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Sentenza

Sentenza del 17/04/2018 n. 1720 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Sanzioni - Violazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole al contribuente: per le violazioni meramente formali non è consentita l'irrogazione di sanzioni. Tuttavia, il testo non contiene gli estremi della sentenza né consente di ricostruire l'esito processuale concreto, i soggetti coinvolti o l'eventuale annullamento di uno specifico atto sanzionatorio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità di sanzioni tributarie a violazioni meramente formali, ossia irregolarità che non incidono sulla determinazione dell'imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. Il principio richiamato è quello per cui, in assenza di un effettivo debito d'imposta e di un concreto pregiudizio fiscale, la violazione non può essere sanzionata.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

    La norma esclude la punibilità delle violazioni prive di effetti sostanziali sulla posizione fiscale del contribuente e sull'attività di controllo dell'Amministrazione.

  • Art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

    La disposizione esprime il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente; nel testo fornito è richiamata insieme all'art. 6, comma 5-bis, quale fondamento del divieto di sanzionare irregolarità meramente formali.

Massime di principio

  • Una violazione tributaria non è automaticamente sanzionabile per il solo fatto di costituire un'omissione o un'irregolarità formale.
  • Per escludere la sanzione occorre verificare se la violazione abbia inciso sulla determinazione dell'imposta, sul versamento del tributo o sull'attività di controllo dell'Amministrazione.
  • L'assenza di un debito d'imposta è un elemento rilevante, ma deve essere valutata insieme all'eventuale concreto pregiudizio arrecato ai controlli fiscali.
  • In presenza di una violazione meramente formale, il contribuente può contestare la sanzione chiedendo l'applicazione dell'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. 472/1997.
  • La generalizzazione non si applica alle violazioni che, pur senza maggiore imposta immediata, ostacolino concretamente i controlli o compromettano la ricostruzione della posizione fiscale.

Testo integrale

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