Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2616/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione settima) n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della Commissione medica interforze di seconda istanza che ha dichiarato il militare permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato, disponendone il congedo assoluto e indicando la possibilità di reimpiego nei ruoli civili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha impugnato il giudizio medico-legale di inidoneità permanente, deducendo in primo grado difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e travisamento dei fatti. Con motivi aggiunti ha contestato la ricostruzione degli eventi connessi al ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio del 2016, la dipendenza della valutazione medica da presupposti di fatto erronei e dal precedente percorso clinico, l'attuale stato di benessere e lo svolgimento di mansioni civili di responsabilità, la propria pregressa idoneità e le positive valutazioni del servizio, nonché il presunto carattere discriminatorio della valutazione psichiatrica alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il TAR ha disposto una verificazione psichiatrica: il verificatore ha ritenuto l'episodio dissociativo del 2016 acuto, unico e non causativo di una perdurante sintomatologia di analoga gravità, escludendo uno specifico disturbo di personalità e una permanente incapacità di controllo delle emozioni, ma ha rilevato che fragilità e impulsività latenti, correlate al contesto, potrebbero emergere in condizioni straordinarie di stress. In appello il militare ha censurato la sentenza di primo grado per travisamento dei fatti e carenza di motivazione, chiedendone la riforma e l'accoglimento del ricorso originario.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR, con salvezza degli atti impugnati. Ha ritenuto infondata la censura di travisamento dei fatti e carenza di motivazione, osservando che la sentenza di primo grado aveva esaminato, in modo completo anche se sintetico, le doglianze proposte. Il giudice ha ribadito che i giudizi delle commissioni mediche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per assenza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazione delle regole procedurali, inattendibilità metodologica delle conclusioni o mancata considerazione di circostanze decisive, senza estensione del sindacato al merito delle valutazioni medico-legali. Nel caso concreto, la valutazione amministrativa era fondata sui precedenti accertamenti specialistici e sulla verificazione, la quale, pur escludendo una patologia psichiatrica permanente di analoga severità, aveva evidenziato la possibile emersione di fragilità e impulsività in condizioni straordinarie e stressanti. Il richiamo alla propria storica idoneità militare, alle positive valutazioni lavorative e all'attuale impiego civile è stato ritenuto inconferente rispetto alla specifica valutazione sull'idoneità al servizio militare incondizionato. È stato inoltre ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, anche perché il reimpiego nei ruoli civili dell'Amministrazione della difesa è stato considerato misura idonea a escludere una discriminazione. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 930 d.lgs. 66/2010

    SI reimpiegabile, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa

    La disposizione è richiamata quale base della possibilità di reimpiego del militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare nei ruoli civili dell'Amministrazione della difesa.

  • artt. 3 e 88, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Sono richiamati per affermare che la sentenza di primo grado era adeguatamente motivata, pur in forma sintetica.

  • art. 27 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

    Il richiamo alla norma è stato ritenuto non conferente nel caso concreto; il reimpiego nei ruoli civili dell'Amministrazione della difesa è stato considerato misura idonea a escludere una discriminazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio delle commissioni mediche militari, fondato su cognizioni medico-specialistiche e medico-legali, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per assenza o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza, violazione delle regole procedurali, inattendibilità metodologica delle conclusioni o mancata considerazione di circostanze di fatto decisive; il sindacato non può estendersi al merito della valutazione medico-legale.
  • La verificazione disposta nel processo può corroborare la legittimità del giudizio medico-amministrativo anche quando escluda una patologia permanente di analoga gravità rispetto all'episodio originario, qualora evidenzi comunque la possibile emersione di fragilità o impulsività in condizioni straordinarie e stressanti incompatibili con il servizio militare incondizionato.
  • La pregressa idoneità al servizio militare, le positive valutazioni dell'attività lavorativa e l'attuale svolgimento di mansioni civili non sono, di per sé, elementi decisivi per invalidare un successivo giudizio medico-legale di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, trattandosi di valutazioni riferite a oggetti e contesti funzionali differenti.
  • Il reimpiego del militare dichiarato permanentemente inidoneo nei ruoli civili dell'Amministrazione della difesa può costituire misura idonea a escludere, nel caso concreto, una discriminazione connessa alla condizione di salute o disabilità.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoStato giuridico e avanzamentoAppelloIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.