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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 836/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che, nel procedimento per resistenza a pubblico ufficiale, aveva dichiarato la nullità degli atti e restituito gli atti al Pubblico Ministero ritenendo non idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale non fosse abnorme. Ha confermato il principio consolidato secondo cui il giudice dell'udienza (o del dibattimento) può dichiarare la nullità dell'avviso ex art. 415-bis e restituire gli atti al PM; tale provvedimento rientra nei poteri del giudice e non è, di per sé, abnorme né causa di insuperabile stasi processuale, posto che il Pubblico Ministero può procedere a nuova notifica e riproporre l'azione penale. La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla presunta responsabilità contabile connessa alla rinnovazione delle indagini o alle spese per difensore d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la sua notifica è essenziale per garantire il diritto di difesa e la mancata o viziata notifica può determinare la nullità degli atti successivi

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede le modalità di notifica quando l'imputato non dichiara o elegge domicilio; la Corte rileva che la notifica ai sensi di tale norma può essere legittima quando l'imputato rifiuta di dichiarare domicilio, ma la valutazione della effettiva conoscenza resta rimessa al giudice

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la nullità di un atto può travolgere gli atti successivi; la Corte conferma che le carenze nella notifica dell'avviso incidono sugli atti successivi ai sensi di tale norma

Massime di principio

  • Il giudice dell'udienza o del dibattimento ha il potere di verificare la regolarità della notifica dell'avviso di conclusione indagini e, in presenza di vizi, può dichiararne la nullità e restituire gli atti al PM senza che ciò configuri automaticamente un provvedimento abnorme
  • La restituzione degli atti al PM per vizi nella notifica non determina di per sé una stasi irreversibile del processo: il Pubblico Ministero può procedere a nuova notifica e riproporre l'azione penale
  • La nozione di 'abnormità' richiede che il provvedimento sia manifestamente al di fuori dei poteri riconosciuti o cagioni una regressione-processuale ingiustificabile; una decisione errata quanto alla qualificazione della notifica non è sufficiente a configurare abnormità
  • La notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. può essere utilizzata quando l'imputato non dichiara domicilio, ma l'efficacia e la prova della effettiva conoscenza da parte dell'imputato devono essere valutate concretamente dal giudice
  • Le censuri sulle conseguenze economiche (es. spese per difensore d'ufficio o ulteriori indagini) non costituiscono di per sé motivo idoneo a dichiarare abnorme il provvedimento giudiziale; tali profili richiedono specifica e autonoma dimostrazione

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