Sentenza n. 3253/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4977/2024 emessa in data 11 novembre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Con sentenza n. 4977/2024, il Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero a provvedere. Poiché l'Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia, il docente ha proposto giudizio di ottemperanza. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto all'esecuzione della sentenza e al pagamento di quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero aveva eseguito integralmente la sentenza del Tribunale di Milano. Poiché l'adempimento è intervenuto solo successivamente all'instaurazione del giudizio, il Collegio ha posto le spese a carico dell'Amministrazione resistente, liquidandole in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al docente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, il comando contenuto nella sentenza da eseguire, la materia del contendere cessa, non residuando una concreta utilità nella prosecuzione del giudizio.
- Se l'esecuzione del giudicato interviene soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a carico dell'amministrazione, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
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