Sentenza n. 313/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), resa tra le parti, n. 1296 del 6 maggio 2026 che ha rigettato il ricorso di primo grado.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Terza, che aveva respinto il ricorso contro il verbale di esclusione della candidatura a sindaco e dei candidati collegati alla lista civica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni elettorali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima l’esclusione della lista e delle candidature collegate, disposta perché la documentazione era stata presentata oltre il termine perentorio delle ore 12.00 dell’ultimo giorno utile. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 48, 51 e 97 Cost. e dell’art. 17, comma 8, della legge regionale n. 3/1960, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di presupposti e carenza di motivazione. Secondo gli appellanti, il ritardo era lieve e non imputabile, poiché il delegato si trovava presso l’ufficio elettorale comunale dalle ore 7.00, aveva preso il turno per il deposito entro le ore 12.00, era impegnato nell’acquisizione dei certificati elettorali e aveva subito gli effetti del sovraffollamento degli uffici e del traffico veicolare. Hanno inoltre sostenuto che il TAR non avesse adeguatamente valutato le dichiarazioni testimoniali e la documentazione prodotta, invocando il principio del favor participationis e l’esimente del ritardo scusabile.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha affermato che il termine per la presentazione delle liste è tassativo e che il suo superamento può essere giustificato solo eccezionalmente, quando ricorrano cumulativamente: ritardo lieve; presenza dei presentatori all’interno della casa comunale alla scadenza; ragioni eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati. La presenza fisica deve inoltre accompagnarsi alla disponibilità, alla scadenza, della documentazione necessaria. Nel caso concreto, il delegato è entrato nel palazzo comunale alle ore 12.08 e la documentazione completa è stata portata all’interno solo a quell’ora. La circostanza che fosse stato preso il turno entro le ore 12.00, che il delegato fosse presso l’ufficio elettorale dalle ore 7.00 e che vi fosse sovraffollamento non è stata ritenuta sufficiente: il tempo impiegato per acquisire la documentazione, compresi i certificati elettorali, rientra negli oneri di diligenza dei presentatori, che devono procurarsi tempestivamente tutto il necessario. Il sovraffollamento degli uffici e il traffico veicolare non costituiscono, in tali condizioni, impedimenti obiettivamente ostativi e non imputabili. Le dichiarazioni testimoniali e l’avvenuta presa del turno sono quindi risultate prive di efficacia esimente. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori, in favore delle controparti costituite.
Norme richiamate
art. 17, comma 8, d.lgs. pres. Regione Siciliana n. 3/1960
La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12,00 del venticinquesimo giorno precedente la elezione.
Il termine per la presentazione delle liste è tassativo; il suo superamento è derogabile solo in presenza delle condizioni eccezionali individuate dalla giurisprudenza.
art. 18, comma 1, lett. a), d.lgs. pres. Regione Siciliana n. 3/1960
La Commissione elettorale mandamentale (circondariale), entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste: a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano.
La Commissione elettorale deve verificare il rispetto del termine di presentazione ed eliminare le liste tardive, salvo ricorrano le rigorose condizioni per il ritardo scusabile.
artt. 3, 48, 51 e 97 Cost.
Sono stati invocati dagli appellanti a sostegno del favor participationis, dell’eguaglianza nell’accesso alle cariche elettive e dei principi di buon andamento e imparzialità, ma non ritenuti violati.
art. 1 l. 241/1990, come modificato dal d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020
Il principio di collaborazione e buona fede impone ai presentatori di attivarsi con prudente anticipo e di non imputare all’amministrazione ritardi derivanti dalla tardiva acquisizione della documentazione.
Massime di principio
- Il termine legislativo per la presentazione delle liste elettorali è tassativo e il suo superamento può essere giustificato solo eccezionalmente, in presenza cumulativa di un ritardo lieve, della presenza dei presentatori all’interno della casa comunale alla scadenza e di impedimenti eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati.
- La presenza dei presentatori nella casa comunale alla scadenza del termine non è sufficiente, da sola, a evitare l’esclusione della lista: alla stessa ora deve essere disponibile anche la documentazione completa necessaria alla presentazione.
- La presa del turno presso l’ufficio competente non equivale alla presentazione tempestiva della lista e non produce efficacia esimente se, alla scadenza, il presentatore non dispone ancora della documentazione necessaria.
- Il sovraffollamento degli uffici, il tempo occorso per acquisire certificati o autenticazioni e gli altri disservizi prevedibili non costituiscono impedimenti obiettivamente ostativi e non imputabili quando il presentatore abbia acquisito la documentazione a ridosso della scadenza.
- Il principio del favor participationis non elimina il carattere perentorio del termine elettorale, ma consente deroghe soltanto entro condizioni rigorose che preservino certezza e celerità del procedimento elettorale.
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