Sentenza n. 14972/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 533 dell'11 dicembre 2025, recante “Definizione delle condizioni e modalità operative per l’esercizio dell’attività di assistenza alle operazioni tecniche”; - del decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 557 del 12 dicembre 2025, recante "Chiarimenti sul perimetro di competenze degli ispettori autorizzati ad effettuare i controlli tecnici"; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto direttoriale n. 533 dell'11 dicembre 2025, relativo alla figura dell'assistente alle operazioni tecniche, e decreto direttoriale n. 557 del 12 dicembre 2025, relativo alla composizione numerica delle sedute operative e al numero di veicoli revisionabili
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i decreti direttoriali con cui il Ministero ha introdotto e disciplinato la figura dell'assistente alle operazioni tecniche, individuabile nel personale dei centri di revisione o degli studi di consulenza automobilistica, e ha equiparato numericamente la composizione delle sedute operative degli ispettori autorizzati a quella degli ispettori abilitati ministeriali, aumentando il numero di veicoli revisionabili in presenza dell'assistente. Hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 13, comma 3, del d.m. n. 214/2017 e dell'art. 17 del d.m. n. 446/2021, nonché dei principi di terzietà, imparzialità e assenza di conflitto di interessi, sostenendo che l'assistente sarebbe portatore di un interesse economico diretto all'esito positivo delle revisioni; 2) violazione dell'art. 17, comma 6-bis, del d.m. n. 446/2021 e del principio di responsabilità personale e indelegabilità delle funzioni ispettive, poiché l'assistente svolgerebbe fasi essenziali del controllo senza essere ispettore; 3) violazione della gerarchia delle fonti e travisamento dei presupposti, per contrasto con i principi stabiliti dai decreti ministeriali di settore; 4) eccesso di potere per sviamento, illogicità e irragionevolezza, poiché l'assetto sarebbe diretto a incrementare quantitativamente le revisioni a scapito della sicurezza stradale; 5) violazione del d.m. n. 191/2025, del principio di legalità e della gerarchia delle fonti, per l'estensione agli ispettori autorizzati del modello organizzativo previsto per il personale ministeriale. Il Ministero ha eccepito il difetto di interesse, eccezione dalla quale il Collegio ha prescisso, e ha difeso la legittimità degli atti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le disposizioni invocate dai ricorrenti disciplinino esclusivamente il regime degli ispettori autorizzati e non la nuova figura dell'assistente tecnico. Non è configurabile in astratto un conflitto di interessi strutturale dell'assistente, poiché la sua prestazione professionale non implica il buon esito della revisione; eventuali conflitti possono essere verificati solo in concreto, sulla base delle circostanze del singolo caso. L'assistente svolge compiti meramente strumentali e materiali: coadiuva l'ispettore nell'uso delle apparecchiature, consegna i referti, organizza i veicoli e raccoglie la documentazione, secondo le disposizioni dell'ispettore. Ogni fase della revisione deve comunque essere presenziata e certificata personalmente dall'ispettore, che conserva competenza, supervisione e responsabilità esclusiva; non vi è quindi delega delle funzioni ispettive né violazione del principio di responsabilità personale. I decreti direttoriali, qualificati come atti amministrativi generali, si limitano a dettagliare le modalità operative dei controlli già disciplinati dai decreti ministeriali, senza contrastare con i principi di imparzialità, terzietà, assenza di conflitto di interessi e responsabilità personale. La previsione dell'assistente non compromette le garanzie del controllo tecnico, rimanendo l'ispettore responsabile anche delle verifiche relative alla sicurezza e alle caratteristiche ambientali dei veicoli. È stata inoltre ritenuta legittima l'equiparazione numerica della composizione delle sedute operative degli ispettori autorizzati a quella degli ispettori abilitati, poiché il decreto n. 557/2025 interviene su una disciplina di pari rango e aumenta il numero massimo di veicoli revisionabili in presenza dell'assistente. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.m. 19 maggio 2017, n. 214
Al momento di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività secondo quanto stabilito con provvedimento della autorità competente.
La disposizione riguarda il regime dell'ispettore e impone l'assenza di conflitti di interesse nello svolgimento del controllo; non determina, secondo il TAR, un'incompatibilità astratta dell'assistente tecnico.
art. 17 d.m. 15 novembre 2021, n. 446
Gli ispettori autorizzati non possono in alcun caso operare presso un operatore autorizzato in base a rapporto di lavoro dipendente e vengono individuati dall’organismo di supervisione territorialmente competente all’interno del registro degli ispettori per ogni singola seduta di revisione prenotata.
La norma disciplina gli ispettori autorizzati e non impedisce l'utilizzo di personale ausiliario dei centri di revisione o degli studi di consulenza, purché l'ispettore conservi competenza e responsabilità.
art. 17, comma 6-bis, d.m. 15 novembre 2021, n. 446
L'ispettore è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione di sua competenza e responsabilità.
Il requisito della presenza e certificazione personale dell'ispettore resta rispettato quando l'assistente svolge soltanto attività materiale di supporto e non sostituisce l'ispettore nelle funzioni di controllo e certificazione.
d.m. 4 agosto 2025, n. 191
Il decreto costituisce il parametro organizzativo numerico per gli ispettori abilitati ministeriali; il d.d. n. 557/2025 ne richiama soltanto la composizione numerica per gli ispettori autorizzati, in presenza dell'assistente tecnico.
art. 13, comma 3, d.d. n. 40/2022
Il numero massimo di veicoli da sottoporre a revisione nella misura di ventiquattro veicoli al giorno per ogni ispettore autorizzato, nella misura di un terzo in presenza della figura di un assistente alle operazioni tecniche.
La disciplina del decreto direttoriale n. 557/2025 modifica, con atto di pari rango, la precedente quantificazione del numero massimo di veicoli revisionabili, collegandola alla presenza dell'assistente.
d.d. n. 533/2025, Allegato 8
L'assistente tecnico è tenuto ad assistere l'ispettore incaricato, durante i controlli tecnici, coadiuvando lo stesso nell'utilizzo del prova-fari, dell'opacimetro, dell'analizzatore e del fonometro, consegnando all'ispettore abilitato o autorizzato alla seduta di revisione i referti delle prove strumentali.
L'allegato delimita l'attività dell'assistente a compiti materiali e strumentali di ausilio, senza attribuirgli la competenza o la responsabilità delle operazioni di revisione.
Massime di principio
- Una disciplina amministrativa che introduce una figura ausiliaria per lo svolgimento materiale di operazioni tecniche non viola il principio di responsabilità personale dell'operatore qualificato quando quest'ultimo conserva la presenza, la supervisione, la competenza e l'obbligo di certificare personalmente tutte le fasi dell'attività.
- Il divieto di conflitto di interessi riferito all'operatore incaricato del controllo non comporta automaticamente l'incompatibilità astratta del personale ausiliario che opera presso il soggetto organizzatore dell'attività, se l'ausiliario non decide né certifica l'esito del controllo e non è dimostrato un suo interesse diretto al risultato; eventuali conflitti devono essere accertati in concreto.
- La mera consegna dei referti e l'utilizzo materiale della strumentazione da parte di un ausiliario non costituiscono delega delle funzioni ispettive quando l'operatore qualificato presenzia alle operazioni, ne mantiene la direzione e certifica personalmente i risultati.
- Gli atti amministrativi generali possono dettagliare le modalità operative di un'attività già disciplinata da fonti di rango superiore, purché non modifichino i principi sostanziali di imparzialità, terzietà, responsabilità personale e sicurezza stabiliti dalla disciplina primaria o regolamentare.
- L'equiparazione numerica dell'organizzazione delle sedute operative può essere disposta da un decreto direttoriale intervenendo su una precedente disciplina di pari rango, se la modifica è ragionevolmente collegata all'introduzione di personale ausiliario e non incide sulle competenze sostanziali dell'operatore responsabile.
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