Cassazione Penale, Sentenza n. 26284/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che gli elementi a suo carico si fondano esclusivamente su conversazioni intercettate tra terze persone in cui lui non viene mai nominato, per cui non sussiste una identificazione certa. In secondo luogo ha censurato la motivazione sul presunto pericolo di reiterazione, lamentando la mancanza di elementi recenti e oggettivi e richiamando il principio dell'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione al primo motivo ritenendo insufficienti i gravi indizi di colpevolezza. Ha rilevato che le intercettazioni prodotte non contengono elementi univoci o specificativi idonei a identificare in termini di qualificata probabilità Giuseppe Condello come la persona armata segnalata nelle conversazioni. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul profilo dei gravi indizi di colpevolezza; le questioni relative alle esigenze cautelari sono rimaste assorbite e dovranno essere valutate dal giudice di rinvio solo se questi dovesse ritenere sussistenti i gravi indizi.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Definizione e funzione dei gravI indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari: consistono in elementi che rendono verosimile la responsabilità e giustificano una qualificata probabilità di colpevolezza, ma richiedono anche un'identificazione certa della persona nei cui confronti si procede
art. 274 cod. proc. pen.
Regola sulle esigenze cautelari, con particolare riferimento al requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione che deve emergere da elementi oggettivi e recenti; la Corte ha ritenuto comunque assorbita la verifica di questo profilo in considerazione dell'annullamento sul tema degli indizi
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma processuale che regola il motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e/o vizi di motivazione, utilizzata per impugnare la determinazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari
legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 274)
Richiamata per evidenziare che la modifica richiede che il pericolo di fuga o di reiterazione sia non solo concreto ma anche attuale e desumibile da elementi oggettivi e verificabili
legge n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7
Norme citate nell'atto di ricorso in relazione alle intercettazioni e alla loro utilizzazione probatoria; la Corte ha comunque valorizzato il principio che le intercettazioni tra terzi devono fornire, se usate come elemento decisivo, elementi gravi, precisi e concordanti e, in ogni caso, permettere l'identificazione certa dell'indagato
Massime di principio
- Le conversazioni intercettate tra terzi che non nominano esplicitamente l'indagato non sono di per sé sufficienti a fondare i gravi indizi di colpevolezza: è necessaria un'identificazione certa o elementi esterni di riscontro che rendano la riferibilità all'indagato qualificata e prevalente
- In caso di ambiguità interpretativa di un elemento probatorio va applicata la regola del favor rei: se più spiegazioni sono possibili, deve privilegiarsi quella più favorevole all'indagato, salvo elementi univoci contrari
- Per disporre misure cautelari per pericolo di reiterazione occorre dimostrare l'attualità del pericolo con elementi oggettivi e recenti; condotte remote nel tempo e precedenti penali datati, da soli, possono non essere sufficienti
- Il giudice che ravvisa gravi indizi deve articolare una motivazione che colleghi logicamente le risultanze investigative alla identificazione del soggetto; carenze in questa catena logica possono portare ad annullamento e rinvio
- Per la difesa: impugnare l'identificabilità dell'imputato dalle intercettazioni e chiedere riscontri esterni; per l'accusa: procurare elementi esterni di conferma (testimonianze, riscontri materiali, tracce temporali chiare) prima di chiedere misure cautelari
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