Cassazione Penale, Ordinanza n. 05341/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Il soggetto interessato ha proposto personalmente ricorso per cassazione chiedendo la revoca del decreto o, in subordine, un nuovo esame. La Corte non entra nel merito delle doglianze, perché rileva che il ricorso è stato proposto personalmente dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone il ministero di un difensore abilitato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione processuale, poiché l'impugnazione per cassazione è stata proposta personalmente dall'interessato in un procedimento soggetto alla disciplina successiva alla novella del 2017. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
richiamato quale base del regime differenziato oggetto del decreto ministeriale di proroga impugnato.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando essa debba essere dichiarata inammissibile.
art. 613, comma 1, c.p.p.
impone, per il ricorso per cassazione, il tramite di un difensore; il ricorso personale è quindi inammissibile nel caso considerato.
art. 616 c.p.p.
regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Legge n. 103 del 2017
novella richiamata per individuare il regime processuale applicabile al ricorso personale proposto dopo la sua entrata in vigore.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
richiamata per il criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione, nei procedimenti soggetti alla disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, non può essere proposto personalmente dalla parte, ma richiede il ministero di un difensore abilitato; in difetto, l'impugnazione è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente rilevabile, la Corte può decidere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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