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Sentenza

Sentenza n. 1218/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito di non idoneità alla prova orale e mancato inserimento nella graduatoria del concorso per due posti di istruttore tecnico, nonché successivo atto di assunzione mediante scorrimento della graduatoria

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva superato le prove scritte del concorso pubblico per due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico, ma alla prova orale del 27 novembre 2025 aveva ottenuto 20/30, un punto sotto la soglia di idoneità, restando escluso dagli idonei e da eventuali scorrimenti. Ha impugnato l’esito della prova, gli atti della commissione e la graduatoria, poi anche la determinazione del 24 febbraio 2026 relativa ad assunzioni mediante scorrimento. Ha dedotto: (1) violazione della lex specialis, dei criteri di valutazione e dei principi di legalità e par condicio, perché il quesito sul rinnovo del patrimonio edilizio richiamava anche la l.r. 8/2015, non indicata espressamente nel programma, a suo dire tassativo; (2) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, istruttoria e trasparenza, poiché i criteri di valutazione erano generici, privi di indicatori, sottopunteggi o griglie, il voto numerico non consentiva di comprendere le ragioni della valutazione e gli allegati con le domande non sarebbero stati reperibili; (3) violazione di proporzionalità e buon andamento, sostenendo che il riesame della prova fosse necessario. Il Comune ha eccepito l’omessa impugnazione della determinazione del 10 dicembre 2025 di approvazione della graduatoria e la tardività del ricorso, notificato il 17 febbraio 2026; ha inoltre contestato l’interesse e la giurisdizione sui motivi aggiunti e chiesto, nel merito, il rigetto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. In via preliminare, ha rilevato che non era stata impugnata la determinazione dirigenziale del 10 dicembre 2025 che approvava la graduatoria: l’atto sarebbe quindi rimasto efficace e definitivo anche nell’ipotesi di accoglimento delle censure. Ha inoltre ritenuto il ricorso irricevibile per tardività, poiché la graduatoria era stata pubblicata sul portale InPA il 10 dicembre 2025 alle ore 13:04 e il ricorso era stato notificato soltanto il 17 febbraio 2026, oltre il termine di sessanta giorni; il ricorrente non aveva fornito prova contraria alla documentazione del Comune. Quanto al merito, il primo motivo è stato comunque respinto: la l.r. 8/2015 modifica le leggi regionali 23/1985 e 45/1989, entrambe previste dal programma, ed è a sua volta modificata dalla l.r. 24/2016, anch’essa indicata; il quesito, considerato nel suo insieme e nella formulazione discorsiva, verteva dunque su un tema compreso nel programma. È stata respinta anche la censura sulla prima parte dei criteri valutativi: l’indicazione di conoscenza delle materie, capacità critica e capacità espositiva, insieme al voto numerico, è stata ritenuta sufficiente; non erano necessari subcriteri e subpunteggi. La doglianza relativa alla mancata allegazione del verbale n. 6 è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata specificata la lesione e risultando il verbale pubblicato e prodotto in giudizio. È stata conseguentemente ritenuta infondata la censura relativa al mancato esercizio dell’autotutela. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità della pubblicazione degli atti e della controversia.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il ricorso è dunque anche e comunque irricevibile per tardività, essendo stato notificato solo il 17 febbraio 2026, dunque oltre il termine di sessanta giorni decorrente appunto dalla pubblicità legale dell’atto impugnato.

    Il termine di impugnazione decorre dalla pubblicità legale dell’atto; nella fattispecie, la pubblicazione della graduatoria il 10 dicembre 2025 e la notifica del ricorso il 17 febbraio 2026 hanno determinato la tardività.

Massime di principio

  • Quando si impugna una graduatoria approvata con un autonomo provvedimento, occorre impugnare anche l’atto di approvazione: la mancata impugnazione lascia quest’ultimo efficace e definitivo, anche se fossero accolte le censure rivolte agli atti presupposti o agli esiti della selezione.
  • La pubblicazione legale della graduatoria fa decorrere il termine di sessanta giorni per l’impugnazione; chi contesta la data documentata dall’amministrazione deve fornire idonea prova contraria.
  • In un concorso, un quesito che richiami una disposizione non menzionata espressamente nel bando non è per ciò solo estraneo al programma, quando la disposizione è collegata alle leggi espressamente indicate e il tema, considerato unitariamente, rientra negli argomenti d’esame.
  • La predeterminazione dei criteri di valutazione della prova orale e l’attribuzione di un voto numerico possono essere sufficienti a motivare il giudizio; non sono necessariamente richiesti subcriteri, sottopunteggi o griglie valutative.
  • La contestazione dell’omessa pubblicazione o allegazione di un verbale è inammissibile per difetto di interesse se il candidato non indica la lesione concreta derivata dall’omissione e il verbale risulta comunque pubblicato e prodotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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