Regolamento (UE) 2023/2202
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2202 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime antidumping già vigente per alcuni accessori fusi per tubi originari della Cina e della Thailandia, chiarendo che determinati prodotti in ghisa sferoidale non rientrano nel campo di applicazione delle misure. La Commissione ha svolto un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, sulla base di una domanda di un importatore, e ha concluso che i prodotti interessati hanno caratteristiche tecniche, usi finali e intercambiabilità diversi rispetto al prodotto soggetto a dazio. La modifica opera retroattivamente dal 15 maggio 2013 e consente il rimborso o lo sgravio dei dazi indebitamente versati o contabilizzati per i prodotti esclusi.
Modifica del regolamento antidumping del 2019 per chiarire ed escludere taluni accessori fusi per tubi in ghisa sferoidale dall’ambito delle misure su importazioni dalla Cina e dalla Thailandia, con applicazione retroattiva dal 15 maggio 2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, come disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259. Riguarda gli operatori economici importatori, gli esportatori/produttori dei paesi interessati e le autorità doganali nazionali. Sono espressamente esclusi taluni prodotti specificamente elencati nell’articolo 1, paragrafo 1, tra cui componenti di base per raccordi a compressione con filettatura metrica ISO DIN 13, cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio, raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma dotati di foro di uscita, tappi scanalati, riduzioni concentriche scanalate, raccordi a T ridotti scanalati e collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate. L’applicazione retroattiva decorre dal 15 maggio 2013.
Modifica del dazio antidumping sugli accessori fusi per tubi filettati
Il regolamento modifica il regime antidumping già in vigore sugli accessori fusi per tubi filettati in ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. La Commissione interviene a seguito di un riesame intermedio parziale per chiarire il perimetro del prodotto, alla luce di prodotti con caratteristiche diverse ma potenzialmente assimilati in prassi doganale o commerciale.
Contesto normativo e procedurale
Le misure originarie sono state istituite nel 2013 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 e successivamente mantenute per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1259. Il presente intervento si fonda sull’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 e nasce dalla domanda presentata il 18 novembre 2022 da KW Tools b.v. La Commissione ha informato le parti interessate, le autorità cinesi e thailandesi e ha raccolto osservazioni scritte da operatori dell’Unione.
Oggetto del riesame
Il riesame riguarda esclusivamente la definizione del prodotto, e in particolare se taluni accessori in ghisa sferoidale destinati a sistemi di tubi non filettati debbano essere esclusi dal campo di applicazione delle misure antidumping. I prodotti esaminati comprendono raccordi a T a morsetto, tappi scanalati, riduzioni concentriche scanalate, raccordi a T ridotti scanalati, oltre ai collari di riparazione e ai morsetti di ostruzione in ghisa sferoidale.
Valutazione tecnica e commerciale della Commissione
La Commissione ha ritenuto che i prodotti oggetto della domanda presentino caratteristiche fisiche e tecniche diverse rispetto agli accessori filettati soggetti a misura. In particolare, essi sono impiegati su tubazioni non filettate o in combinazione con giunti scanalati, mentre il prodotto coperto dal dazio è installato su tubi filettati mediante meccanismo a vite. Da ciò la Commissione ha dedotto la diversa destinazione d’uso e la mancanza di intercambiabilità tra i prodotti.
Esclusioni esplicite dalla misura
L’articolo 1 del regolamento modificato sostituisce la disposizione del regolamento 2019/1259 e inserisce un elenco espresso di esclusioni. Oltre alle esclusioni già esistenti, vengono sottratti al dazio i raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con foro di uscita, i tappi scanalati, le riduzioni concentriche scanalate, i raccordi a T ridotti scanalati e i collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate. La Commissione precisa anche che i collari di riparazione non sono accessori e quindi non rientrano comunque nella definizione del prodotto soggetto a misura.
Effetti retroattivi e rimborso
Il regolamento stabilisce che la modifica si applica a decorrere dal 15 maggio 2013, cioè dalla data di entrata in vigore del regolamento originario. Ne consegue che, per le merci escluse dal nuovo perimetro, i dazi antidumping definitivi già corrisposti o contabilizzati e i dazi provvisori riscossi in via definitiva devono essere rimborsati o sgravati secondo le regole doganali vigenti. Le relative istanze devono essere presentate alle autorità doganali nazionali.
Durata e rapporto con le misure esistenti
Il regolamento non modifica la scadenza delle misure antidumping del regolamento 2019/1259, che resta disciplinata dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il nuovo atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Riesame intermedio parziale e finalità
La Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale a seguito della domanda presentata il 18 novembre 2022 da KW Tools b.v. ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. Il riesame era limitato a chiarire la definizione del prodotto e a verificare se alcuni accessori in ghisa sferoidale dovessero essere esclusi dall’ambito delle misure antidumping vigenti.
Accertamenti su caratteristiche, usi e intercambiabilità
L’inchiesta ha accertato che i prodotti indicati nella domanda presentano caratteristiche fisiche e tecniche diverse rispetto al prodotto soggetto a misura, sono destinati a sistemi di tubazioni non filettate e non sono intercambiabili con gli accessori filettati oggetto del dazio. La Commissione ha inoltre rilevato che l’industria dell’Unione non fabbrica tali prodotti.
Esclusioni dalla definizione del prodotto
L’articolo 1 del regolamento modificato esclude espressamente dal dazio i seguenti prodotti: componenti di base per raccordi a compressione con filettatura metrica ISO DIN 13; cassette di giunzione circolari filettate in ghisa malleabile senza coperchio; raccordi a T a morsetto in ghisa sferoidale con guarnizioni di tenuta in gomma dotati di un foro di uscita; tappi scanalati in ghisa sferoidale da utilizzare su tubi scanalati in acciaio dotati di un’uscita filettata; riduzioni concentriche scanalate in ghisa sferoidale dotate di un’estremità filettata; raccordi a T ridotti scanalati in ghisa sferoidale dotati di un’estremità filettata; collari di riparazione in ghisa sferoidale senza uscite filettate utilizzati per sigillare un foro in un tubo.
Effetti su collari di riparazione e prodotti analoghi
La Commissione ha chiarito che i collari di riparazione in ghisa sferoidale non sono accessori e quindi non rientrano nella definizione del prodotto soggetto a misura. Ha inoltre precisato che restano esclusi i morsetti di ostruzione in ghisa sferoidale che presentano solo filettature interne per il collegamento tra le parti del prodotto e non sono destinati a sistemi di tubazioni filettate.
Applicazione retroattiva e rimborso/sgravio
Le conclusioni del riesame si applicano a decorrere dal 15 maggio 2013. Per i prodotti non contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento 2019/1259 come modificato, i dazi antidumping definitivi già pagati o contabilizzati, nonché i dazi provvisori riscossi in via definitiva a norma del regolamento originario n. 430/2013, devono essere rimborsati o sgravati secondo la normativa doganale applicabile. Le domande vanno presentate alle autorità doganali nazionali.
Durata delle misure e entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il riesame non incide sulla scadenza del regolamento (UE) 2019/1259, che resta soggetta all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
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