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Direttiva 2021/971

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/971 della Commission del 16 giugno 2021 che modifica l’allegato I della direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, l’allegato I della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, l’allegato I della direttiva 2002/54/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, l’allegato I della direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e l’allegato I della direttiva 2002/57/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda l’uso di tecniche biochimiche e molecolari

Normativa europea32021L0971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione 2021/971 modifica cinque direttive UE sulla commercializzazione delle sementi per chiarire che, in caso di dubbi residui sull’identità varietale, le autorità di certificazione possono ricorrere a tecniche biochimiche o molecolari riconosciute a livello internazionale e riproducibili. L’intervento risponde all’evoluzione scientifica e all’esigenza di allineare la disciplina UE alle norme OCSE, UPOV e ISTA. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 agosto 2022 e applicarle dal 1° settembre 2022.

Autorizza esplicitamente l’uso, come metodo supplementare, di tecniche biochimiche e molecolari per verificare l’identità varietale delle sementi nelle procedure di certificazione previste da cinque direttive settoriali sulle sementi.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure di certificazione e controllo ufficiale delle sementi disciplinate dalle direttive 66/401/CEE (piante foraggere), 66/402/CEE (cereali), 2002/54/CE (barbabietole), 2002/55/CE (ortaggi) e 2002/57/CE (piante oleaginose e da fibra). Riguarda le autorità di certificazione degli Stati membri e, in concreto, l’esame dell’identità varietale quando permangano dubbi dopo le ispezioni in campo e i controlli ufficiali a posteriori. Non introduce un regime autonomo di commercializzazione, ma integra gli allegati tecnici delle direttive esistenti.

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/971: uso di tecniche biochimiche e molecolari nella certificazione delle sementi

La direttiva interviene su cinque direttive settoriali in materia di commercializzazione delle sementi, al fine di chiarire e uniformare la possibilità di impiegare tecniche biochimiche e molecolari (BMT) nell’esame dell’identità varietale. Il contesto evidenziato nei considerando è quello dell’evoluzione scientifica e tecnica del settore, nonché dell’esigenza di allineare la disciplina UE alle pratiche e alle norme internazionali rilevanti, in particolare OCSE, UPOV e ISTA.

Finalità e ratio dell’intervento

La normativa previgente prevedeva che la certificazione si basasse sull’osservazione visiva del fenotipo in campo e sul controllo ufficiale a posteriori, ma non menzionava espressamente il ricorso ad altre tecniche per verificare l’identità varietale. Secondo la Commissione, ciò poteva generare incertezza applicativa. La direttiva colma tale lacuna consentendo, in via supplementare, il ricorso a tecniche di laboratorio quando le verifiche ordinarie non eliminino i dubbi sull’identità della varietà.

Ambito materiale e soggettivo

L’intervento riguarda le sementi disciplinate dalle direttive:

  • 66/401/CEE, sementi di piante foraggere;
  • 66/402/CEE, sementi di cereali;
  • 2002/54/CE, sementi di barbabietole;
  • 2002/55/CE, sementi di ortaggi;
  • 2002/57/CE, sementi di piante oleaginose e da fibra.

I destinatari operativi sono le autorità di certificazione degli Stati membri, che possono avvalersi delle BMT nell’ambito dell’esame dell’identità varietale. La direttiva non sostituisce il controllo in campo, ma lo integra con un metodo aggiuntivo, utilizzabile solo in presenza di dubbi residui.

Contenuto delle modifiche agli allegati

L’articolo 1 rinvia all’allegato della direttiva, che inserisce una clausola sostanzialmente identica nei cinque allegati I modificati. La regola comune è la seguente:

  • dopo l’attuazione delle ordinarie verifiche previste dai singoli punti degli allegati;
  • qualora permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi;
  • l’autorità di certificazione può utilizzare una tecnica biochimica o molecolare;
  • la tecnica deve essere riconosciuta a livello internazionale e riproducibile;
  • l’uso deve avvenire in conformità alle norme internazionali applicabili.

La direttiva, quindi, non impone l’uso delle BMT, ma attribuisce agli Stati membri e alle loro autorità un margine di operatività nella certificazione, entro un quadro tecnico uniforme e vincolato al riconoscimento internazionale delle metodologie.

Riferimenti internazionali richiamati nei considerando

Nei considerando si precisa che il riferimento alle BMT deve essere coerente con le tecniche riconosciute dall’UPOV, dall’OCSE e dall’ISTA. La Commissione richiama in particolare i sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, nei quali sono già previste procedure, misurazioni e tecniche che consentono l’uso delle BMT come strumento supplementare nei casi di dubbio sull’identità varietale.

Obblighi di recepimento e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce il termine di trasposizione:

  • entro e non oltre il 31 agosto 2022 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie;
  • tali disposizioni si applicano dal 1° settembre 2022.

È inoltre richiesto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva, oppure siano corredati di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Gli Stati membri devono anche trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 specifica che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore sementiero, il punto rilevante è che la disciplina UE conferma la centralità della certificazione ufficiale ma ne aggiorna gli strumenti tecnici. Sul piano operativo, le imprese e i soggetti controllati devono attendersi che, nei casi dubbi, le autorità possano integrare l’esame fenotipico con analisi biochimiche o molecolari riconosciute, secondo standard internazionali, con effetti coerenti sulle procedure nazionali di certificazione e commercializzazione delle sementi.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati tecnici delle direttive sulle sementi

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 66/401/CEE, dell’allegato I della direttiva 66/402/CEE, dell’allegato I della direttiva 2002/54/CE, dell’allegato I della direttiva 2002/55/CE e dell’allegato I della direttiva 2002/57/CE, secondo quanto specificato nell’allegato alla direttiva di esecuzione.

Uso delle tecniche biochimiche e molecolari come metodo supplementare

Negli allegati modificati viene inserita una previsione uniforme: quando, dopo l’applicazione delle ordinarie verifiche in campo e del controllo ufficiale a posteriori, permangano dubbi sull’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, conformemente alle norme internazionali applicabili. La previsione è introdotta per tutte le categorie di sementi interessate, con adattamenti puntuali alla numerazione degli allegati.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 1° settembre 2022. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.

Comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e, inoltre, il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicertificazione varietalecontrolli ufficialitecniche biochimiche e molecolari

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