Sentenza del 20/10/2020 n. 2385 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza che aveva annullato la cartella di pagamento per €18.249,00 relativa al mancato riconoscimento del credito d'imposta per imposte pagate all'estero (redditi 2010 e 2011) ritenendo che: (i) i crediti dovessero essere indicati, a pena di decadenza, nella dichiarazione relativa all'anno di produzione del reddito (art.165 TUIR, comma 4); (ii) il contribuente non aveva provato la definitività delle imposte estere (quindi non poteva avvalersi del comma 7 dell'art.165); (iii) il credito non poteva essere riconosciuto per il 2010 perché non era stata presentata la dichiarazione relativa a quell'anno; (iv) il disconoscimento poteva legittimamente avvenire tramite le procedure di riscossione previste dall'art.36-ter DPR 600/73.
La decisione
L'appello dell'Agenzia è stato respinto. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado: non sussiste una decadenza imposta dalla legge che impedisca l'indicazione del credito in dichiarazioni successive quando le imposte estere sono divenute definitive e certificate; il contribuente ha fornito prova (dichiarazione/CUD del datore di lavoro) della definitività e della corretta determinazione del credito; per il 2010 non essendo obbligatoria la presentazione della dichiarazione, il CUD rilasciato dal datore di lavoro è stato ritenuto idoneo per il calcolo e il riconoscimento del credito. Pertanto la cartella è illegittima. L'Amministrazione ècondannata alle spese processuali (€2000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 165 TUIR (d.p.r. 917/86)
Il comma 4 richiede che la detrazione per imposte pagate all'estero si riferisca all'anno di competenza, ma non stabilisce una decadenza tassativa per l'indicazione del credito; il comma 7 consente di esporre il credito nella dichiarazione dell'anno in cui i versamenti esteri siano divenuti definitivi e siano stati certificati in Italia. La Corte ha interpretato la norma nel senso che, in assenza di una specifica decadenza legislativa, il contribuente può far valere il credito nella prima dichiarazione utile dopo la definitività e certificazione delle imposte estere.
art. 36-ter DPR 600/73
La norma disciplina le procedure di recupero (cartella di pagamento). L'Ufficio ha richiamato questa procedura per il recupero, ma la Commissione ha ritenuto che l'esistenza della cartella non possa prevalere sul diritto sostanziale del contribuente al riconoscimento del credito quando sia provata la definitività e la corretta determinazione del credito stesso.
CUD / certificazione del datore di lavoro
La certificazione rilasciata dal datore di lavoro è stata ritenuta prova idonea della definitività delle imposte pagate all'estero e della corretta determinazione delle detrazioni, specie quando il datore stesso ha operato le ritenute e i calcoli come se il reddito fosse prodotto in Italia.
Massime di principio
- Il credito per imposte pagate all'estero può essere esposto nella dichiarazione dell'anno in cui le imposte estere sono divenute definitive e sono state adeguatamente certificate in Italia; non sempre sussiste una decadenza automatica se la legge non la prevede espressamente.
- La prova della definitività delle imposte estere può essere fornita anche tramite documentazione rilasciata dal datore di lavoro (es. CUD o attestazioni), quando da essa risulti che le imposte estere sono state definitivamente calcolate e trattenute.
- Se per un anno il contribuente non era obbligato a presentare dichiarazione, il riconoscimento del credito può comunque avvenire successivamente tramite la certificazione del datore di lavoro o nella prima dichiarazione utile, evitando perciò l'assunto di decadenza automatica.
- La procedura di riscossione (es. cartella ex art.36-ter) non è in sé sufficiente a legittimare l'addebito se il contribuente dimostra il proprio diritto sostanziale al credito; l'Ufficio deve valutare la prova della definitività e del calcolo corretto.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre certificazioni estere o attestazioni del datore di lavoro che dimostrino la data di definitività e gli importi effettivamente versati all'estero, oltre a ricalcoli del reddito per anno di competenza conformi al comma 7 dell'art.165 TUIR.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 66 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 95 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 97 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 20 ott 2020Sentenza del 20/10/2020 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →