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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4987/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo definitivo di Euro 1.156.180,92 per INVIM relativa all’annualità 1991, dovuta dalla società scissa in forza di accertamenti divenuti definitivi a seguito del passaggio in giudicato di sentenze della Commissione tributaria provinciale di Caserta. La società resistente, beneficiaria di una scissione parziale senza trasferimento di debiti, contestava la propria responsabilità. La CTR della Campania, con sentenza n. 66/15/2012, depositata il 27 febbraio 2012, aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’Ufficio, riconoscendo la legittimazione passiva della beneficiaria ma limitandone la responsabilità al patrimonio netto trasferito ai sensi dell’art. 2506-bis c.c.; inoltre aveva disposto il ricalcolo dell’imposta, considerando anche le passività trasferite, tra cui debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 173, comma 13, TUIR, perché la responsabilità tributaria della beneficiaria sarebbe solidale e illimitata, in deroga ai limiti civilistici; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR pronunciato sul quantum e disposto un ricalcolo non richiesto; 3) violazione dell’art. 2909 c.c., perché la pronuncia sul quantum avrebbe inciso su importi già definiti da giudicati; 4) violazione degli artt. 3, 6 e 11 del d.P.R. n. 643/1972, perché i finanziamenti infruttiferi dei soci non sarebbero elementi passivi da includere nella base imponibile dell’INVIM.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per i debiti tributari della società scissa riferibili a periodi d’imposta anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente ai sensi dell’art. 173, commi 12 e 13, TUIR, senza il limite del patrimonio assegnato previsto dalla disciplina civilistica per le obbligazioni civili. In ragione di tale principio, i motivi sono stati accolti congiuntamente, senza una distinta statuizione per ciascuna censura. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la società è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 173, commi 12 e 13, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    In una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie.

    Per i debiti tributari riferibili a periodi d’imposta anteriori alla scissione, tutte le società partecipanti all’operazione rispondono in solido e senza limiti quantitativi, anche quando si tratti di una beneficiaria di scissione parziale.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    In una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie.

    La norma conferma, sul piano sistematico, la solidarietà illimitata delle società beneficiarie per le somme dovute in conseguenza di violazioni tributarie commesse dalla società scissa.

  • artt. 2506-bis, comma 2, e 2506-quater, comma 3, c.c.

    E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506-bis c.c., comma 2, e art. 2506-quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti.

    I limiti previsti dal codice civile per la responsabilità relativa alle obbligazioni civili non restringono la responsabilità tributaria, assoggettata alla disciplina speciale dettata dal TUIR.

  • artt. 1292 e 2740 c.c.

    E’ stato anche rilevato che, in ambito tributario, l’istituto della responsabilità solidale riprende vigore secondo la regola generale di integralità e pariteticità di cui agli artt. 1292 e 2740 c.c.

    La responsabilità solidale tributaria comporta l’integralità dell’obbligazione verso il creditore e non è limitata al valore del patrimonio attribuito alla società beneficiaria.

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la Commissione erroneamente ritenuto di pronunciarsi, in assenza di una specifica richiesta, anche sull’entità del debito tributario gravante sulla beneficiaria, ponendo a carico dell’Ufficio l’onere di ricalcolare l’INVIM straordinaria secondo i parametri dettati dalla stessa Commissione ed in particolare dichiarando di doversi tenere conto delle passività di scissione accollate alla beneficiaria.

    La norma è richiamata a fondamento della censura di ultrapetizione relativa alla pronuncia sul quantum; la Corte accoglie complessivamente i motivi, ma non formula una specifica interpretazione autonoma dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 2909 c.c.

    La ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. perchè la C.T.R. si è erroneamente pronunciata nel merito delle modalità di determinazione del quantum debeatur (che, peraltro, non ha costituito oggetto della materia del contendere) incorrendo nella violazione della norma e del principio di intangibilità del giudicato, posto che gli importi dell’Invim straordinaria reclamati nella cartella impugnata, sono conseguenti alle pretese tributarie cristallizzate dai ripetuti giudicati a favore del Fisco, nel frattempo, intervenuti.

    La censura sostiene che gli importi tributari definitivamente accertati con giudicato non possono essere rimessi in discussione attraverso una nuova determinazione del quantum; la Corte accoglie complessivamente i motivi senza sviluppare una distinta interpretazione della norma.

  • artt. 3, 6 e 11 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

    Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 3,6 e 11 avendo la Commissione stabilito che nel computo dell’entità dell’imposta dovevano considerarsi “gli elementi passivi rappresentati dai debiti verso i soci per finanziamenti infruttiferi effettuati a favore della società scissa e trasferiti alla beneficiaria” senza considerare che quegli elementi passivi non potevano ascriversi tra gli elementi che normativamente concorrono a formare la base imponibile della specifica imposta in discussione.

    La norma è invocata contro l’inclusione dei debiti verso soci per finanziamenti infruttiferi nella base imponibile dell’INVIM; la Corte, decidendo nel merito sulla base della responsabilità solidale illimitata, non offre una separata interpretazione di queste disposizioni.

  • art. 360 c.p.c.

    Con il primo motivo la ricorrente, deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. n. 917 del 1986, art. 173, comma 13, del non avendo la CTR considerato che la predetta norma, non prevedendo limitazione di responsabilità per la società beneficiaria, determina una disciplina speciale, per i profili tributari, prevalente su quella prevista dagli artt. 2506-bis c.c., comma 3, e art. 2506-quater c.c., comma 3.

    La disposizione è il parametro processuale di ammissibilità delle censure di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge; la sentenza non ne elabora un principio autonomo.

Massime di principio

  • Per i debiti tributari di una società scissa riferibili a periodi d’imposta anteriori all’efficacia della scissione, tutte le società partecipanti all’operazione, comprese le beneficiarie, rispondono solidalmente e illimitatamente; la responsabilità non è circoscritta al patrimonio netto trasferito.
  • La disciplina tributaria speciale della responsabilità per i debiti anteriori alla scissione prevale sui limiti stabiliti dal codice civile per le obbligazioni civili derivanti dalla scissione, ferma la possibilità per il coobbligato che abbia pagato di esercitare il regresso nei confronti degli altri coobbligati.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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