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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2213

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213 della Commissione, del 16 ottobre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32023R2213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la regionalizzazione unionale per la peste suina africana alla luce dell’evoluzione epidemiologica in diversi Stati membri. In particolare sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III e le aree infette o sottoposte a protezione/sorveglianza. Abroga inoltre le decisioni di esecuzione adottate per Italia e Croazia, ormai superate dalle nuove iscrizioni negli allegati aggiornati. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni e le aree infette/sottoposte a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, in concreto, alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto, con particolare riferimento a Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Bulgaria, Romania e altre aree interessate. Riguarda suini detenuti e selvatici, nonché i relativi prodotti di origine animale, nella misura in cui ricadano nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o nelle aree istituite come zone infette o zone soggette a restrizioni ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Sono escluse le aree non elencate negli allegati aggiornati; il regolamento opera inoltre nel SEE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213: aggiornamento delle misure speciali di controllo per la peste suina africana

Il regolamento aggiorna il quadro unionale di contenimento della peste suina africana, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’intervento si fonda sull’evoluzione recente della situazione epidemiologica in vari Stati membri e sulla necessità di riallineare le zone di restrizione alle nuove evidenze sanitarie, per ridurre il rischio di ulteriore diffusione della malattia e limitare perturbazioni ingiustificate degli scambi.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2016/429 sulla normativa in materia di sanità animale e richiama il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure di controllo per le malattie di categoria A, compresa la peste suina africana. I considerando chiariscono che, in caso di focolai in suini detenuti, devono essere istituite zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza; in caso di focolai in suini selvatici, deve essere istituita una zona infetta con divieto di movimenti degli animali selvatici interessati e dei relativi prodotti.

Ambito territoriale e finalità operative

Il regolamento opera tramite la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’allegato I contiene le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, mentre l’allegato II elenca le aree istituite come zone infette o come zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza. La regionalizzazione aggiornata riguarda, in particolare, Germania, Polonia, Croazia, Grecia, Italia, Cechia, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Romania, con delimitazioni estremamente dettagliate a livello di regioni, province, comuni, distretti e, in taluni casi, singole porzioni territoriali o coordinate geografiche.

Aggiornamenti relativi all’Italia

Per l’Italia, il regolamento recepisce sia nuovi focolai in suini detenuti sia l’evoluzione di situazioni territoriali già oggetto di misure provvisorie. In particolare:

  • la Sardegna viene aggiornata nelle zone soggette a restrizioni I e II;
  • la provincia di Pavia e alcuni comuni della provincia di Alessandria sono ricompresi nelle aree interessate da zone di protezione e sorveglianza;
  • nell’allegato II sono riportate le zone di protezione e di sorveglianza connesse ai focolai identificati tramite riferimenti ADIS;
  • la decisione di esecuzione (UE) 2023/2393 è abrogata.

Il regolamento contiene inoltre un’articolata classificazione delle zone italiane in restrizione II e III, con particolare incidenza in Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania ed Emilia-Romagna.

Aggiornamenti relativi alla Croazia

Per la Croazia, l’atto recepisce nuovi focolai in suini detenuti e selvatici e aggiorna le zone già sottoposte a restrizione. L’allegato II include sia una zona infetta a seguito di focolaio in suini selvatici, sia una zona soggetta a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio in suini detenuti. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 è abrogata perché sostituita dal nuovo quadro regolatorio.

Aggiornamenti per Germania, Polonia e altri Stati membri

Il regolamento rivede in modo puntuale le zone in numerosi Stati membri in funzione del rischio epidemiologico:

  • in Germania vengono ampliate o ricalibrate le zone I, II e III, con specifica attenzione alle aree di Brandenburg, Spree-Neiße, Märkisch-Oderland, Barnim, Uckermark, Oberspreewald-Lausitz, Sachsen e altre;
  • in Polonia vengono aggiornate molte aree nelle regioni warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, małopolskie, pomorskie, świętokrzyskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie e altre;
  • in Grecia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Cechia, Ungheria, Estonia, Bulgaria e Romania vengono elencate le aree territoriali da assoggettare alle diverse categorie di restrizione.

Le modifiche riflettono, secondo i considerando, l’andamento epidemiologico, il livello di rischio di diffusione e i criteri scientifici di regionalizzazione concordati a livello unionale.

Criteri di delimitazione delle zone

La Commissione richiama espressamente i criteri da utilizzare per modificare le zone di restrizione:

  • situazione epidemiologica nelle aree interessate;
  • situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
  • livello di rischio di ulteriore diffusione;
  • principi scientificamente validi per la definizione geografica delle zone;
  • orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri;
  • norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri WOAH;
  • giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Tale impostazione giustifica la sostituzione dinamica degli allegati, che devono adattarsi rapidamente alla circolazione della malattia.

Effetti giuridici e decorrenza

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta dell’entrata in vigore immediata è motivata dall’urgenza della situazione epidemiologica e dalla necessità di contenere tempestivamente la diffusione della peste suina africana, evitando al contempo perturbazioni non necessarie del commercio intra-UE e con i Paesi terzi.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. L’allegato aggiorna le delimitazioni territoriali delle zone soggette a restrizioni I, II e III in numerosi Stati membri, sulla base della situazione epidemiologica della peste suina africana.

Abrogazione delle decisioni provvisorie per Italia e Croazia

L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2393 relativa a misure provvisorie contro la peste suina africana in Italia. L’articolo 3 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2023/2398 relativa a misure provvisorie contro la peste suina africana in Croazia.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Nuove zonizzazioni per i focolai in Italia e Croazia

Il regolamento recepisce i focolai confermati in Italia (Sardegna, Lombardia/Pavia) e in Croazia, inserendo le aree interessate negli elenchi aggiornati dell’allegato II, parte B, come zone soggette a restrizioni con zone di protezione e sorveglianza, e nell’allegato II, parte A, come zone infette per i focolai in suini selvatici. Per l’Italia e la Croazia vengono quindi aggiornate le aree territoriali e sostituite le precedenti misure emergenziali provvisorie.

Rimodulazione delle zone in Germania, Polonia, Grecia e altri Stati membri

Alla luce di nuovi focolai e dell’evoluzione epidemiologica, il regolamento amplia, riduce o ridefinisce zone soggette a restrizioni in Germania, Polonia, Croazia, Grecia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Cechia, Bulgaria, Romania, Italia, Spagna non è menzionata, e altri Stati interessati, distinguendo tra zone I, II e III in funzione del livello di rischio e della diffusione della malattia.

Criteri di delimitazione e urgenza

I considerando precisano che la delimitazione delle zone deve basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree colpite e nello Stato membro interessato, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi scientificamente fondati e sugli orientamenti concordati in sede di comitato permanente. Viene richiamato anche il codice sanitario WOAH. Data l’urgenza epidemiologica, le modifiche devono produrre effetti il prima possibile.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturacommercio di animali e prodotti di origine animalemisure di emergenzabiosicurezza

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