Cassazione Penale, Sentenza n. 6896/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla decisione della Corte territoriale di condannarlo alla rifusione delle spese processuali anche a favore di tre parti civili (Marco Alessandro Canzio, Maria Angela Guido e Isabella Bolettieri) che non erano comparse in sede di appello né avevano prodotto conclusioni scritte, deducendo che ciò avrebbe comportato una rinuncia implicita alla loro costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha escluso che la mancata comparizione e la mancata presentazione di conclusioni in appello costituiscano revoca tacita della costituzione di parte civile (art. 82, comma 2, applicabile soltanto al primo grado). Ha inoltre chiarito che la sentenza impugnata aveva liquidato le spese di grado solo a favore delle parti civili effettivamente comparse in appello (Roberta Vasco e Giuseppe Falcone) e che non risultò alcuna liquidazione a favore delle parti civili assenti (Marco Alessandro Canzio, Maria Angela Guido e Isabella Bolettieri). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 541, comma 1, cod. proc. pen.
citato nel motivo di ricorso come norma la cui violazione cagionerebbe difetto di motivazione
la Corte di cassazione ha ritenuto che la censura circa la mancata motivazione fosse infondata: la liquidazione delle spese è risultata riferita solo alle parti civili comparse e quindi non vi è stato errore motivazionale rilevante
art. 82, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato nel corpo della sentenza in ordine alla revoca tacita della costituzione di parte civile
la Suprema Corte conferma che la revoca tacita della costituzione di parte civile prevista dall'art. 82, comma 2 riguarda il solo giudizio di primo grado e non può essere applicata al giudizio di appello
art. 599-bis, cod. proc. pen.
richiamato perché la Corte territoriale ha deciso in parziale riforma su accordo delle parti ex art. 599-bis
la sentenza di merito è stata resa in regime di patteggiamento/accordo ai sensi dell'art. 599-bis, senza che ciò incidesse sulla regolarità della liquidazione delle spese per le parti civili comparse
art. 616, cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
la Corte ha applicato l'art. 616 per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in Cassazione e alla somma per la Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
citate le disposizioni che hanno consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto
la procedura è stata svolta con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale richiamata, senza pregiudizio per la decisione sulla questione sostanziale
Massime di principio
- La mancata comparizione della parte civile in appello e l'omessa presentazione di conclusioni non costituiscono revoca tacita della costituzione di parte civile: l'art. 82, comma 2 si applica al solo giudizio di primo grado.
- Il giudice d'appello può liquidare le spese processuali soltanto a favore delle parti civili che risultano regolarmente comparse e costituite in quel grado di giudizio; l'assenza di una parte civile implica, salvo diversa indicazione, l'assenza di liquidazione a suo favore.
- La censura per difetto di motivazione richiede che il ricorrente dimostri un concreto vizio nella motivazione relativa alla decisione impugnata; opinioni meramente assertive sulla rinuncia implicita non sono sufficienti se il provvedimento di merito chiarisce a quali parti si riferisce la liquidazione delle spese.
- In caso di sentenza resa su accordo ex art. 599-bis, permane la possibilità per le parti offese di partecipare e chiedere liquidazione delle spese, ma devono risultare costituite e comparse nel grado in cui chiedono la liquidazione.
- Per evitare contestazioni future, la parte civile che intende ottenere la liquidazione delle spese in appello dovrebbe comparire espressamente e, se necessario, depositare conclusioni scritte; viceversa, la mancata partecipazione espone al rischio di non ottenere la liquidazione.
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