Direttiva 2021/1716
Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2021/1716 aggiorna la direttiva 2014/47/UE per tener conto dell’abrogazione delle direttive 2003/37/CE e 2007/46/CE e del passaggio ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) 2018/858. L’adeguamento riguarda le categorie di veicoli soggette ai controlli tecnici su strada e l’allegato IV relativo alla classificazione dei veicoli. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 27 settembre 2022 e applicarle da tale data.
Aggiornamento delle categorie di veicoli soggette ai controlli tecnici su strada previsti dalla direttiva 2014/47/UE, per allinearle alla nuova disciplina UE sull’omologazione dei veicoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire e applicare le modifiche alla direttiva 2014/47/UE relative ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione. L’intervento riguarda i veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h e, in particolare, l’aggiornamento delle categorie di veicoli agricole/forestali e dei veicoli a motore rilevanti per l’articolo 2, paragrafo 1, e per l’allegato IV, punto 6, della direttiva 2014/47/UE. È richiamato il testo rilevante ai fini del SEE.
Direttiva delegata (UE) 2021/1716: aggiornamento delle categorie di veicoli soggette ai controlli tecnici su strada
La direttiva delegata (UE) 2021/1716 interviene sulla direttiva 2014/47/UE, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione, per adeguarne il testo alle modifiche intervenute nella normativa UE sull’omologazione dei veicoli. In particolare, il considerando evidenzia che le precedenti direttive 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 167/2013 e dal regolamento (UE) 2018/858, rendendo necessario aggiornare le designazioni delle categorie di veicoli.
Finalità dell’intervento
La direttiva non riforma l’impianto dei controlli tecnici su strada, ma realizza un adeguamento tecnico-normativo. L’obiettivo è mantenere coerente il rinvio contenuto nella direttiva 2014/47/UE alle categorie di veicoli, evitando disallineamenti derivanti dal mutamento del quadro dell’omologazione UE.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda la direttiva 2014/47/UE e, quindi, i veicoli commerciali soggetti a controlli tecnici su strada nell’Unione. La modifica precisa che la direttiva si applica ai veicoli con velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 e dal regolamento (UE) 2018/858. Viene inoltre aggiornata una specifica categoria di veicoli utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada, con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Modifiche all’articolo 2 della direttiva 2014/47/UE
L’articolo 1 della direttiva delegata sostituisce la frase introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE, sostituendo i riferimenti alle abrogate direttive 2003/37/CE e 2007/46/CE con i riferimenti ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) 2018/858.
Inoltre:
- la lettera d) dell’articolo 2, paragrafo 1, è sostituita per includere i veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b;
- tali veicoli devono essere utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada;
- è richiesto che abbiano una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Modifiche all’allegato IV, punto 6
La direttiva aggiorna anche l’allegato IV, punto 6, della direttiva 2014/47/UE, che contiene la classificazione di talune categorie di veicoli. In particolare:
- le lettere g) e h) sono sostituite da T1b e T2b;
- sono aggiunte le lettere i)–m), relative a T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b e a una voce residuale per altre categorie di veicoli da precisare.
Recepimento e applicazione negli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 devono essere applicate a decorrere dal 27 settembre 2022.
Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. Devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, ai quali spetta il recepimento e l’attuazione delle modifiche richieste.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’ambito soggettivo della direttiva 2014/47/UE
L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE è sostituito per precisare che la direttiva si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 e dal regolamento (UE) 2018/858.
Nuova lettera d) dell’articolo 2, paragrafo 1
La lettera d) è sostituita per includere i veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.
Modifica dell’allegato IV, punto 6
Le lettere g) e h) sono sostituite con T1b e T2b; sono aggiunte le lettere i)–m) per T3b, T4.1b, T4.2b, T4.3b e per altre categorie di veicoli da precisare.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro e non oltre il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 si applicano a decorrere dal 27 settembre 2022. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Obblighi di notifica alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e, più in generale, il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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