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Sentenza

Sentenza n. 85/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n. -OMISSIS-/2024 emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, Giudice Dott. -OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-/2021, pubblicata in data 23/05/2024, notificata in data 04/12/2024, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202509059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento dei servizi pre-ruolo, alla ricostruzione di carriera, all'inquadramento stipendiale e al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione, neppure parziale, alla sentenza del Tribunale di Velletri passata in giudicato. La pronuncia del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto all'integrale valutazione, ai fini giuridici ed economici, dei servizi svolti con contratti a termine presso la scuola statale, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale; aveva inoltre condannato il Ministero al pagamento di euro 6.011,27, oltre ratei di tredicesima, differenze retributive maturate sino all'anno scolastico 2020/2021 e interessi legali, nonché all'inquadramento del ricorrente, dal 1° settembre 2007, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con anzianità di sette anni, cinque mesi e diciannove giorni. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza del Ministero sulla base dell'inerzia dell'amministrazione e dell'assenza di contestazioni o elementi dimostrativi dell'avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, mediante il pagamento delle somme dovute, l'inquadramento stipendiale riconosciuto dal giudice del lavoro e il rimborso di euro 150 per il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, sempre che tali importi non fossero già stati corrisposti. Per il caso di persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori trenta giorni per provvedere su istanza di parte, previa verifica dell'eventuale adempimento sopravvenuto. Ha inoltre accolto la richiesta di astreinte, stabilendo che la penalità decorra dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati nel dispositivo e sia commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali eseguibili.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure esecutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il giudice può fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dall'eventuale mancato rispetto del termine assegnato ed è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    L'oggetto del giudizio di ottemperanza comprende la verifica della corretta attuazione del giudicato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il conseguimento degli effetti pratici riconosciuti dal giudicato e negati dall'amministrazione mediante un comportamento omissivo o inerte.
  • L'amministrazione è obbligata a dare esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione, senza che difficoltà organizzative, economiche o finanziarie possano giustificare l'inottemperanza.
  • L'accertamento dell'inottemperanza può fondarsi sulla mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione costituita in giudizio, quando questa non contesti le circostanze dedotte dal ricorrente e non produca elementi idonei a provare l'esecuzione del giudicato.
  • In caso di persistente inerzia successiva al termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere individuato già nella sentenza di ottemperanza, con un ulteriore termine per provvedere e facoltà di delega nei limiti stabiliti dal giudice.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dal momento in cui si verifica l'eventuale inosservanza del termine fissato per l'esecuzione e può essere quantificata mediante riferimento agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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