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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2220

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2220 della Commissione, del 16 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite Villuercas Ibores Jara (DOP)]

Normativa europea32023R2220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2220 iscrive nel registro UE delle DOP e IGP il nome "Aceite Villuercas Ibores Jara". La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna e l’assenza di opposizioni alla stessa nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in ciascuno Stato membro.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Aceite Villuercas Ibores Jara".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Aceite Villuercas Ibores Jara" come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; non disciplina, nel testo fornito, deroghe o esclusioni specifiche ulteriori.

Aceite Villuercas Ibores Jara (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2220 della Commissione conclude la procedura di registrazione del nome "Aceite Villuercas Ibores Jara" come denominazione di origine protetta nell’Unione europea. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna, senza opposizioni nei termini previsti.

Base giuridica e presupposti della registrazione

La Commissione richiama, quale fondamento giuridico, l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che:

  • la domanda di registrazione del nome "Aceite Villuercas Ibores Jara" è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012;
  • non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Da tali circostanze deriva l’obbligo di registrazione del nome nel registro europeo delle DOP e IGP.

Contenuto della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di "Aceite Villuercas Ibores Jara" come DOP. La denominazione è ricondotta alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Effetti e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che il regolamento sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome "Aceite Villuercas Ibores Jara" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come DOP.

Classificazione del prodotto

Lo stesso articolo precisa che la denominazione identifica un prodotto appartenente alla classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Nei considerando si richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Spagna è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, motivo per cui il nome deve essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaregimi di qualitàdenominazioni di origine protetteindicazioni geografichealimentare

Testo integrale

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