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Direttiva 2021/1717

Direttiva delegata (UE) 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l’aggiunta di eCall all’elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell’esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L1717

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata aggiorna la direttiva 2014/45/UE per allinearne i riferimenti alle nuove categorie di veicoli previste dai regolamenti UE in materia di omologazione e per includere il controllo periodico dell’eCall tra gli elementi soggetti a verifica tecnica. Introduce inoltre specifiche sui veicoli a due o tre ruote di maggiore cilindrata e sui trattori a ruote utilizzati principalmente su strada, lasciando agli Stati membri un margine di discrezionalità soprattutto quanto agli intervalli di controllo di talune categorie e alle eventuali esenzioni. Il recepimento deve avvenire entro il 27 settembre 2022, con applicazione differita al 20 maggio 2023 per una parte delle modifiche all’allegato.

Modifica la direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici dei veicoli, aggiornando le designazioni di alcune categorie di veicoli e introducendo il controllo dell’eCall tra gli elementi da verificare.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h rientranti nelle categorie di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, come aggiornate ai regolamenti (UE) n. 167/2013, n. 168/2013 e 2018/858. Le modifiche incidono in particolare su veicoli a due o tre ruote con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3, su taluni trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b e sui veicoli dotati di sistema eCall basato sul servizio 112. Restano salve le esenzioni nazionali per i veicoli L3e, L4e, L5e e L7e se gli Stati membri hanno predisposto efficaci misure alternative in materia di sicurezza stradale e notificano l’esenzione alla Commissione.

Direttiva delegata (UE) 2021/1717: aggiornamento dei controlli tecnici periodici dei veicoli e controllo eCall

La direttiva delegata (UE) 2021/1717 interviene sulla direttiva 2014/45/UE sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di allinearla alle nuove fonti UE in materia di omologazione dei veicoli e di introdurre il sistema eCall tra gli elementi da verificare in sede di revisione. Il considerando evidenzia che l’aggiornamento delle categorie non modifica l’ambito di applicazione né la frequenza dei controlli, mentre l’inclusione di eCall risponde all’esigenza di assicurare affidabilità, durabilità e corretto funzionamento del sistema di emergenza.

Obiettivi e finalità

La direttiva persegue due obiettivi principali:

  • aggiornare i riferimenti normativi e le designazioni delle categorie di veicoli dopo l’abrogazione delle direttive 2002/24/CE, 2003/37/CE e 2007/46/CE;
  • integrare il controllo tecnico periodico del sistema eCall basato sul servizio 112, considerato un sistema di emergenza che richiede un elevato livello di affidabilità.

La Commissione richiama inoltre l’esigenza di garantire l’esattezza della serie minima di dati, della trasmissione vocale e della qualità del sistema, prevedendo controlli regolari ai sensi della direttiva 2014/45/UE.

Ambito di applicazione e categorie interessate

La direttiva 2014/45/UE, come modificata, continua ad applicarsi ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie richiamate all’articolo 2, paragrafo 1, ora riferite ai regolamenti (UE) n. 167/2013, n. 168/2013 e 2018/858.

Le modifiche riguardano in particolare:

  • veicoli a due o tre ruote delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3;
  • trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h;
  • trattori a ruote delle medesime categorie impiegati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada;
  • veicoli dotati di sistema eCall, se installato conformemente alla legislazione UE di omologazione.

Modifiche all’articolo 2: aggiornamento dei riferimenti alle categorie

L’articolo 1, punto 1, sostituisce la formulazione introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE. Il rinvio alle vecchie direttive di omologazione viene sostituito dai riferimenti ai regolamenti UE vigenti:

  • regolamento (UE) n. 167/2013 per i veicoli agricoli e forestali;
  • regolamento (UE) n. 168/2013 per i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli;
  • regolamento (UE) 2018/858 per i veicoli a motore e i loro rimorchi.

Il testo chiarisce che gli adattamenti delle designazioni delle categorie non incidono sull’ambito applicativo sostanziale né sulla frequenza dei controlli.

Veicoli a due o tre ruote e trattori a ruote: nuove regole di controllo

Per i veicoli a due o tre ruote con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3, la direttiva prevede l’inclusione dal 1° gennaio 2022 e, al contempo, consente agli Stati membri di stabilire intervalli appropriati entro i quali tali veicoli devono essere sottoposti a controllo tecnico.

Per i trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), stabilisce un primo controllo quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Possibili esenzioni nazionali

L’articolo 2, paragrafo 2, come modificato, consente agli Stati membri di esentare i veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3, ma solo se sono già state adottate efficaci misure alternative in materia di sicurezza stradale per i veicoli a due o tre ruote. In tale valutazione gli Stati membri devono tener conto in particolare delle statistiche di sicurezza stradale degli ultimi cinque anni.

Le esenzioni devono essere notificate alla Commissione.

Introduzione del controllo eCall negli allegati I e III

La parte più innovativa della direttiva riguarda l’allegato I della direttiva 2014/45/UE, nel quale viene inserita la voce 7.13 relativa a eCall, se montato in conformità con la legislazione in materia di omologazione UE.

Il controllo eCall è articolato in tre profili:

  • montaggio e configurazione;
  • condizione;
  • prestazioni.

Il metodo di verifica è descritto come esame visivo integrato, laddove le caratteristiche tecniche del veicolo lo consentano e siano disponibili i dati necessari, con eventuale uso dell’interfaccia elettronica.

Tra i motivi di esito negativo rientrano, a titolo esemplificativo:

  • sistema o componenti mancanti;
  • versione software errata;
  • codifica del sistema errata;
  • componenti danneggiati;
  • indicatore di guasto eCall che segnala un malfunzionamento;
  • guasto della centralina elettronica di controllo;
  • guasto del dispositivo di comunicazione della rete mobile;
  • mancanza di segnale GPS;
  • componenti audio non collegati o non funzionanti correttamente;
  • fonte di alimentazione non collegata o con carica insufficiente;
  • indicazione di guasto tramite l’interfaccia elettronica del veicolo;
  • insieme minimo di dati non corretto.

L’allegato III è modificato per aggiornare il punto 4 della tabella I, con il nuovo titolo relativo ai veicoli speciali derivati da veicoli di categoria N e dalle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b, sostituendo i riferimenti ai veicoli T5 con quelli alle categorie aggiornate.

Recepimento, applicazione e trasparenza normativa

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 27 settembre 2022 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1 e al punto 2 dell’allegato si applicano dal 27 settembre 2022.

Le disposizioni necessarie per conformarsi al punto 1 dell’allegato si applicano al più tardi dal 20 maggio 2023.

Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano competenti per la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato imposto dalla direttiva.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’ambito di applicazione e delle categorie di veicoli

L’articolo 2 della direttiva 2014/45/UE è modificato per sostituire i riferimenti alle direttive abrogate 2002/24/CE, 2003/37/CE e 2007/46/CE con i regolamenti (UE) n. 167/2013, n. 168/2013 e 2018/858. Sono inoltre aggiornate le categorie di veicoli soggette ai controlli tecnici, senza incidere sull’ambito di applicazione e sulla frequenza dei controlli.

Nuove categorie soggette a controllo e adeguamento degli intervalli

Dal 1° gennaio 2022 rientrano espressamente i veicoli a due o tre ruote delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3, nonché i trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h. Per i trattori a ruote impiegati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada, l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), fissa il controllo quattro anni dopo la prima immatricolazione e poi ogni due anni. Per i veicoli L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3, l’articolo 5, paragrafo 2, lascia agli Stati membri la determinazione di intervalli appropriati.

Esenzioni nazionali per alcuni veicoli a due o tre ruote

Gli Stati membri possono esentare i veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e e L7e con motore a combustione di cilindrata superiore a 125 cm3 qualora abbiano introdotto efficaci misure alternative in materia di sicurezza stradale per i veicoli a due o tre ruote, tenendo conto in particolare delle statistiche di sicurezza stradale relative agli ultimi cinque anni. Le esenzioni devono essere notificate alla Commissione.

Introduzione del controllo eCall negli allegati tecnici

Gli allegati I e III della direttiva 2014/45/UE sono modificati per aggiungere eCall, se montato conformemente alla normativa UE di omologazione, tra gli elementi oggetto del controllo tecnico. Nell’allegato I è inserito il punto 7.13 relativo a montaggio e configurazione, condizione e prestazioni del sistema, con motivi di esito negativo classificati come lievi, gravi o pericolosi in funzione della tipologia di carenza. Nell’allegato III, tabella I, punto 4, è aggiornato il titolo alle categorie di veicoli speciali derivate da N e dalle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b, sostituendo il riferimento a T5 con i nuovi riferimenti alle categorie indicate.

Termini di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 27 settembre 2022 e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 e al punto 2 dell’allegato si applicano dal 27 settembre 2022, mentre le misure necessarie per conformarsi al punto 1 dell’allegato si applicano al più tardi dal 20 maggio 2023. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.

Come è indicizzato

Materiecircolazione stradaleomologazione dei veicolicontrolli tecnici dei veicolisicurezza stradaletrasporti

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