Regolamento (UE) 2023/2180
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude un riesame relativo a un nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione riconosce Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. come nuovo esportatore e determina per tale società un margine di dumping individuale del 31,5 %. Di conseguenza modifica il regolamento (UE) 2021/607 inserendo la società nella tabella dei produttori cinesi soggetti al dazio e dispone la fine della registrazione delle importazioni con riscossione retroattiva dal 30 gennaio 2023.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 introducendo un dazio antidumping definitivo del 31,5 % per un nuovo esportatore cinese di acido citrico, Seven Star Lemon Technology Co., Ltd., e disciplina la cessazione della registrazione delle importazioni con riscossione retroattiva dal 30 gennaio 2023.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido citrico prodotto ed esportato da Seven Star Lemon Technology Co., Ltd., originario della Repubblica popolare cinese, classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019). Opera nel quadro delle misure antidumping già vigenti sull’acido citrico originario della RPC, estese alle importazioni spedite dalla Malaysia; non incide sulla data di scadenza generale di tali misure. Rilevano le esclusioni implicite per gli altri esportatori non menzionati, che restano soggetti alla disciplina del regolamento 2021/607, salvo diverse misure specifiche.
Modifica del dazio antidumping sull’acido citrico per un nuovo esportatore cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 interviene nel quadro delle misure antidumping già vigenti sull’acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, estese anche alle importazioni spedite dalla Malaysia. La Commissione conclude il riesame relativo a un nuovo esportatore avviato nei confronti di Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. e modifica conseguentemente il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607.
Contesto delle misure preesistenti
Le misure antidumping sull’acido citrico originario della RPC erano state istituite con il regolamento (CE) n. 1193/2008, prorogate e successivamente riesaminate, da ultimo con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607. Nel procedimento precedente la Commissione aveva già operato anche l’estensione alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dall’origine dichiarata.
Oggetto del riesame e qualifica di nuovo esportatore
L’inchiesta riguarda il prodotto oggetto del riesame costituito da acido citrico e citrato trisodico biidrato, con riferimento al prodotto in esame originario della Cina, classificato ai codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00. La Commissione ha verificato che Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. non esportava il prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1º luglio 2006 - 30 giugno 2007), non era collegata ai produttori esportatori soggetti alle misure e ha iniziato a esportare nell’Unione solo dal giugno 2021. Su questa base la società è stata qualificata come nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.
Metodo di determinazione del dumping
Per il calcolo del valore normale la Commissione ha ritenuto non utilizzabili i prezzi e i costi interni cinesi, in ragione dell’esistenza di distorsioni significative nel mercato della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Ha quindi ricostruito il valore normale sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, assumendo la Colombia come paese rappresentativo e impiegando dati pubblici per le materie prime, il lavoro, l’energia e il vapore. Il prezzo all’esportazione è stato invece desunto dalle vendite dirette a clienti indipendenti nell’Unione, con confronto a livello franco fabbrica e con adeguamenti per trasporto, movimentazione, nolo, assicurazione, imballaggio, oneri bancari e costi del credito.
Distorsioni significative in Cina e scelta della Colombia
La Commissione dedica ampio spazio alla dimostrazione delle distorsioni sistemiche nell’economia cinese, richiamando il modello di economia di mercato socialista, la guida del PCC, il sistema di pianificazione industriale, l’influenza dello Stato sulle imprese, la distorsione dei costi del lavoro e l’accesso al credito. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a escludere l’utilizzo dei prezzi interni cinesi. Per il paese rappresentativo, la Commissione ha confermato la Colombia in quanto già individuata nel precedente riesame in previsione della scadenza: livello di sviluppo economico analogo, produzione di acido citrico, disponibilità di dati pubblici e importazioni di granturco in quantità rappresentative a prezzi in linea con quelli internazionali.
Costi esenti da distorsioni e costruzione del valore normale
La Commissione ha individuato come fonti principali il Global Trade Atlas per le materie prime, le statistiche ILO per il costo del lavoro, le tariffe Enel per l’energia elettrica e una metodologia del Dipartimento dell’Energia statunitense per il vapore. Per le SGAV e i profitti ha utilizzato i dati finanziari 2022 di Sucroal SA tratti da Orbis. Il valore normale è stato quindi costruito per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, applicando i coefficienti di consumo verificati al costo unitario esente da distorsioni e aggiungendo spese generali di produzione, SGAV e profitti.
Margine di dumping e osservazioni delle parti interessate
Il margine di dumping medio ponderato è stato determinato nel 31,5 %. I produttori dell’Unione avevano contestato l’attendibilità dei prezzi di esportazione del 2022, invocando la pandemia, gli alti costi di nolo e il limitato volume esportato; la Commissione ha respinto tali obiezioni ritenendo che i quantitativi non fossero trascurabili e che il periodo di inchiesta fosse quello normalmente previsto. Sono state respinte anche le censure sul confronto con esportazioni verso paesi terzi e sul preteso effetto del prezzo minimo all’importazione.
Impegno sui prezzi
Dopo la divulgazione finale, Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. e la CCCMC hanno presentato un’offerta di impegno sui prezzi. La Commissione l’ha respinta perché la metodologia proposta non era coerente con la situazione specifica accertata nel procedimento e avrebbe comportato un ingiustificato sconto significativo rispetto al livello appropriato del dazio. La Commissione ha comunicato il rigetto alle parti interessate senza ricevere ulteriori osservazioni.
Modifica delle misure e disciplina doganale
In applicazione della regola del dazio inferiore, il dazio antidumping per Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. è fissato al 31,5 %, cioè al livello del suo margine di dumping, e non al 42,7 % che rappresentava il livello di pregiudizio già stabilito per le altre società nel procedimento originario. Il regolamento dispone inoltre la cessazione della registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) 2023/185 e la riscossione retroattiva dei dazi a decorrere dal 30 gennaio 2023.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non modifica la data di scadenza delle misure antidumping vigenti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
Disposizioni principali
Esito del riesame per nuovo esportatore
Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. è stata riconosciuta come nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, avendo dimostrato di non avere esportato il prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale, di non essere collegata ai produttori esportatori soggetti a misure e di avere avviato esportazioni nell’Unione dopo tale periodo. La Commissione ha quindi determinato un margine di dumping individuale.
Determinazione del valore normale con metodo dei costi esenti da distorsioni
Poiché sono state riscontrate distorsioni significative nel mercato cinese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione non ha utilizzato i prezzi e i costi interni cinesi. Ha costruito il valore normale sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, usando la Colombia come paese rappresentativo e fonti pubbliche come GTA, ILO, Enel e dati Orbis.
Margine di dumping e confronto
Il prezzo all’esportazione è stato ricavato dalle vendite dirette a acquirenti indipendenti nell’Unione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. Dopo il confronto a livello franco fabbrica e gli adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10, il margine di dumping medio ponderato è stato fissato al 31,5 % del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Rigetto dell’impegno sui prezzi
L’offerta di impegno presentata da Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. insieme alla CCCMC è stata respinta ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base perché ritenuta non coerente con la situazione specifica emersa dall’inchiesta e tale da comportare uno sconto ingiustificato e significativo sul prodotto esportato.
Modifica del regolamento (UE) 2021/607
L’articolo 1 del regolamento aggiunge Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. alla tabella dei produttori cinesi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607, con dazio antidumping del 31,5 % e codice addizionale TARIC A032.
Registrazione e riscossione retroattiva
L’articolo 2 dispone che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni del prodotto fabbricato da Seven Star Lemon Technology Co., Ltd. e riscuotano retroattivamente il dazio antidumping a decorrere dal 30 gennaio 2023, data del regolamento di apertura (UE) 2023/185.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 16 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2145
- Regolamento · 16 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2184
- Regolamento · 16 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2196
- Regolamento · 16 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2202
- Regolamento · 16 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2213
- Regolamento · 16 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2217
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →