Sentenza n. 586/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo depositato il 29.8.2023: - dell’ordinanza sindacale del Comune di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 27.1.2023, notificata il 31.1.2023, avente a oggetto: “ordinanza di messa in sicurezza di fabbricato pericolante sito in -OMISSIS- distinto al foglio di mappa n. 40 particella 546 subalterni nn. 1-2-4-5-6-8 e inibizione al traffico pedonale e veicolare per le aree contermini, per accertata situazione di rischio per la pubblica incolumità”, nella parte in cui ha imposto ai proprietari dell’immobile in questione “l’esecuzione dei lavori di consolidamento statico del fabbricato e, ove non fosse possibile, di demolizione dello stesso, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica”; - della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 15.5.2023 avente a oggetto “Messa in sicurezza dell’immobile ubicato in -OMISSIS-, -OMISSIS-”, nella parte in cui si comunica che, a seguito dell’inottemperanza all’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2023, l’Ufficio ha avviato il procedimento per l’esecuzione in danno degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’immobile di che trattasi; - della successiva nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 17.5.2023, avente a oggetto “Comunicazione integrativa” alla nota prot. -OMISSIS- del 15.5.2023; quanto ai (primi) motivi aggiunti depositati il 24 giugno 2024: - della nota prot. n. -OMISSIS- del 25.3.2024, a firma del Dirigente p.t. del Settore III del Comune di -OMISSIS-, avente a oggetto “Richiesta di permesso di costruire relativo alle opere da realizzare in -OMISSIS-, fg. 40 p.lla 546, pratica edilizia n-OMISSIS-, del 20/11/2023, Prot. -OMISSIS- P. Dig. n. 35_E/2023 PDC. Archiviazione”; quanto ai (secondi) motivi aggiunti depositati il 10 gennaio 2025: - della nota del Comune di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, ricevuta il 7.1.2025, avente a oggetto “Messa in sicurezza dell’immobile sito in -OMISSIS-. -OMISSIS- ed ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 27/01/2023. Comunicazione avvio demolizione parziale ed invito allo sgombero del fabbricato confinante ed identificato con il civico -OMISSIS-in -OMISSIS-”; - degli ulteriori atti e provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo e col primo atto di motivi aggiunti; quanto ai (terzi) motivi aggiunti depositati il 30 gennaio 2025, oltre agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti: - dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- del 27.1.2025 avente a oggetto “ordinanza di demolizione di fabbricato pericolante sito in -OMISSIS- nn. -OMISSIS- distinto al foglio di mappa n. 40 particella 546 subalterni nn. 1-2-4-5-6-8 per la tutela della pubblica incolumità e per la rifunzionalizzazione di -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale di messa in sicurezza e possibile demolizione di un fabbricato pericolante, atti di avvio dell'esecuzione in danno, archiviazione di un'istanza di permesso di costruire, comunicazione di avvio della demolizione e successiva ordinanza di demolizione parziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza sindacale del gennaio 2023, le successive comunicazioni di avvio dell'esecuzione in danno, il provvedimento di archiviazione dell'istanza di permesso di costruire e gli atti del gennaio 2025 concernenti l'avvio e l'ordinanza di demolizione parziale del fabbricato. Ha dedotto, in un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, l'incompetenza relativa, il travisamento dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, buona fede, collaborazione e legittimo affidamento, nonché contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento e malgoverno. In particolare, ha sostenuto che il pericolo riguardasse soltanto le opere provvisionali di puntellamento, che la demolizione fosse generica, sproporzionata e priva di adeguata verifica tecnica, che i termini assegnati per provvedere fossero eccessivamente brevi, che l'azione demolitoria fosse contraddittoria rispetto al procedimento per il permesso di costruire e che non fossero state rispettate le garanzie partecipative e fornite informazioni sufficienti sulle modalità, sui costi e sui presupposti della demolizione. Ha inoltre contestato l'archiviazione della pratica edilizia per mancata integrazione documentale, deducendo la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e dei principi di motivazione, istruttoria, collaborazione e affidamento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti. Ha ritenuto comprovata, mediante le relazioni tecniche comunali, la documentazione fotografica, gli interventi della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco e anche le valutazioni del tecnico del ricorrente, una situazione di grave e crescente precarietà statica, con concreto rischio di crollo e pericolo per la pubblica incolumità. L'ordinanza del 2023 è stata ritenuta legittimamente adottata ai sensi dell'art. 54 TUEL: il Sindaco agiva quale ufficiale del Governo nell'esercizio del potere contingibile e urgente, non ai sensi dell'art. 50, e ricorrevano i presupposti di pericolo concreto, attuale e non fronteggiabile tempestivamente con strumenti ordinari. Le comunicazioni di avvio dell'esecuzione in danno e di demolizione sono state ritenute fondate sull'inottemperanza del proprietario e sulla persistente situazione di rischio. Il termine breve per la demolizione non è stato considerato illegittimo, poiché imposto dalla necessità di prevenire il possibile crollo; il ritardo complessivo nell'esecuzione non attenuava il pericolo e dipendeva anche dall'inerzia del ricorrente. È stata esclusa la sproporzione della demolizione, essendo ormai inefficaci le opere provvisionali. La pendenza di un procedimento per il permesso di costruire non produceva effetti paralizzanti sull'esercizio del potere di tutela della pubblica incolumità e di esecuzione dell'ordine rimasto inottemperato. Quanto all'archiviazione della pratica edilizia, le censure sono state ritenute generiche e comunque infondate: l'amministrazione aveva reiteratamente richiesto integrazioni documentali e aveva assegnato un termine finale, con funzione sostanziale di preavviso, rimasto inutilmente decorso; non sussisteva quindi violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Le doglianze procedimentali relative agli atti urgenti sono state ritenute in parte inammissibili per genericità e comunque infondate, poiché le garanzie partecipative possono recedere davanti a esigenze preminenti di celerità connesse alla salvaguardia dell'incolumità pubblica. Spese integralmente compensate per eccezionali e gravi ragioni.
Norme richiamate
art. 54 d.lgs. n. 267/2000
adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
Attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, un potere extra ordinem contingibile e urgente, legittimamente esercitabile per fronteggiare un grave e concreto pericolo per la pubblica incolumità quando occorra intervenire con immediatezza.
art. 50 d.lgs. n. 267/2000
Il richiamo a tale disposizione è stato ritenuto improprio, poiché il potere concretamente esercitato apparteneva alla diversa competenza sindacale prevista dall'art. 54 TUEL.
art. 7, comma 1, l. n. 241/1990
Le garanzie partecipative possono assumere carattere recessivo rispetto a esigenze preminenti di celerità dell'azione amministrativa, specialmente nell'esercizio di poteri contingibili e urgenti per tutelare l'incolumità pubblica.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Non è necessaria una distinta comunicazione formale di preavviso di rigetto quando l'amministrazione abbia già instaurato un effettivo contraddittorio mediante reiterate richieste di integrazione e abbia assegnato un termine per produrre la documentazione mancante, rimasto inutilmente decorso.
art. 1, commi 1 e 2-bis, l. n. 241/1990
I principi di buon andamento, collaborazione e buona fede non impediscono l'adozione di misure urgenti e necessarie per la pubblica incolumità né consentono al privato di paralizzare l'azione amministrativa mediante la pendenza di un autonomo procedimento edilizio.
art. 3, comma 1, l. n. 241/1990
Gli atti impugnati sono stati ritenuti adeguatamente motivati alla luce dei sopralluoghi, delle relazioni tecniche, della documentazione fotografica e degli interventi degli organi di soccorso e vigilanza.
art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente nell'ambito delle censure contro l'archiviazione della pratica edilizia, ma il giudice non ne ha tratto uno specifico principio interpretativo decisivo.
Massime di principio
- Il potere contingibile e urgente previsto dall'art. 54 TUEL può essere esercitato dal Sindaco quale ufficiale del Governo per imporre interventi di messa in sicurezza o demolizione di un fabbricato quando una documentazione tecnica attendibile dimostri un pericolo concreto e attuale per la pubblica incolumità e la necessità di un intervento immediato.
- La protratta assenza di crolli o di danni definitivi non esclude l'attualità del pericolo di crollo: in una situazione di rischio strutturale, l'amministrazione deve adottare tempestivamente misure preventive e precauzionali, poiché l'assenza dell'evento dannoso può dipendere da circostanze fortuite.
- La pendenza di un procedimento per il rilascio di un titolo edilizio non sospende né paralizza il potere dell'amministrazione di adottare ed eseguire misure necessarie per la tutela della pubblica incolumità, anche quando l'intervento demolitorio sia funzionale a una successiva ricostruzione.
- Le garanzie partecipative possono recedere, nei procedimenti relativi a provvedimenti contingibili e urgenti, davanti a esigenze concrete e preminenti di celerità finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica; la partecipazione non impone lo svolgimento di attività incompatibili con l'urgenza.
- L'archiviazione di un'istanza edilizia per mancata produzione della documentazione richiesta non viola l'art. 10-bis l. n. 241/1990 quando l'amministrazione abbia previamente instaurato un effettivo contraddittorio, reiterato le richieste integrative e assegnato un termine finale rimasto inutilmente decorso.
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