Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1195/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata da Singh Rajinder il 7.2.2024;

Giustizia amministrativa202514264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 7 febbraio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato, con nota del 22 dicembre 2025, che l'istanza era stata accolta. Il ricorrente ha quindi chiesto, con memoria del 16 gennaio 2026, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta integrale soddisfazione della propria pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il procedimento amministrativo si era concluso positivamente con un atto integralmente satisfattivo. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: poiché l'istanza era stata presentata il 7 febbraio 2024 e non sussistevano già allora motivi ostativi, le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di euro 750,00, oltre spese generali, IVA e CPA, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • La definizione positiva del procedimento amministrativo durante il giudizio instaurato contro il silenzio, quando realizza integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base della situazione esistente prima dell'atto satisfattivo.
  • Quando l'amministrazione conclude tardivamente e positivamente un procedimento e non risultavano motivi ostativi già al momento della presentazione dell'istanza, le spese del giudizio avverso il silenzio possono essere poste a suo carico.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.