Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2021/1159

Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19

Normativa europea32021L1159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva introduce un’esenzione IVA temporanea per specifiche importazioni, cessioni e prestazioni effettuate dalla Commissione europea o da agenzie/organismi dell’Unione quando operano per fronteggiare la pandemia di COVID-19. La misura mira a evitare che l’IVA riduca le risorse disponibili per le iniziative emergenziali dell’Unione e si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2021.

Estensione temporanea dell’esenzione IVA a importazioni, cessioni e prestazioni effettuate dalla Commissione o da agenzie/organismi dell’Unione per rispondere alla pandemia di COVID-19, mediante modifica della direttiva 2006/112/CE.

Ambito di applicazione

Si applica alle operazioni effettuate nell’ambito della direttiva 2006/112/CE, in particolare alle importazioni di beni e alle cessioni di beni e prestazioni di servizi a destinazione della Commissione europea o di un’agenzia o organismo istituito dal diritto dell’Unione, quando tali soggetti agiscono nell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. Riguarda sia le importazioni sia gli acquisti di beni e servizi destinati a essere messi a disposizione per finalità legate alla pandemia; restano escluse le operazioni in cui i beni o servizi siano utilizzati, immediatamente o successivamente, per ulteriori cessioni o prestazioni a titolo oneroso. È una direttiva di modifica e impone agli Stati membri il recepimento nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 2021, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2021.

Esenzioni temporanee IVA per operazioni UE connesse alla pandemia di COVID-19

La direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio modifica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA per introdurre una specifica esenzione temporanea a favore della Commissione europea e di taluni organismi o agenzie istituiti dal diritto dell’Unione. La finalità dichiarata è evitare che l’IVA riduca l’efficacia delle misure di risposta alla pandemia di COVID-19 finanziate o gestite dall’Unione, anche in coerenza con lo strumento per il sostegno di emergenza.

Contesto e ratio dell’intervento

Il legislatore unionale rileva che la disciplina IVA già vigente per le operazioni destinate alle istituzioni dell’Unione è limitata agli acquisti per uso ufficiale e non copre le situazioni in cui beni e servizi sono acquistati per fronteggiare l’emergenza sanitaria e poi messi gratuitamente a disposizione degli Stati membri o di terzi. Viene inoltre osservato che la sola direttiva (UE) 2020/2020 non era sufficiente, perché interveniva solo su aliquote ridotte ed esenzioni con diritto a detrazione per vaccini e dispositivi medico-diagnostici in vitro COVID-19, senza coprire tutte le misure emergenziali necessarie.

Ambito soggettivo e oggettivo

La nuova disciplina riguarda:

  • le importazioni di beni effettuate dalla Commissione o da un’agenzia/organismo istituito a norma del diritto dell’Unione;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o dei medesimi soggetti;
  • le operazioni compiute nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione per rispondere alla pandemia di COVID-19.

L’esenzione è esclusa quando i beni o servizi siano utilizzati, immediatamente o successivamente, per ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o dal relativo organismo/agenzia. La disciplina opera quindi come esenzione funzionale e mirata, non come agevolazione generalizzata per tutti gli acquisti delle istituzioni UE.

Modifiche alla direttiva 2006/112/CE

L’articolo 1 della direttiva introduce due nuove ipotesi di esenzione.

Importazioni esenti ex articolo 143

Viene inserita la lettera f ter) nell’articolo 143, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Quando le condizioni dell’esenzione cessano di esistere, la Commissione o l’agenzia/organismo interessato deve informare lo Stato membro in cui l’esenzione è stata applicata; da quel momento l’importazione è assoggettata a IVA alle condizioni vigenti in quel momento.

Cessioni e prestazioni esenti ex articolo 151

Viene inserita la lettera a ter) nell’articolo 151, paragrafo 1, primo comma, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore della Commissione o di un’agenzia/organismo dell’Unione, se gli acquisti sono effettuati per la risposta alla pandemia di COVID-19. Anche qui opera un meccanismo di cessazione dell’esenzione con obbligo di informazione allo Stato membro e successiva imponibilità alle condizioni del momento.

È inoltre modificato il secondo comma dell’articolo 151 per chiarire che, fino all’adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni diverse da quella di nuova introduzione si applicano nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante. Ciò lascia un margine di discrezionalità nazionale per le altre esenzioni già previste dal sistema IVA per le istituzioni UE.

Effetto retroattivo

Uno degli elementi centrali della direttiva è la decorrenza retroattiva delle disposizioni sostanziali dal 1° gennaio 2021. Il considerando evidenzia che molte misure erano già in corso, anche nell’ambito del regolamento (UE) 2020/521 sul sostegno di emergenza, e che l’applicazione retroattiva è necessaria per evitare che l’IVA sottragga risorse e riduca la quantità di beni e servizi effettivamente forniti.

Recepimento e obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informandone immediatamente la Commissione. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.

La direttiva è vincolante quanto al risultato da raggiungere, ma lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Nel caso di specie, il margine nazionale è limitato soprattutto alle modalità di recepimento e, per le esenzioni diverse da quella specificamente introdotta, ai limiti fissati dallo Stato membro ospitante secondo il testo dell’articolo 151.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per effetto della clausola espressa di applicazione, l’articolo 1 produce effetti dal 1° gennaio 2021, mentre il termine per il recepimento scade il 31 dicembre 2021.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la direttiva è rilevante soprattutto perché:

  • amplia l’area delle operazioni UE esenti da IVA quando collegate alla risposta alla pandemia;
  • impone di verificare la destinazione funzionale degli acquisti e l’eventuale successiva utilizzazione onerosa, che fa venir meno l’esenzione;
  • richiede attenzione alla decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021, con possibili rettifiche tramite meccanismi di correzione e dichiarazioni IVA successive;
  • impone ai contribuenti e alle amministrazioni coinvolte di coordinare correttamente il trattamento IVA con le regole nazionali di recepimento entro il 31 dicembre 2021.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 143 della direttiva 2006/112/CE

Introduce la lettera f ter) al paragrafo 1, esentando dall’IVA le importazioni di beni da parte della Commissione o di un’agenzia/organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, quando l’importazione avvenga nell’ambito dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione per rispondere alla pandemia di COVID-19. L’esenzione non si applica se i beni importati sono utilizzati, subito o in seguito, per ulteriori cessioni o prestazioni a titolo oneroso. È aggiunto anche il paragrafo 3, che impone la comunicazione allo Stato membro quando cessano le condizioni dell’esenzione; da quel momento l’importazione è soggetta a IVA alle condizioni vigenti.

Modifica dell’articolo 151 della direttiva 2006/112/CE

Introduce la lettera a ter) al paragrafo 1, primo comma, esentando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un’agenzia/organismo dell’Unione, quando tali acquisti sono effettuati per l’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19. Anche qui l’esenzione non opera se i beni o servizi acquistati sono poi utilizzati per ulteriori operazioni a titolo oneroso. È sostituito il secondo comma per chiarire che, fino all’adozione di norme fiscali uniformi, le esenzioni diverse da quella della lettera a ter) si applicano entro i limiti fissati dallo Stato membro ospitante. È aggiunto il paragrafo 3, con obbligo di informare lo Stato membro quando cessano le condizioni dell’esenzione; da quel momento la cessione o prestazione è soggetta a IVA.

Recepimento nazionale e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni dell’articolo 1 si applicano con effetto dal 1° gennaio 2021. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente previsto che l’articolo 1 si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntofiscalità indirettasanità pubblicadiritto tributario dell’unione europeaemergenze e gestione della crisi sanitaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.