Cassazione Penale, Ordinanza n. 01471/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. Rimane ferma la condanna per furto in abitazione aggravato pronunciata nei precedenti gradi di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624-bis c.p., sostenendo che il fatto non potesse essere qualificato come furto in abitazione perché lo stabile in cui era avvenuto il fatto versava in stato di abbandono. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza d'appello, che aveva già affrontato e respinto le analoghe doglianze difensive sulla ricorrenza di un luogo di privata dimora; il ricorso si limita a riproporre le stesse censure già formulate in appello e non argomenta criticamente rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La norma viene richiamata per la qualificazione del fatto come furto in abitazione, ritenuta corretta dai giudici di merito; il ricorrente ne contestava l'applicazione per l'asserito stato di abbandono dello stabile.
art. 581 c.p.p.
I motivi di impugnazione devono essere specifici e indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo o il mancato confronto con la motivazione impugnata determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata della decisione impugnata e confrontarsi specificamente con la relativa motivazione; la mera riproposizione delle censure già dedotte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a lamentare in modo generico carenze o illogicità della motivazione senza confutare gli argomenti utilizzati dal giudice di merito.
- La qualificazione del fatto come furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. non è sindacabile in cassazione mediante mere doglianze assertive sullo stato del luogo, se la sentenza impugnata ha motivato in modo congruo sulla sussistenza di una privata dimora.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
Come è indicizzato
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