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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10533/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcuni autisti assunti dal Comune di Latina con contratti a tempo determinato per il servizio di trasporto pubblico gestito in economia. I lavoratori avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento di differenze retributive perché la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile ai loro rapporti il CCNL Autoferrotranvieri, anziché il CCNL del comparto enti locali richiamato nei contratti individuali, valorizzando il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e la direttiva 1999/70/CE. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4, sostenendo che il principio di non discriminazione non fosse applicabile nel caso concreto; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., deducendo che l’applicazione del CCNL Autoferrotranvieri ai dipendenti di ruolo discendeva da precedenti giudicati e non poteva essere estesa oltre i loro limiti soggettivi; 3) violazione degli artt. 437 c.p.c. e 5 della legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile una questione relativa alla procedura di selezione pubblica e al bando che prevedeva il CCNL enti locali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, osservando che, nel pubblico impiego privatizzato, la comparazione per non discriminazione va compiuta rispetto al trattamento legittimamente riconosciuto ai dipendenti di ruolo in base al contratto collettivo del comparto, non rispetto a un trattamento diverso applicato di fatto e illegittimamente a taluni lavoratori a tempo indeterminato. Poiché il servizio era gestito in economia e dopo la privatizzazione del 1993 il rapporto doveva essere regolato dal CCNL del comparto enti locali, il precedente giudicato favorevole relativo al CCNL Autoferrotranvieri non poteva estendersi ai lavoratori a termine, anche per il limite oggettivo del giudicato nei rapporti di durata, superabile da sopravvenienze normative di diritto. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie dei lavoratori; ha inoltre compensato le spese dell’intero processo per gravi ed eccezionali ragioni.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma e, decidendo nel merito, ha rigettato le domande proposte dai lavoratori per il riconoscimento delle differenze retributive fondate sulla pretesa applicazione del CCNL Autoferrotranvieri. Ha compensato le spese dell’intero processo, rilevando il diverso orientamento espresso in sede di legittimità rispetto alle decisioni di merito conformi ai lavoratori.

Norme richiamate

  • Direttiva 1999/70/CE

    La clausola di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato non può essere invocata per comparare il trattamento dei primi con un trattamento illegittimamente riconosciuto di fatto ai secondi, ma solo con il trattamento legittimo previsto dalla disciplina applicabile.

  • art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego privatizzato impone la parità di trattamento contrattuale secondo la disciplina del comparto e non consente alla pubblica amministrazione di disporre liberamente dell’inquadramento o del trattamento economico.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001

    I rapporti individuali di lavoro delle pubbliche amministrazioni sono regolati contrattualmente e i contratti individuali devono conformarsi ai principi della contrattazione collettiva di comparto.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 29 del 1993

    La privatizzazione del pubblico impiego ha imposto la regolazione contrattuale dei rapporti di lavoro e ha inciso sul rilievo di precedenti assetti regolatori o giudicati formatisi prima della riforma.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non può essere invocato oltre i suoi limiti oggettivi e temporali quando sopravvenga una diversa disciplina normativa del rapporto di durata.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato formale invocato dal ricorrente non può essere esteso oltre la sfera soggettiva e oggettiva in cui si è formato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.

  • art. 437 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla dedotta tardività/inammissibilità di una questione processuale non proposta in primo grado.

  • art. 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di disapplicare l’atto amministrativo presupposto (bando di selezione) prima di accogliere la domanda dei lavoratori.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la verifica della non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato va compiuta confrontando il trattamento del lavoratore a termine con quello legittimamente spettante ai dipendenti di ruolo secondo il contratto collettivo del comparto, non con un trattamento di fatto erogato illegittimamente ad altri dipendenti.
  • Un trattamento economico riconosciuto a taluni dipendenti pubblici in contrasto con il contratto collettivo di comparto e con i poteri dell’amministrazione non costituisce parametro idoneo per fondare, per via di non discriminazione, pretese estensive in favore di altri lavoratori.
  • Nei rapporti di durata, il giudicato esplica efficacia rebus sic stantibus: sopravvenienze normative o di diritto che mutino il regolamento del rapporto possono superarne l’assetto senza violare l’intangibilità del giudicato.
  • Nel pubblico impiego, la pubblica amministrazione non ha un potere libero di determinare l’inquadramento o il trattamento economico dei dipendenti, ma deve attenersi alla contrattazione collettiva del comparto, che costituisce il necessario fondamento del diritto del lavoratore.
  • La Corte di cassazione può accogliere il ricorso anche per una ragione giuridica diversa da quella dedotta, purché il decisum si fondi sui fatti accertati e non alteri il monopolio delle parti su domanda ed eccezioni in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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