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Direttiva 2021/1187

Direttiva (UE) 2021/1187. del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

Normativa europea32021L1187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva mira a semplificare e rendere più rapide le procedure autorizzative dei progetti TEN-T, con particolare attenzione ai progetti della rete centrale e ai corridoi transfrontalieri. Impone agli Stati membri di organizzare procedure più efficienti, con un’autorità designata come punto di contatto, un termine massimo di quattro anni per la conclusione della procedura e specifici meccanismi di coordinamento tra Stati membri. La disciplina tutela però gli standard ambientali e non incide sulle procedure giurisdizionali, sugli appalti pubblici in quanto tali né sulla pianificazione urbanistica o territoriale.

Razionalizzazione e armonizzazione delle procedure di autorizzazione e di taluni appalti pubblici per accelerare la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei progetti che riguardano: (i) le sezioni della rete centrale TEN-T individuate in via preliminare nell’allegato; (ii) gli altri progetti sui corridoi della rete centrale il cui costo totale supera 300.000.000 EUR, con esclusione dei progetti riguardanti esclusivamente applicazioni telematiche, nuove tecnologie e innovazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1315/2013. Si applica anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri rientranti nel suo ambito. Gli Stati membri possono estenderla ad altri progetti sulla rete centrale e sulla rete globale, compresi quelli relativi esclusivamente ad applicazioni telematiche, nuove tecnologie e innovazioni, comunicando la decisione alla Commissione. Restano escluse dalla direttiva la pianificazione urbana e dell’uso del suolo, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in quanto tali, le iniziative strategiche non riferite a un progetto specifico (come le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali) e le procedure dinanzi a organi giurisdizionali o autorità competenti per i ricorsi amministrativi. La direttiva non si applica alle procedure avviate prima del 10 agosto 2023.

Direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)

La direttiva interviene sul quadro autorizzativo dei progetti TEN-T, con l’obiettivo di ridurre ritardi, incertezze e costi derivanti da procedure complesse e frammentate. Essa si inserisce nel contesto del regolamento (UE) n. 1315/2013, che prevede il completamento della rete centrale entro il 2030 e della rete globale entro il 2050, e mira a favorire un’attuazione più coordinata e tempestiva dei progetti strategici dell’Unione.

Finalità e ratio dell’intervento

La direttiva nasce dall’esigenza di armonizzare a livello unionale le misure che incidono sulle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti TEN-T, in particolare quelli con rilevanza strategica e transfrontaliera. I considerando evidenziano che la pluralità di autorizzazioni, valutazioni ambientali, coordinamenti tra amministrazioni e procedure di appalto può compromettere la realizzazione tempestiva delle infrastrutture e scoraggiare investimenti privati. Al tempo stesso, il legislatore europeo precisa che la semplificazione non può comportare un abbassamento degli standard ambientali o della tutela della salute umana.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita il perimetro oggettivo della direttiva alle procedure necessarie ad autorizzare:

  • i progetti relativi alle sezioni della rete centrale individuate in via preliminare nell’allegato;
  • gli altri progetti sui corridoi della rete centrale con costo totale superiore a 300.000.000 EUR.

Sono esclusi i progetti riguardanti esclusivamente applicazioni telematiche, nuove tecnologie e innovazioni. La direttiva si estende anche agli appalti pubblici relativi a progetti transfrontalieri rientranti nel suo ambito. Gli Stati membri possono decidere di applicarla anche ad altri progetti della rete centrale e globale, compresi quelli esclusivamente telematici o innovativi, e devono comunicare tale scelta alla Commissione.

Restano fuori dal campo di applicazione:

  • la pianificazione urbana e dell’uso del suolo;
  • le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in quanto tali;
  • le iniziative strategiche non riferite a un singolo progetto, come le valutazioni ambientali strategiche, la pianificazione pubblica del bilancio e i piani di trasporto nazionali o regionali;
  • le procedure dinanzi a organi giurisdizionali o autorità competenti per ricorsi amministrativi.

In via transitoria, la direttiva non si applica ai progetti per i quali le procedure di autorizzazione siano state avviate prima del 10 agosto 2023.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 contiene una serie di definizioni essenziali per l’operatività della disciplina. In particolare:

  • la "decisione di autorizzazione" è la decisione, o sequenza di decisioni, adottate da una o più autorità di uno Stato membro per consentire la realizzazione del progetto;
  • la "procedura di concessione delle autorizzazioni" è l’insieme delle procedure da seguire per ottenere la decisione di autorizzazione, con esclusione dei profili di pianificazione urbanistica, appalti e iniziative strategiche non riferite a un progetto specifico;
  • il "progetto" è una proposta di costruzione, adeguamento o modifica di una sezione di infrastruttura di trasporto finalizzata a migliorarne capacità, sicurezza ed efficienza;
  • il "progetto transfrontaliero" riguarda una sezione tra due o più Stati membri;
  • il "promotore del progetto" è il richiedente o la pubblica autorità che avvia il progetto;
  • l’"autorità designata" è il punto di contatto per il promotore del progetto;
  • l’"autorità comune" è un’autorità istituita di comune accordo tra Stati membri per facilitare le procedure dei progetti transfrontalieri.

Priorità procedurale e margini nazionali

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adoperarsi affinché tutte le autorità coinvolte nella procedura, salvo gli organi giurisdizionali, accordino priorità ai progetti rientranti nell’ambito della direttiva. Se il diritto nazionale prevede procedure speciali per progetti prioritari, tali progetti TEN-T devono essere trattati in quelle procedure, fermo restando il rispetto degli obiettivi, dei requisiti e dei termini previsti dalla direttiva.

La direttiva lascia tuttavia agli Stati membri un margine di discrezionalità:

  • possono sperimentare procedure specifiche di autorizzazione su un numero limitato di progetti;
  • non sono obbligati a estendere automaticamente tali sperimentazioni ad altri progetti.

Resta inoltre impregiudicata la disciplina di bilancio.

Autorità designata: punto di contatto e centro di coordinamento

L’articolo 4 costituisce uno dei cardini della direttiva. Entro il 10 agosto 2023 ciascuno Stato membro deve designare, al livello amministrativo appropriato, una o più autorità designate. Lo Stato può differenziare le autorità in funzione del progetto, della categoria di progetti, del modo di trasporto o dell’area geografica; tuttavia, per ciascun progetto e ciascuna procedura deve esserci un’unica autorità responsabile.

L’autorità designata:

  • funge da punto di contatto principale per il promotore del progetto e per le altre autorità coinvolte;
  • fornisce, se previsto dal diritto nazionale, una descrizione dettagliata della domanda e dei termini indicativi;
  • vigila sul calendario del procedimento e registra le eventuali proroghe;
  • su richiesta, orienta il promotore nella trasmissione di informazioni, documenti, autorizzazioni, decisioni e pareri necessari.

Gli Stati membri possono anche conferire all’autorità designata il potere di adottare la decisione di autorizzazione e di fissare termini indicativi per le fasi intermedie, nel rispetto del termine complessivo di quattro anni. Se l’autorità designata non ha il potere di decidere, lo Stato deve comunque assicurare che il promotore sia informato dell’adozione della decisione finale.

Durata massima della procedura e proroghe

L’articolo 5 introduce un termine massimo di quattro anni per la procedura di concessione delle autorizzazioni, a decorrere dall’inizio della procedura. Gli Stati membri devono quindi organizzare il sistema interno in modo da assicurare che il termine complessivo sia rispettato, anche ripartendo il periodo in diverse fasi.

Il termine quadriennale non comprende:

  • i tempi necessari per i ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
  • il tempo per l’attuazione delle decisioni o misure conseguenti;
  • gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell’Unione.

È prevista una possibilità di deroga limitata:

  • in casi debitamente giustificati può essere concessa una proroga adeguata;
  • la proroga deve essere stabilita caso per caso e motivata;
  • è possibile una sola ulteriore proroga, alle stesse condizioni;
  • il promotore deve essere informato delle ragioni della proroga.

La direttiva esclude la responsabilità dello Stato membro se il ritardo è imputabile al promotore del progetto.

Avvio della procedura, documentazione e maturità del progetto

L’articolo 6 chiarisce che la procedura inizia con la notifica del progetto all’autorità designata o, se del caso, all’autorità comune. Gli Stati membri possono stabilire il grado di dettaglio della documentazione da allegare alla notifica, così da valutare la maturità del progetto.

Se il progetto non è maturo, la notifica deve essere respinta con decisione motivata entro quattro mesi dal ricevimento. Gli Stati membri devono inoltre rendere disponibili informazioni generali, facilmente accessibili anche tramite portali elettronici o fisici, su:

  • autorizzazioni, decisioni e pareri necessari;
  • livello di dettaglio richiesto per la notifica;
  • termini applicabili o, in mancanza, termini indicativi;
  • contatti delle autorità e delle parti interessate normalmente coinvolte.

Su richiesta del promotore, l’autorità designata può predisporre una descrizione dettagliata della domanda, adattata al singolo progetto, che indichi le fasi procedurali, i termini, l’ambito delle informazioni da produrre, l’elenco dei titoli necessari e i soggetti da consultare. Tale descrizione resta valida per tutta la procedura e ogni modifica deve essere motivata. Una volta presentato il fascicolo completo, la decisione di autorizzazione deve essere adottata entro il termine di quattro anni.

Coordinamento dei progetti transfrontalieri

L’articolo 7 affronta i progetti che coinvolgono due o più Stati membri. Le autorità designate interessate devono cooperare per coordinare i calendari e, ove possibile e appropriato, concordare un calendario comune, tenendo conto del grado di preparazione del progetto e della data di notifica.

È possibile istituire un’autorità comune per i progetti transfrontalieri. Inoltre, i coordinatori europei designati ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 devono essere informati delle procedure di autorizzazione e possono facilitare i contatti tra le autorità. Se il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non è rispettato, gli Stati membri devono fornire ai coordinatori interessati, su richiesta, informazioni sulle misure adottate o previste per concludere la procedura con il minor ritardo possibile.

Regole speciali sugli appalti pubblici transfrontalieri

L’articolo 8 disciplina gli appalti indetti da un organismo comune o da una sua controllata nell’ambito di un progetto transfrontaliero. In deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, tali soggetti devono applicare il diritto nazionale di uno Stato membro.

Per l’organismo comune:

  • il diritto applicabile è determinato, in linea generale, secondo le regole richiamate nelle direttive appalti;
  • può comunque essere stabilito diversamente mediante accordo tra gli Stati partecipanti;
  • in ogni caso, deve trattarsi del diritto nazionale di uno Stato membro.

Per la controllata dell’organismo comune:

  • gli Stati interessati devono garantire l’applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro;
  • possono decidere che si applichi il diritto nazionale dell’organismo comune.

Disposizioni transitorie e rapporti con organismi comuni preesistenti

L’articolo 9 contiene una clausola di non applicazione ai progetti già avviati prima del 10 agosto 2023. Per gli appalti di cui all’articolo 8, la direttiva si applica solo se l’avviso di gara è stato inviato, o la procedura è stata avviata, dopo il 10 agosto 2023.

È inoltre prevista una tutela per gli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se le loro procedure di appalto continuano a essere regolate dal diritto applicabile a quella data.

Monitoraggio e relazione della Commissione

L’articolo 10 introduce un meccanismo di monitoraggio. La Commissione deve presentare la prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 10 febbraio 2027. La relazione si basa su dati che gli Stati membri devono fornire ogni due anni, a partire dal 10 agosto 2026, con riferimento a:

  • numero di procedure rientranti nella direttiva;
  • durata media delle procedure;
  • numero di procedure che hanno superato il termine;
  • eventuale creazione di autorità comuni nel periodo considerato.

Recepimento e decorrenza

Ai sensi dell’articolo 11, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 10 agosto 2023 e informare immediatamente la Commissione. Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle principali misure interne adottate nel settore disciplinato.

L’articolo 12 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La direttiva è destinata agli Stati membri.

Profili di interesse pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, i punti più rilevanti sono:

  • la necessità di verificare se un progetto rientri tra quelli elencati nell’allegato o superi la soglia di 300.000.000 EUR;
  • il coordinamento delle autorizzazioni e dei pareri in presenza di progetti transfrontalieri;
  • l’impatto del termine massimo di quattro anni sulla pianificazione industriale, finanziaria e contrattuale del progetto;
  • la possibile incidenza delle proroghe e dei ritardi imputabili al promotore sulla governance del progetto;
  • l’applicazione di regole speciali sugli appalti pubblici quando l’intervento sia gestito da un organismo comune o da una sua controllata.

Collegamenti con altri atti dell’Unione

La direttiva opera in stretto raccordo con:

  • il regolamento (UE) n. 1315/2013, per la disciplina della rete TEN-T, dei corridoi e dei coordinatori europei;
  • il regolamento (UE) n. 1316/2013, per l’individuazione dei corridoi della rete centrale;
  • le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti pubblici;
  • le direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, richiamate per la tutela ambientale e la compatibilità delle procedure autorizzative.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 circoscrive la direttiva alle procedure autorizzative dei progetti TEN-T strategici e agli appalti pubblici relativi ai progetti transfrontalieri. L’allegato individua le sezioni preliminari della rete centrale e i collegamenti transfrontalieri o mancanti interessati. Gli Stati membri possono ampliare l’ambito ad altri progetti della rete centrale e globale, ma devono comunicarlo alla Commissione.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "decisione di autorizzazione", "procedura di concessione delle autorizzazioni", "progetto", "progetto transfrontaliero", "promotore del progetto", "autorità designata" e "autorità comune". Le definizioni delimitano la procedura rilevante, escludendo ricorsi, pianificazione urbanistica e appalti in senso stretto.

Carattere prioritario

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adoperarsi affinché tutte le autorità coinvolte, esclusi gli organi giurisdizionali, accordino priorità ai progetti ricompresi nell’ambito della direttiva. Se il diritto nazionale prevede corsie o procedure speciali per progetti prioritari, tali progetti TEN-T devono esservi trattati; è consentita una sperimentazione limitata di procedure specifiche per valutarne l’estensione, senza obbligo generalizzato.

Autorità designata

L’articolo 4 obbliga ciascuno Stato membro a designare entro il 10 agosto 2023 una o più autorità designate. Lo Stato può differenziare le autorità per progetto, categoria, modalità di trasporto o area geografica, ma per ogni singolo progetto deve esserci un’unica autorità competente. L’autorità designata funge da punto di contatto principale, può ricevere il potere di adottare la decisione di autorizzazione e può stabilire termini indicativi per le fasi intermedie; deve inoltre fornire informazioni accessibili e orientamenti al promotore del progetto.

Durata massima della procedura

L’articolo 5 introduce un obbligo di risultato: la procedura di concessione delle autorizzazioni, compresi i termini, non deve superare quattro anni dall’inizio della procedura. Il termine non include i ricorsi amministrativi o giurisdizionali né i tempi per l’attuazione delle decisioni conseguenti. È ammessa una proroga adeguata, caso per caso, debitamente giustificata e limitata al completamento della procedura; una seconda proroga è possibile una sola volta alle stesse condizioni. Se il ritardo dipende dal promotore del progetto, lo Stato membro non è ritenuto responsabile.

Avvio e organizzazione della procedura

L’articolo 6 stabilisce che la notifica del progetto all’autorità designata, o all’autorità comune se esistente, determina l’inizio della procedura. Gli Stati membri possono fissare il livello di dettaglio della notifica; se il progetto non è maturo, la notifica deve essere respinta con decisione motivata entro quattro mesi. Devono inoltre essere rese disponibili informazioni generali, anche tramite portali elettronici o fisici, su autorizzazioni, decisioni, pareri, termini applicabili e contatti delle autorità coinvolte. La decisione di autorizzazione deve essere adottata entro il termine quadriennale una volta completato il fascicolo di domanda.

Coordinamento transfrontaliero

L’articolo 7 impone la cooperazione tra le autorità designate degli Stati membri interessati per coordinare i calendari e concordare un calendario comune per i progetti che coinvolgono due o più Stati membri. Può essere istituita un’autorità comune per i progetti transfrontalieri. I coordinatori europei di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1315/2013 devono ricevere informazioni sulle procedure e, in caso di superamento del termine, sui correttivi adottati o previsti.

Appalti pubblici nei progetti transfrontalieri

L’articolo 8 disciplina gli appalti indetti da un organismo comune o da una controllata nell’ambito di un progetto transfrontaliero. In deroga alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, l’organismo comune deve applicare il diritto nazionale di uno Stato membro, individuato secondo le regole richiamate oppure, in alternativa, secondo un accordo tra gli Stati partecipanti. Per la controllata, gli Stati interessati assicurano l’applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro, eventualmente coincidente con quello dell’organismo comune.

Disposizioni transitorie

L’articolo 9 esclude dall’applicazione della direttiva i progetti per i quali le procedure autorizzative siano iniziate prima del 10 agosto 2023. L’articolo 8 si applica solo agli appalti per i quali l’avviso di indizione di gara è stato inviato, o la procedura è stata avviata, dopo il 10 agosto 2023. Esiste inoltre una clausola di salvaguardia per gli organismi comuni istituiti prima del 9 agosto 2021, se i loro appalti continuano a essere regolati dal diritto già applicabile a tale data.

Relazione della Commissione e reporting degli Stati membri

L’articolo 10 prevede che la Commissione presenti la prima relazione entro il 10 febbraio 2027, basandosi su informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ogni due anni, a partire dal 10 agosto 2026. I dati riguardano il numero di procedure ricadenti nella direttiva, la durata media, le procedure oltre termine e l’eventuale creazione di autorità comuni.

Recepimento

L’articolo 11 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 10 agosto 2023 e di informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare il testo delle principali misure interne di recepimento.

Entrata in vigore

L’articolo 12 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

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