Sentenza n. 416/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 3296/2024, depositata e resa pubblica il 01.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4366/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3296/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo anche la condanna al pagamento di una penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l'attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accertato la ritualità del ricorso, rilevando che il titolo esecutivo era stato notificato il 9 ottobre 2024 e che l'azione era stata proposta nel rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, poiché l'inadempimento dell'Amministrazione risultava non contestato e l'an e il quantum del credito erano incontestati, ha accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente, accreditandovi € 2.000,00 oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo che il riconoscimento giudiziale della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria fosse già idoneo a coprire anche l'eventuale ritardo successivo al termine assegnato per l'adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta; la domanda di penalità di mora è stata esaminata e respinta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto l'astreinte è stata negata perché il titolo già riconosceva interessi e rivalutazione fino al saldo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo esecutivo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della sua notificazione all'Amministrazione consente di verificare la ritualità dell'azione, anche con riguardo al termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l'Amministrazione non contesta l'affermato inadempimento e non documenta l'avvenuta esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente l'adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo, fissando un termine e specificando le modalità esecutive.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inottemperanza dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- La penalità di mora non deve essere riconosciuta quando il titolo da eseguire prevede già, in modo satisfattivo, la corresponsione della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, idonea a coprire anche il ritardo successivo al termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →