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Sentenza

Sentenza n. 9258/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione della Giunta Capitolina n. 522 del 18.12.2024, pubblicata il 30.12.2024, con cui si è deliberata la “determinazione delle tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale componente per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della legge n. 160/2019, per l'anno 2025”; nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202504480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Capitolina n. 522 del 18 dicembre 2024, relativa alle tariffe 2025 del canone unico patrimoniale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, inclusi i coefficienti OMI e la nuova zonizzazione del territorio comunale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione tariffaria deducendo, anzitutto, l'incompetenza della Giunta e la violazione dell'art. 1, commi 816-836, della legge n. 160/2019, nonché dei regolamenti capitolini, sostenendo che la Giunta non potesse modificare i criteri di determinazione delle tariffe né sostituire il precedente sistema di classificazione viaria con una suddivisione in 234 zone OMI. Hanno inoltre dedotto eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, difetto dei presupposti, travisamento ed erroneità, contestando l'utilizzo dei soli valori OMI degli immobili commerciali come parametro del pregio delle aree e del beneficio ritratto dall'occupazione, in particolare per attività ludiche svolte in parchi, ville e giardini. È stata denunciata anche una duplicazione o triplicazione del rilievo attribuito al pregio della zona nel sistema di calcolo, l'assenza di verifiche sulla correttezza dei calcoli e dell'assegnazione dei coefficienti negli allegati, nonché la violazione dell'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, per avere il Comune aumentato il gettito senza compensare l'incremento mediante riduzioni di altre componenti del canone. Infine, è stata dedotta la violazione dell'art. 10 della legge n. 337/1968, assumendo che agli spettacoli viaggianti dovesse applicarsi una tariffa pari al 20% di quella ordinaria per le attività commerciali, anziché la tariffa base di euro 43,36. Roma Capitale ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse attuale, contestando inoltre nel merito le censure e sostenendo la distinzione funzionale tra tariffa base, coefficiente OMI e coefficiente relativo alla tipologia di attività.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la deliberazione della Giunta Capitolina n. 61 del 27 febbraio 2026 ha sostituito quella impugnata, ridefinendo le tariffe e facendo cessare gli effetti della disciplina del 2025. Tuttavia, richiamando l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 15 luglio 2025, il Collegio ha esaminato anche il merito. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che la deliberazione fosse immediatamente lesiva per i titolari di concessioni già in corso e già obbligati al pagamento del canone; l'atto generale tariffario era quindi direttamente impugnabile dalla categoria interessata. Nel merito ha escluso l'incompetenza della Giunta, richiamando il riparto tra Consiglio comunale e Giunta previsto dalla legge n. 160/2019, dal TUEL e dal regolamento generale delle entrate di Roma Capitale: al Consiglio spettano la disciplina generale e gli aspetti regolamentari riservati dalla legge, mentre la determinazione concreta delle aliquote, dei canoni e delle tariffe rientra nella competenza della Giunta. Ha ritenuto legittimo l'utilizzo dei valori OMI e della zonizzazione in 234 aree, poiché coerenti con il criterio legale della zona occupata e idonei a rappresentare condizioni urbanistiche, economiche e socio-ambientali del territorio; le alternative prospettate dai ricorrenti non sono state ritenute sufficienti a dimostrare l'inattendibilità del metodo. È stata esclusa anche la carenza di istruttoria e motivazione, in quanto la deliberazione aveva illustrato l'obsolescenza della precedente classificazione viaria e le ragioni dell'adozione del parametro OMI. Il Collegio ha inoltre affermato che la natura tributaria del canone unico, riconosciuta dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della Cassazione, non impedisce la regolamentazione comunale né la competenza della Giunta sulle tariffe; il comma 817 dell'art. 1 della legge n. 160/2019 consente agli enti locali di variare il gettito anche in aumento, senza un tetto massimo legislativamente predeterminato. Le ulteriori censure sono state pertanto respinte. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.

    il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso: (…) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sostituzione dell'atto impugnato con una nuova deliberazione, recante una disciplina tariffaria differente, determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul ricorso.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    Sono richiamati per affermare che l'atto generale tariffario immediatamente lesivo deve essere impugnato entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione.

  • art. 1, commi 816-847, l. 160/2019

    La disciplina del canone unico patrimoniale consente agli enti locali di regolamentare il prelievo, determinandone le modalità e le tariffe secondo i criteri legislativi, inclusa la zona occupata.

  • art. 1, comma 817, l. 160/2019

    La disposizione consente la variazione delle tariffe e del gettito del canone unico, senza imporre un tetto massimo legislativamente predeterminato.

  • art. 1, comma 821, l. 160/2019

    Individua gli elementi che devono essere disciplinati dal regolamento comunale, senza riservare al Consiglio comunale la concreta quantificazione delle tariffe.

  • art. 1, comma 824, l. 160/2019

    per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione

    Legittima l'utilizzo della zona occupata quale parametro per la determinazione del canone e consente l'adozione di coefficienti territoriali come quelli fondati sui valori OMI.

  • art. 42, comma 2, lett. f), d.lgs. 267/2000

    Riserva al Consiglio comunale la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, senza escludere la successiva determinazione di dettaglio da parte della Giunta.

  • art. 48, comma 2, d.lgs. 267/2000

    Attribuisce alla Giunta gli atti di governo non riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi, comprendendo la disciplina di dettaglio delle tariffe.

  • art. 3 del regolamento generale delle entrate di Roma Capitale

    Conferma il riparto di competenza tra Assemblea capitolina e Giunta, attribuendo a quest'ultima la determinazione di aliquote, canoni, tariffe e corrispettivi.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 446/1997

    le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi

    Riconosce agli enti locali potestà regolamentare sulle proprie entrate, nei limiti degli elementi strutturali riservati alla legge per i tributi; il giudice ritiene tale limite non ostativo alla disciplina del canone unico secondo il sistema legislativo vigente.

  • art. 149, comma 3, d.lgs. 267/2000

    Riconosce agli enti locali autonomia impositiva e potestà regolamentare sulle proprie entrate, nei limiti stabiliti dalla legge.

  • art. 10, l. 337/1968

    È invocato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione agli spettacoli viaggianti di una tariffa ridotta al 20%; la censura è stata respinta.

  • art. 64, comma 3, d.lgs. 300/1999

    È richiamato quale base dell'attività dell'Agenzia delle Entrate relativa all'Osservatorio del Mercato Immobiliare, la cui neutralità e attendibilità sono valorizzate dal giudice.

  • art. 13, comma 15-ter, d.l. 201/2011

    È richiamato per il profilo dell'efficacia dei regolamenti concernenti i tributi comunali mediante pubblicazione.

  • artt. 23, 53 e 119 Cost.

    Sono richiamati nel quadro della riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte, del principio di capacità contributiva e dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

Massime di principio

  • La sostituzione, nelle more del giudizio, di un atto tariffario generale con una nuova disciplina avente contenuto differente determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso contro l'atto originario, perché ne cessano gli effetti; il giudice può tuttavia esaminare il merito quando ricorrano i presupposti elaborati dalla giurisprudenza per evitare la riproposizione della controversia.
  • Un atto generale o regolamentare che determina tariffe riferite a una categoria già individuata e composta da soggetti titolari di rapporti concessori in corso è immediatamente lesivo per tali soggetti e deve essere impugnato nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione, senza necessità di attendere gli atti applicativi meramente esecutivi.
  • Nel sistema del canone unico patrimoniale, la competenza del Consiglio comunale riguarda la disciplina generale e gli elementi regolamentari riservati dalla legge, mentre la concreta determinazione di aliquote, canoni e tariffe, ove non espressamente riservata ad altro organo, rientra nella competenza della Giunta comunale.
  • Il criterio legale della zona occupata consente al Comune di differenziare il canone mediante coefficienti territoriali fondati sui valori OMI, purché la scelta sia sorretta da una motivazione che dia conto dell'aggiornamento della classificazione territoriale e della coerenza del parametro con le condizioni economiche, urbanistiche e socio-ambientali delle aree.
  • La qualificazione legislativa del canone unico come patrimoniale non è decisiva per stabilirne la natura tributaria; tuttavia, anche ove il prelievo abbia natura tributaria, tale qualificazione non esclude l'autonomia regolamentare comunale e la competenza della Giunta alla determinazione delle tariffe nei limiti della legge.
  • L'art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019 non impone che il gettito del canone unico rimanga necessariamente invariato rispetto ai prelievi sostituiti e consente agli enti locali di modificare le tariffe anche in aumento, non essendo previsto per il canone un tetto massimo legislativamente predeterminato.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliRegioni e rapporti tra livelli di governoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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