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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24004/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il recupero di contributi dovuti alla gestione separata per gli anni 2009 e 2010 da parte di un professionista. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando non dovute le somme richieste dall'INPS, ritenendo che le richieste contributive del 3 giugno 2015 e del 4 luglio 2016 fossero tardive perché intervenute dopo la prescrizione, decorrente dalla scadenza del termine di pagamento; aveva inoltre escluso che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione reddituale integrasse un doloso occultamento del credito idoneo a sospendere la prescrizione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché delle disposizioni regolamentari e legislative sul differimento dei termini di versamento dei contributi per gli anni considerati (d.P.C.M. 10.6.2010 e 12.5.2011, art. 2, comma 26, l. 335/1995, art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011), sostenendo che la corte territoriale non aveva considerato lo slittamento del termine di pagamento e quindi la mancata maturazione della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio già affermato in materia previdenziale secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento, e dunque rileva anche il differimento di tale termine previsto da un d.P.C.M. per i contribuenti interessati. Applicando tale criterio, ha ritenuto che, per le annualità 2009 e 2010, i termini di pagamento fossero stati differiti rispettivamente al 6 luglio 2010 e al 6 luglio 2011, con la conseguenza che le richieste dell'INPS del 3 giugno 2015 e del 4 luglio 2016 erano idonee a interrompere la prescrizione. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; in materia contributiva ciò implica che il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento, inclusi eventuali differimenti normativamente disposti

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza specifiche statuizioni autonome nella decisione

  • art. 1 d.P.C.M. 10 giugno 2010

    ha differito il termine di pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009, con rilevanza ai fini della decorrenza della prescrizione

  • d.P.C.M. 12 maggio 2011

    ha determinato il differimento del termine di pagamento per l'annualità successiva, incidendo sul dies a quo della prescrizione

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    individua l'obbligo contributivo nella gestione separata richiamato nella controversia

  • art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011

    richiamato quale base normativa del regime contributivo e dei relativi termini

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento del contributo, non da una data astratta e sganciata da eventuali proroghe normative.
  • Quando un decreto o un'altra fonte normativa differisce il termine di versamento dei contributi, tale differimento incide anche sul dies a quo della prescrizione, perché sposta in avanti il momento in cui il credito può essere fatto valere.
  • Se la pretesa contributiva è esercitata entro il termine risultante dal differimento normativo del pagamento, l'atto dell'ente può essere idoneo a interrompere la prescrizione.
  • La mancata compilazione di un quadro dichiarativo, da sola, non integra automaticamente un doloso occultamento del credito; tuttavia, nel caso deciso, la questione decisiva è stata la corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione alla luce del differimento dei pagamenti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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