Cassazione Penale, Ordinanza n. 02546/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533 c.p.p., oltre a vizio di motivazione, contestando la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In concreto, la difesa sosteneva che non fosse adeguatamente dimostrato che l'imputato avesse utilizzato una pistola durante un'aggressione e contestava la ricostruzione delle modalità del fatto, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano manifestamente infondate e, in larga parte, si risolvevano in censure di merito non proponibili in sede di legittimità, oltre a riprodurre questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ipotesi di esonero. La Corte ha ritenuto corretto l'apprezzamento della prova operato in appello, valorizzando le concordanti dichiarazioni dei testi e il rinvenimento del bossolo, e ha ritenuto logicamente motivato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche alla luce della gravità dell'aggressione e della pericolosità della condotta.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, c.p.p.
Richiamato dalla difesa per censurare la valutazione della prova; la Corte osserva che le doglianze in realtà investivano il merito e non evidenziavano un vero vizio di legittimità.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in relazione al giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ritiene che la censura sia manifestamente infondata e, comunque, diretta a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a una diversa lettura del compendio probatorio e a una rivalutazione del fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre una diversa lettura favorevole dell'imputato.
- La valutazione della prova è correttamente sorretta quando il giudice di merito valorizza dichiarazioni tra loro concordanti e riscontri oggettivi, come il rinvenimento di un bossolo in prossimità del luogo dell'aggressione.
- La gravità della condotta, l'uso dell'arma come corpo contundente, l'esposizione a pericolo di terzi estranei e la mancata disponibilità dell'arma possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
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