Direttiva 2021/1980
Direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione dell'11 agosto 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2021/1980 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per introdurre un'esenzione specifica all'uso di DEHP negli elettrodi iono-selettivi impiegati nell'analisi di fluidi corporei umani e/o fluidi di dialisi. L'esenzione è concessa perché le alternative non risultano oggi sufficientemente affidabili e la sostituzione potrebbe comportare impatti complessivamente peggiori per ambiente e salute. La deroga ha durata limitata, fino al 21 luglio 2028, ed è applicabile con effetto dal 21 luglio 2021.
Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un'esenzione temporanea all'uso di DEHP negli elettrodi iono-selettivi impiegati nelle analisi di fluidi corporei umani e/o di fluidi di dialisi.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE, in particolare alle applicazioni di elettrodi iono-selettivi utilizzati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi. L'intervento riguarda una specifica esenzione dall'allegato IV della direttiva RoHS; non modifica in generale il divieto di uso del DEHP previsto dall'allegato II, ma ne consente temporaneamente l'impiego nella sola applicazione indicata. La direttiva è rivolta agli Stati membri, che devono recepirla; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva delegata (UE) 2021/1980: esenzione RoHS per il DEHP negli elettrodi iono-selettivi
La direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo è introdurre un'esenzione mirata dall'allegato IV per l'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi impiegati nelle analisi decentrate di fluidi corporei umani e/o di fluidi di dialisi.
Contesto normativo e ratio della modifica
La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell'allegato II, salvo le applicazioni esentate nell'allegato IV. Il DEHP è già una sostanza soggetta a restrizioni ai sensi della direttiva delegata (UE) 2015/863 e, dal 22 luglio 2021, il suo uso è vietato nei dispositivi medici, compresi quelli in vitro, oltre la concentrazione massima dello 0,1 % in peso nei materiali omogenei.
Domanda di esenzione e valutazione tecnica
Il 17 luglio 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda di esenzione per l'uso del DEHP negli elettrodi iono-selettivi utilizzati nell'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi. Dalla valutazione tecnico-scientifica svolta è emerso che, allo stato attuale, le alternative al DEHP non sono sufficientemente affidabili e che la sostituzione in questa specifica applicazione potrebbe determinare impatti negativi su ambiente e salute superiori ai benefici. La valutazione ha incluso consultazioni con i portatori di interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
Coerenza con il quadro REACH
La Commissione sottolinea che l'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e, per questo motivo, non riduce il livello di tutela dell'ambiente e della salute assicurato da tale regolamento.
Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L'articolo 1 della direttiva dispone la modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva delegata. In concreto, viene aggiunto il punto 45 con la seguente formulazione sostanziale:
- ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi;
- scadenza dell'esenzione: 21 luglio 2028.
Durata limitata della deroga
La Commissione concede l'esenzione per 7 anni a decorrere dalla data di applicazione della direttiva, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. La scelta della durata è motivata dall'esigenza di garantire apparecchiature tecnicamente efficienti per i servizi sanitari e di consentire il tempo necessario allo sviluppo di alternative adeguate, senza pregiudicare l'innovazione.
Recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate a decorrere dal 21 luglio 2021, con una disciplina quindi retroattiva rispetto alla data di inizio del divieto generale richiamato nei considerando. Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali, oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
- trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, mediante l'inserimento di una nuova esenzione relativa al DEHP negli elettrodi iono-selettivi per le analisi decentrate dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi.
Ragioni dell'esenzione
I considerando precisano che il DEHP è sostanza soggetta a restrizioni ai sensi dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE, ma che una domanda di esenzione presentata il 17 luglio 2018 ha evidenziato l'assenza, allo stato attuale, di alternative sufficientemente affidabili. La valutazione tecnico-scientifica ha concluso che la sostituzione comporterebbe impatti negativi su ambiente e salute superiori ai benefici.
Coerenza con il quadro REACH
L'esenzione è ritenuta coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e, secondo il considerando pertinente, non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute garantita da tale regolamento.
Durata dell'esenzione
L'allegato aggiunge il punto 45 all'allegato IV della direttiva 2011/65/UE, stabilendo che l'esenzione per il DEHP negli elettrodi iono-selettivi applicati nelle analisi decentrate delle sostanze ioniche presenti nei fluidi corporei umani e/o nei fluidi di dialisi scade il 21 luglio 2028. La durata è quindi di 7 anni a decorrere dalla data di applicazione della direttiva.
Recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 aprile 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 21 luglio 2021, con effetto retroattivo. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e il testo delle principali disposizioni nazionali nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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