Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06304/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna il decreto del 05/08/2025 con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile la sua istanza di riabilitazione (ex artt. 178 e ss. cod. pen.) per non avere documentato l'avvenuto risarcimento del danno alla parte civile. Denuncia violazione di legge e vizi procedurali per mancata fissazione dell'udienza e per assenza della necessaria partecipazione del difensore e del pubblico ministero (artt. 678 comma 1-bis, 667 comma 4 e 666 c.p.p.), contesta l'applicazione dell'art. 666 comma 2 ritenendola non idonea nella fattispecie e chiede che il giudice attivi il contraddittorio per verificare l'effettiva esistenza o rinuncia al credito della parte civile; denuncia infine motivazione carente, nonché la mancata acquisizione di informazioni rilevanti sulla situazione economica e conoscitiva della ricorrente.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato. Ha ritenuto che il provvedimento fosse viziato perché adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza fuori dai casi consentiti: le richieste di riabilitazione rientrano nell'ambito dell'art. 678 comma 1-bis c.p.p. e devono seguire il rito speciale di cui all'art. 667 comma 4 c.p.p., con struttura bifasica (decisione de plano dal Tribunale di sorveglianza e, in caso di opposizione, udienza in camera di consiglio con partecipazione del PM e del difensore). La Corte ha escluso la possibilità di riqualificare il ricorso per cassazione in opposizione quando il provvedimento sia stato emesso da un organo diverso da quello sul quale dovrebbe essere proposta l'opposizione (mancata identità dell'organo giudicante). Per questi motivi ha annullato il provvedimento e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano perché proceda secondo l'art. 667 comma 4 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 678 cod. proc. pen., comma 1-bis

    Le materie elencate (tra cui le richieste di riabilitazione) rientrano nel regime speciale che rinvia al procedimento di cui all'art. 667 comma 4; pertanto il Tribunale di sorveglianza deve adottare il rito speciale e non si applicano le regole generali dell'art. 666 comma 2.

  • art. 667 cod. proc. pen., comma 4

    Stabilisce il rito speciale con struttura bifasica: prima una decisione senza formalità (ordinanza) comunicata al PM e notificata all'interessato; poi, in caso di opposizione, il giudice procede ai sensi dell'art. 666 (udienza in camera di consiglio con partecipazione di PM e difensore). La Corte ha richiamato l'obbligo che il provvedimento de plano sia adottato dall'organo competente (Tribunale in composizione collegiale) e non dal Presidente quando la norma richiede il Tribunale.

  • art. 666 cod. proc. pen., comma 2

    La disciplina generale che consente l'emanazione di provvedimenti senza formalità quando la richiesta appare manifestamente infondata non trova applicazione nelle materie disciplinate dall'art. 678 comma 1-bis che seguono il rito speciale di cui all'art. 667 comma 4; dunque non può essere invocata per giustificare un provvedimento de plano adottato dal Presidente fuori dai casi previsti.

  • artt. 178 e ss. cod. pen.

    Norme sostanziali sulla riabilitazione: il procedimento di riabilitazione rientra tra le materie per le quali il c.p.p. prevede il rito speciale richiamato (art. 678 comma 1-bis e art. 667 comma 4).

  • art. 146 cod. pen. (riferimento)

    Richiamato a titolo di riferimento per le ipotesi in cui opera il rito speciale (differimento dell'esecuzione della pena nei casi previsti dall'art. 146 c.p.); conferma l'assetto normativo che limita l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 666.

Massime di principio

  • Per le richieste di riabilitazione (art. 178 ss. c.p.) si applica il rito speciale indicato dall'art. 678 comma 1-bis c.p.p. con rinvio all'art. 667 comma 4: decisione de plano e, se proposta opposizione, udienza in camera di consiglio con PM e difensore.
  • Quando la legge prevede che il Tribunale di sorveglianza decida nella prima fase, il Presidente non può sostituirsi al Tribunale e adottare ordinanze de plano; l'adozione di provvedimenti da parte di un organo non competente costituisce vizio formale rilevante che legittima l'annullamento.
  • La disciplina generale dell'art. 666 comma 2 c.p.p. (provvedimenti senza formalità se manifestamente infondati) non si applica alle materie soggette al rito speciale di cui all'art. 667 comma 4: in tali materie la via ordinaria di impugnazione è l'opposizione davanti allo stesso giudice, non il ricorso per cassazione, ma questa regola vale solo se l'atto impugnato è stato emanato dall'organo competente.
  • Se un provvedimento de plano di inammissibilità viene adottato da un organo non competente, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione per vizi di legittimità procedurale e, in caso di accoglimento, la trasmissione al giudice competente perché proceda secondo il rito speciale.
  • In presenza di contestazioni sulla mancata prova del risarcimento del danno, il giudice competente dovrebbe valutare la necessità del contraddittorio (anche per accertare eventuali rinunce della parte civile), ma l'accertamento preliminare sulla competenza dell'organo giudicante precede e può rendere irrilevanti tali valutazioni fattuali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.