riconoscimento nell’Unione.
- La direttiva chiarisce espressamente che gli obblighi di cui all’articolo 10, paragrafo 3, includono anche le condizioni per la sostituzione dei certificati già in circolazione.
Regime transitorio fino al 17 gennaio 2032
All’articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397 è inserito un nuovo paragrafo 7 che consente agli Stati membri di continuare, fino al 17 gennaio 2032, a riconoscere documenti di paesi terzi già riconosciuti in base a obblighi nazionali o accordi internazionali applicabili prima del 16 gennaio 2018.
- La facoltà riguarda i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo.
- I documenti devono essere stati rilasciati da un paese terzo prima del 18 gennaio 2024.
- Il riconoscimento è limitato alle vie navigabili interne situate nel territorio dello Stato membro interessato, e non opera quindi come riconoscimento generale a livello unionale.
Recepimento, pubblicità e obblighi verso la Commissione
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 17 gennaio 2022, adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie.
- Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento.
- Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale.
- Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Ambito soggettivo e clausole di coerenza
La direttiva è rivolta agli Stati membri e si colloca nel quadro della normativa UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. Per coerenza con la disciplina generale della direttiva (UE) 2017/2397, si applica anche la deroga prevista dall’articolo 39, paragrafo 4, per gli Stati membri in cui la navigazione interna non è tecnicamente possibile, mutatis mutandis.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il suo contenuto è mirato e di natura essenzialmente transitoria, con l’obiettivo di accompagnare il passaggio al nuovo regime di riconoscimento dei documenti professionali di paesi terzi nel settore della navigazione interna.
Disposizioni principali
Modifica dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2397
L’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito prevedendo che i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati secondo norme nazionali di un paese terzo che impongano obblighi identici a quelli della direttiva, inclusi quelli dell’articolo 38, paragrafi 1 e 3, sono validi su tutte le vie navigabili interne dell’Unione. La validità resta subordinata alla procedura e alle condizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 dello stesso articolo 10.
Misure transitorie per i documenti di paesi terzi già riconosciuti
All’articolo 38 della direttiva (UE) 2017/2397 è aggiunto il paragrafo 7: fino al 17 gennaio 2032 gli Stati membri possono continuare a riconoscere, in base ai propri obblighi nazionali o ad accordi internazionali applicabili prima del 16 gennaio 2018, i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati da un paese terzo prima del 18 gennaio 2024. Il riconoscimento è limitato alle vie navigabili interne situate nel territorio dello Stato membro interessato.
Termine di recepimento
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 17 gennaio 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione.
Obblighi di notifica e tecnica di recepimento
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e deroga per alcuni Stati membri
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La deroga di cui all’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 si applica anche alla presente direttiva, mutatis mutandis. La direttiva è destinata agli Stati membri.
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