Sentenza n. 1195/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata da Singh Rajinder il 7.2.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sull'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 7 febbraio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato, con nota del 22 dicembre 2025, che l'istanza era stata accolta. Il ricorrente ha quindi chiesto, con memoria del 16 gennaio 2026, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per intervenuta integrale soddisfazione della propria pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il procedimento amministrativo si era concluso positivamente con un atto integralmente satisfattivo. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: poiché l'istanza era stata presentata il 7 febbraio 2024 e non sussistevano già allora motivi ostativi, le spese sono state poste a carico dell'amministrazione resistente. Il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento di euro 750,00, oltre spese generali, IVA e CPA, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle somme in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- La definizione positiva del procedimento amministrativo durante il giudizio instaurato contro il silenzio, quando realizza integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base della situazione esistente prima dell'atto satisfattivo.
- Quando l'amministrazione conclude tardivamente e positivamente un procedimento e non risultavano motivi ostativi già al momento della presentazione dell'istanza, le spese del giudizio avverso il silenzio possono essere poste a suo carico.
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