Sentenza del 17/04/2018 n. 1720 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sanzioni - Violazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole al contribuente: per le violazioni meramente formali non è consentita l'irrogazione di sanzioni. Tuttavia, il testo non contiene gli estremi della sentenza né consente di ricostruire l'esito processuale concreto, i soggetti coinvolti o l'eventuale annullamento di uno specifico atto sanzionatorio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità di sanzioni tributarie a violazioni meramente formali, ossia irregolarità che non incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Il principio richiamato è quello per cui, in assenza di un effettivo debito d'imposta e di un concreto pregiudizio fiscale, la violazione non può essere sanzionata.
Norme richiamate
Art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
La norma esclude la punibilità delle violazioni prive di effetti sostanziali sulla posizione fiscale del contribuente e sull'attività di controllo dell'Amministrazione.
Art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
La disposizione esprime il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente; nel testo fornito è richiamata insieme all'art. 6, comma 5-bis, quale fondamento del divieto di sanzionare irregolarità meramente formali.
Massime di principio
- Una violazione tributaria non è automaticamente sanzionabile per il solo fatto di costituire un'omissione o un'irregolarità formale.
- Per escludere la sanzione occorre verificare se la violazione abbia inciso sulla determinazione dell'imposta, sul versamento del tributo o sull'attività di controllo dell'Amministrazione.
- L'assenza di un debito d'imposta è un elemento rilevante, ma deve essere valutata insieme all'eventuale concreto pregiudizio arrecato ai controlli fiscali.
- In presenza di una violazione meramente formale, il contribuente può contestare la sanzione chiedendo l'applicazione dell'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. 472/1997.
- La generalizzazione non si applica alle violazioni che, pur senza maggiore imposta immediata, ostacolino concretamente i controlli o compromettano la ricostruzione della posizione fiscale.
Testo integrale
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