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Sentenza

Sentenza n. 870/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 3863/2024 (R.G. 4761/2023) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 01.10.2024, e notificata il 01.10.2024.

Giustizia amministrativa202502339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'emissione della carta del docente e l'accredito di euro 3.000,00, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'emissione della carta del docente e all'assegnazione di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre agli interessi maturati sino al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione, producendo l'attestazione del passaggio in giudicato del titolo e la prova della sua notificazione. Ha inoltre chiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria, la penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo era passato in giudicato e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al titolo mediante il pagamento delle spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni su istanza della parte. Ha disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, perché il titolo esecutivo non conteneva una pronuncia sul punto e perché, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, salvo che la rivalutazione ecceda gli interessi e tale circostanza sia provata. Ha precisato l'obbligatorietà dell'incarico di ausiliario del giudice, gli obblighi di deposito telematico del commissario e la possibile responsabilità amministrativa per i ritardi nell'esecuzione. Ha condannato l'amministrazione alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, imporre una penalità di mora e nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino al soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    L'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione presuppone il decorso del termine previsto dalla disposizione dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso concorre a integrare i presupposti dell'ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell'amministrazione resistente, è applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Per le somme dovute al pubblico dipendente dopo il 31 dicembre 1994 esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, consentendo la rivalutazione soltanto se superiore agli interessi e con rinuncia a questi ultimi; tale eccedenza deve essere provata.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Costituisce il fondamento della condanna alle spese processuali a carico dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato e, in caso di persistente inerzia, nominare un commissario ad acta con un ulteriore termine per l'esecuzione su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione o comunicazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo adempimento o, al più tardi, sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riconosciute somme o componenti del credito non contenute nel titolo esecutivo, sicché la rivalutazione monetaria non può essere attribuita se il giudice della cognizione non si è pronunciato sul punto.
  • Per i crediti retributivi dei pubblici dipendenti maturati dopo il 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto se risulta superiore agli interessi e tale eccedenza è documentata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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