Sentenza n. 6360/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - del provvedimento del 17.7.2023, con cui il Roma Capitale ha domandato alla società odierna ricorrente il pagamento del canone demaniale per l'atto formale n. 6 del 17.06.2014 relativo all'anno 2023 nella misura di euro 90.948,39 (doc. 1 – ordine di introito CO103920 del 17 luglio 2023); e per quanto possa occorrere - del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30.12.2022, pubblicato sulla G.U. del 07.2.2023 (doc. n. 2), con il quale il Direttore generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, per il trasporto marittimo e per vie d'acqua, ha decretato che “le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2023, applicando l'adeguamento del + 25,15% alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2022”; - della deliberazione n. 33/2022 del 25.10.2022 rubricata “Modifica della Deliberazione n. 9 del 6 ottobre 2020” in materia di attribuzione al territorio di Ostia di un coefficiente maggiorato ad alta valenza turistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di introito relativo al canone demaniale marittimo per l’annualità 2023, comprensivo dell’aumento per l’alta valenza turistica, dell’adeguamento ministeriale del canone e dell’indennizzo per asserito uso difforme della concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l’ordine di introito con cui Roma Capitale ha richiesto il pagamento di euro 90.948,39 per il canone demaniale marittimo relativo all’anno 2023, nonché, ove occorrente, la deliberazione comunale che aveva attribuito al litorale di Ostia un coefficiente maggiorato per l’alta valenza turistica e il decreto ministeriale del 30 dicembre 2022 di aggiornamento dei canoni. Sono stati dedotti: difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà e perplessità nell’attribuzione dei punteggi relativi ai parametri turistici e alla qualità delle acque, nonché incompetenza dell’organo comunale; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; sviamento e questione di legittimità costituzionale della disciplina legislativa che avrebbe determinato l’incremento dei canoni; violazione della disciplina regionale, dei principi di imparzialità e buon andamento e dell’art. 97 Cost.; illegittimità dell’adeguamento del canone disposto dal decreto ministeriale, ritenuto fondato sulla sostituzione dell’indice dei prezzi all’ingrosso con quello dei prezzi alla produzione; infine, insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’indennizzo previsto per l’asserito uso difforme del bene, in mancanza di un accertamento specifico dell’occupazione o dell’utilizzo non conforme al titolo concessorio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la deliberazione comunale n. 33/2022, sulla quale si fondava l’applicazione del coefficiente di alta valenza turistica al litorale di Ostia, era già stata annullata con sentenza passata in giudicato, con effetti incidenti anche sull’ordine di introito, data la natura generale, inscindibile e strutturalmente unitaria dell’atto presupposto. L’ordine di pagamento è quindi risultato illegittimo per illegittimità derivata nella parte relativa alla determinazione del canone secondo la categoria turistica maggiorata. Il TAR ha inoltre richiamato l’annullamento erga omnes del decreto ministeriale del 30 dicembre 2022, relativo all’adeguamento dei canoni, rilevando l’illegittimità derivata dell’ordine di introito anche sotto tale profilo. Quanto all’indennizzo per uso difforme, l’amministrazione aveva fatto riferimento a differenze tra una perizia tecnica asseverata e un sopralluogo di un tavolo tecnico congiunto, senza produrre il verbale del sopralluogo né indicare quali specifici rilievi dimostrassero l’utilizzo non conforme alla concessione. Il giudice ha pertanto ritenuto non comprovati i presupposti dell’indennizzo e ha annullato l’ordine di introito anche in questa parte, facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
È richiamato quale fondamento dell’obbligo di motivazione e delle censure relative alla carenza di istruttoria dell’ordine di introito e dell’accertamento dell’uso difforme.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Sono stati invocati dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e di partecipazione degli interessati.
art. 1, comma 251, l. 266/2005
La ricorrente ne ha contestato la disciplina in tema di determinazione dei canoni demaniali marittimi; la sentenza definisce la controversia mediante l’annullamento degli atti presupposti e non decide autonomamente la questione di legittimità costituzionale prospettata.
art. 4 d.l. 400/1993
È stato invocato contro il decreto ministeriale di adeguamento dei canoni; il TAR ha rilevato l’effetto dell’annullamento giudiziale del decreto, senza svolgere una nuova analisi del meccanismo di indicizzazione.
art. 8 d.l. 440/1993
L’applicazione del coefficiente per l’asserito uso difforme richiede la prova dei presupposti concreti dell’utilizzo non conforme al titolo concessorio; la mera menzione di differenze tra documentazione tecnica e sopralluogo, senza verbale o rilievi specifici, non è sufficiente.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È richiamato per il rinvio alle argomentazioni di precedenti sentenze della stessa Sezione sull’annullamento del decreto ministeriale di adeguamento dei canoni.
Massime di principio
- L’annullamento giudiziale di un atto generale e inscindibile presupposto della determinazione del canone demaniale produce effetti anche sugli atti applicativi individuali che ne abbiano fatto applicazione, i quali risultano illegittimi per illegittimità derivata nella parte corrispondente.
- L’annullamento erga omnes di un decreto ministeriale generale di aggiornamento dei canoni demaniali impedisce all’amministrazione di fondare su quel decreto la quantificazione del canone contenuta in un successivo ordine di pagamento.
- L’applicazione di un indennizzo per uso difforme di un bene demaniale richiede l’accertamento e la dimostrazione di specifici elementi fattuali dai quali risulti la non conformità dell’utilizzo rispetto al titolo concessorio.
- Il richiamo generico a differenze tra una perizia tecnica e un sopralluogo non dimostra l’uso difforme quando l’amministrazione non produce il verbale del sopralluogo e non indica i rilievi concreti posti a fondamento della pretesa patrimoniale.
- L’annullamento dell’ordine di introito per illegittimità dei criteri di quantificazione non impedisce all’amministrazione il riesercizio del potere, purché la nuova determinazione sia adottata sulla base di presupposti legittimi e di un adeguato accertamento istruttorio.
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