Cassazione Penale, Sentenza n. 32017/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 08/10/2024 che aveva respinto l'opposizione di Cesarulo contro la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (decreto di ammissione del 03/04/2024 revocato con provvedimento del 29/05/2024). Cesarulo contestava l'erronea applicazione delle norme sulla decorrenza degli effetti della revoca (richiamando in primo luogo l'art.114 d.P.R. 115/2002 e invocando per analogia art.136) sostenendo che l'ammissione andava valutata con riferimento ai redditi 2021 (domanda del 13/06/2023) e che, se la revoca fosse stata fondata su variazioni sopravvenute, gli effetti dovevano decorrere dal momento dell'accertamento (24/04/2024), non retroattivamente. La revoca era stata motivata dagli accertamenti della Guardia di Finanza che avevano rilevato redditi del nucleo familiare nel 2022 superiori ai limiti per il beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse corretta nel ritenere legittima la revoca anche ai sensi dell'art.112, comma 1, lett. d) d.P.R. 115/2002 (revoca d'ufficio se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito) e, in base all'art.114, comma 2, la revoca intervenuta in tali casi ha efficacia retroattiva. Pur riconoscendo che l'obbligo di comunicare le variazioni decorreva formalmente entro il 13/07/2024, la Corte ha ritenuto che la prova fornita dalla Guardia di Finanza sul superamento dei limiti nel 2022 legittimasse la revoca retroattiva. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero nella misura indicata.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 99
Regola il giudizio di opposizione avverso i provvedimenti relativi all'ammissione o alla revoca del patrocinio a spese dello Stato; procedimento paracivilistico al quale si applicano, nei limiti del possibile, principi dell'ordinamento penale (effetto devolutivo, divieto di reformatio in peius).
d.P.R. 115/2002, art. 76
Stabilisce quale dichiarazione dei redditi rileva ai fini dell'ammissione: l'ultima per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è decorso il termine per la presentazione.
d.P.R. 115/2002, art. 79
L'istanza deve contenere l'impegno a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, con termine di comunicazione fissato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza (individua anche il momento a partire dal quale l'omissione si perfeziona).
d.P.R. 115/2002, art. 96, comma 2
Consente al giudice di disporre accertamenti (es. Guardia di Finanza) per verificare la sussistenza delle condizioni per l'ammissione, con valutazione complessiva di elementi indiziari come tenore di vita, attività economiche, ecc.
d.P.R. 115/2002, art. 95
Sanziona la falsità e le omissioni nelle dichiarazioni e comunicazioni previste dall'art.79; la previsione di un termine per la comunicazione è coerente con la configurazione dell'omissione come condotta punibile.
d.P.R. 115/2002, art. 112
Elenca le ipotesi di revoca del patrocinio (tra cui omissione di comunicazione delle variazioni, revoca dopo comunicazione, revoca d'ufficio per mancanza originaria o sopravvenuta) e collega le causali alle diverse conseguenze e modalità di efficacia del provvedimento.
d.P.R. 115/2002, art. 114
"la revoca del decreto di ammissione, disposta ai sensi delle lettere a) b) e c) del comma 1 dell'art. 112, ha effetto, rispettivamente, dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione della variazione, dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta all'ufficio del giudice che procede, dalla scadenza del termine di cui all'art. 94, comma 3"; "negli altri casi previsti dall'art. 112, la revoca del decreto di ammissione ha efficacia retroattiva."
La norma distingue le diverse decorrenze degli effetti della revoca: se la revoca è motivata dall'omissione della comunicazione o dalla comunicazione dell'interessato o da specifiche ipotesi formali, gli effetti decorrono dai termini indicati; in tutti gli altri casi (tra cui la revoca d'ufficio per comprovata mancanza originaria o sopravvenuta) la revoca è retroattiva.
d.P.R. 115/2002, art. 136
"la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva."
Norma analoga prevista per i procedimenti civili/amministrativi/tributari; il Collegio ha rilevato che il rimando a art.136 non è applicabile al processo penale, dove opera l'art.114, per cui non è possibile automaticamente far decorrere la revoca dal momento dell'accertamento in tutti i casi penali.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato si valuta con riferimento alla dichiarazione dei redditi rilevante al momento del deposito dell'istanza (di norma l'ultimo anno per il quale è decorso il termine di presentazione).
- Il beneficiario deve impegnarsi a comunicare eventuali variazioni rilevanti dei redditi; la comunicazione ha termine: entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza (o della precedente comunicazione). L'omissione può integrare una fattispecie sanzionabile.
- La revoca può avere efficacia differenziata: se è motivata dall'omissione di comunicazione o dalla comunicazione stessa, l'art.114 indica la decorrenza degli effetti; se la revoca è disposta d'ufficio perché risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni (art.112, lett. d), la revoca ha efficacia retroattiva.
- Nel giudizio di opposizione ex art.99 il giudice può esercitare poteri istruttori e valutare elementi indiziari (tenore di vita, risultanze fiscali, composizione del nucleo familiare) e il principio devolutivo non impedisce che il giudice dell'opposizione proceda a una valutazione complessiva dei presupposti per il beneficio.
- Per il beneficiario: conservare e produrre documentazione delle dichiarazioni dei redditi, presentare tempestivamente le comunicazioni di variazione richieste dalla normativa e, se possibile, produrre prova che la variazione rilevata sia successiva o non rilevante per evitare la retroattività della revoca.
- Differenziare tra processo penale e procedimenti civili/amministrativi: non è automatico applicare la disciplina di decorrenza degli effetti prevista per il civile (art.136) al processo penale, dove trova specifica applicazione l'art.114.
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