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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2184

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2184 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per quanto riguarda i dati statistici che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione

Normativa europea32023R2184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle statistiche che gli Stati membri devono inviare alla Commissione per consentire la valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010. L’intervento recepisce le innovazioni introdotte dal regolamento (UE) 2018/1541, amplia il set informativo sui regimi speciali IVA e sui rimborsi IVA, e introduce ulteriori dati su Eurofisc, indagini congiunte e scambi di informazioni. L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 viene sostituito integralmente con un nuovo modello di comunicazione statistica standardizzato.

Modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 per aggiornare e ampliare i dati statistici che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione in materia di IVA e cooperazione amministrativa.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per le comunicazioni statistiche annuali da trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio del funzionamento del regolamento (UE) n. 904/2010 in materia di cooperazione amministrativa e lotta contro la frode IVA. Incide in particolare sui dati relativi agli scambi di informazioni, agli strumenti rafforzati di cooperazione, ai regimi speciali IVA (OSS/IOSS), alle procedure di rimborso IVA e ad altre statistiche collegate. Le nuove comunicazioni si applicano a partire dal 2024; alcune informazioni devono essere comunicate per la prima volta solo dal 2025.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2184: aggiornamento dei dati statistici IVA da comunicare alla Commissione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012, modificandone l’allegato IV per adeguare il contenuto delle statistiche che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione in applicazione dell’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010. L’obiettivo è consentire una valutazione più completa del funzionamento della cooperazione amministrativa IVA e delle misure di contrasto alla frode, tenendo conto anche delle innovazioni introdotte dal regolamento (UE) 2018/1541 e dei regimi speciali previsti dalla direttiva 2006/112/CE.

Ambito e finalità della modifica

La modifica riguarda esclusivamente il profilo statistico-informativo: non introduce nuovi obblighi materiali in materia di IVA, ma ridefinisce le categorie e il livello di dettaglio dei dati che gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione. Il nuovo schema serve a monitorare in modo più efficace gli strumenti di cooperazione amministrativa, i regimi speciali OSS/IOSS e la procedura di rimborso IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso.

Statistiche sugli scambi di informazioni e sulla cooperazione amministrativa

Il nuovo allegato IV richiede una più articolata rendicontazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate, delle richieste rifiutate, delle risposte tardive o mancanti e delle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 904/2010. Le statistiche devono inoltre distinguere, ove rilevante, tra regime UE, regime d’importazione e regime non UE, così da consentire una lettura analitica dei flussi di cooperazione.

Indagini congiunte, controlli simultanei ed Eurofisc

Tra le nuove voci statistiche figurano i dati sulle indagini amministrative svolte congiuntamente ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 904/2010, nonché sull’impiego della presenza negli uffici amministrativi e della partecipazione a indagini in altri Stati membri. Il sistema informativo viene esteso anche ai controlli simultanei e agli scambi collegati a Eurofisc, incluse le interazioni con Europol e OLAF, con indicatori di output quali il numero di frodatori identificati, i casi di frode dell’operatore inadempiente, gli importi fraudolenti scoperti e le reti societarie ad alto rischio.

Regimi speciali OSS e IOSS

Una parte specifica dell’allegato è dedicata alle statistiche dello sportello unico. Gli Stati membri devono comunicare dati sulle registrazioni, nuove registrazioni ed esclusioni, sui codici di esclusione utilizzati, sugli importi IVA dichiarati nelle dichiarazioni OSS/IOSS, sulla base imponibile globale IOSS e sul meccanismo di rettifica. Sono inoltre previsti dati sui pagamenti IVA effettuati e ricevuti nell’ambito dei regimi OSS/IOSS, sui rimborsi e sui solleciti di dichiarazione e di pagamento, con ripartizioni per Stato membro di identificazione e di consumo.

Rimborso IVA

Il regolamento conferma e struttura la prassi di trasmissione di dati annuali sul rimborso IVA di cui alla direttiva 2008/9/CE e al capo XII del regolamento (UE) n. 904/2010. Il nuovo allegato richiede informazioni sul numero e valore delle domande pendenti, ricevute, evase entro i termini, evase oltre i termini, respinte e ancora in attesa di decisione alla fine dell’anno. La finalità è rafforzare il monitoraggio del corretto funzionamento della procedura di rimborso tra Stati membri.

Decorrenza, termini e applicazione temporale

Il regolamento si applica alle comunicazioni a partire dal 2024. Tuttavia, alcune informazioni elencate nell’allegato, in particolare talune statistiche relative a richieste di registri e altre voci contrassegnate, devono essere comunicate solo dal 2025. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato IV del regolamento n. 79/2012

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 con il nuovo testo allegato al regolamento, che definisce il documento tipo per la trasmissione dei dati statistici alla Commissione ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010.

Ampliamento delle statistiche sugli scambi di informazioni

Il nuovo allegato richiede dati dettagliati sulle richieste di informazioni ricevute e inviate, sui rifiuti, sulle risposte tardive o non pervenute, sulle comunicazioni a norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 904/2010 e, per le nuove categorie, anche la distinzione tra regime UE, regime d’importazione e regime non UE.

Nuove statistiche su indagini, controlli e Eurofisc

Sono introdotte statistiche sulle indagini amministrative svolte congiuntamente ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2 bis, sui casi di presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini in altri Stati membri, sui controlli simultanei, nonché sulle cooperazioni Eurofisc con Europol e OLAF e sui risultati antifrode (frodatore individuato, reti ad alto rischio, importi fraudolenti, soggetti radiati ai fini IVA).

Dati sui regimi speciali OSS/IOSS

L’allegato include una sezione specifica sulle statistiche dello sportello unico (OSS) e dello sportello unico importazione (IOSS): registrazioni, esclusioni, codici di esclusione, importi IVA dichiarati, base imponibile globale IOSS, rettifiche, importi IVA versati e ricevuti, rimborsi, solleciti di dichiarazione e di pagamento. È prevista anche una ripartizione per Stato membro di identificazione e di consumo, con indicazioni specifiche per l’Irlanda del Nord nei casi pertinenti.

Statistiche sul rimborso IVA

Viene prevista una parte autonoma dedicata al rimborso IVA ai sensi della direttiva 2008/9/CE e del capo XII del regolamento (UE) n. 904/2010, con dati annuali sul numero e sul valore delle domande, rimborsi entro e oltre i termini, domande respinte e domande pendenti a inizio e fine anno.

Decorrenza e differimento di alcune comunicazioni

Il regolamento si applica alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri a partire dal 2024, ma alcune informazioni contrassegnate nelle note dell’allegato devono essere comunicate alla Commissione soltanto dal 2025, per consentire l’adeguamento amministrativo degli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieimposta sul valore aggiuntocooperazione amministrativalotta alla frodestatistiche fiscalirimborso iva

Testo integrale

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