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Direttiva 2009/25

Direttiva 2009/25/CE della Commissione, del 2 aprile 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’estensione dell’utilizzo della sostanza attiva pyraclostrobin (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la disciplina UE sul pyraclostrobin, sostanza attiva già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, per consentire agli Stati membri di autorizzarne non solo l’uso come fungicida, ma anche come fitoregolatore. La modifica si fonda sulla valutazione delle informazioni presentate dal notificante e sul parere della Germania, secondo cui l’estensione d’uso non comporta rischi diversi da quelli già esaminati. La direttiva stabilisce inoltre il termine di recepimento al 3 agosto 2009 e l’applicazione delle misure nazionali dal 4 agosto 2009.

Modifica della direttiva 91/414/CEE per estendere l’uso autorizzabile della sostanza attiva pyraclostrobin anche come fitoregolatore, oltre che come fungicida.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide sull’iscrizione del pyraclostrobin nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Riguarda l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, con particolare riferimento agli impieghi agricoli consentiti e alle condizioni di valutazione dei rischi ambientali e tossicologici. L’allegato conferma una validità dell’iscrizione dal 1o giugno 2004 al 31 maggio 2014 e impone specifiche condizioni tecniche e di utilizzo.

Modifica della disciplina sul pyraclostrobin

La direttiva 2009/25/CE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. L’obiettivo è ampliare le utilizzazioni autorizzabili del pyraclostrobin, già incluso nell’allegato I, consentendone anche l’impiego come fitoregolatore oltre che come fungicida.

Contesto e ragioni dell’intervento

Il pyraclostrobin era stato iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con la direttiva 2004/30/CE, sulla base di dati forniti dal notificante BASF SE. In origine, la sostanza poteva essere autorizzata solo per usi fungicidi, in quanto la valutazione effettuata aveva portato a ritenere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Successivamente il notificante ha chiesto l’estensione dell’uso come fitoregolatore, presentando informazioni specifiche a sostegno della richiesta.

Valutazione tecnica che giustifica la modifica

La Germania ha esaminato i dati presentati e ha comunicato alla Commissione, nell’ottobre 2008, che l’estensione richiesta non comportava rischi diversi da quelli già considerati nelle disposizioni specifiche e nel rapporto di revisione della Commissione relativo alla sostanza. In particolare, l’estensione non richiede modifiche dei parametri di applicazione già previsti. Su tale base la Commissione ha ritenuto giustificata la modifica delle disposizioni specifiche relative al pyraclostrobin.

Modifica dell’allegato I e contenuto sostanziale

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva 2009/25/CE. La nuova formulazione della voce n. 82 relativa al pyraclostrobin stabilisce che possono essere autorizzati solo impieghi come fungicida o come fitoregolatore.

L’allegato riporta inoltre elementi tecnici e vincoli rilevanti:

  • numero CAS: 175013-18-0;
  • numero CIPAC: 657;
  • denominazione chimica: methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate;
  • purezza della sostanza tecnica: 975 g/kg;
  • impurità di fabbricazione dimetilsolfato (DMS) considerata importante sul piano tossicologico, con limite massimo nello prodotto tecnico pari a 0,0001 %.

Durata dell’iscrizione e criteri di valutazione

Per il pyraclostrobin è indicato un periodo di iscrizione che va dal 1o giugno 2004 al 31 maggio 2014. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’allegato VI, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 28 novembre 2003, in particolare delle appendici I e II formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione a:

  • protezione degli organismi acquatici, in particolare dei pesci;
  • protezione degli artropodi;
  • protezione dei lombrichi.

Ove necessario, devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi.

Obblighi di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 3 agosto 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono essere applicate a decorrere dal 4 agosto 2009.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva. Quando adottano tali disposizioni, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di un siffatto riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento restano rimesse alla loro scelta.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Impatto pratico per gli operatori

Per i professionisti del settore agrochimico e regolatorio, la direttiva rileva perché amplia il perimetro degli usi autorizzabili del pyraclostrobin a livello nazionale, ma senza liberalizzare l’impiego oltre i due usi espressamente ammessi. Restano centrali, nella fase autorizzativa interna, la verifica delle condizioni tecniche della sostanza, il rispetto del limite per l’impurezza DMS, l’attenzione ai rischi per comparti ambientali sensibili e l’eventuale adozione di misure di mitigazione.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente all’allegato della direttiva. In concreto, la riga relativa al pyraclostrobin è sostituita per estendere gli usi autorizzabili: gli Stati membri possono autorizzare impieghi come fungicida o come fitoregolatore.

Motivazione della modifica e valutazione tecnica

I considerando spiegano che il pyraclostrobin era già iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE con una restrizione agli impieghi come fungicida. Il notificante BASF SE ha chiesto l’estensione all’uso come fitoregolatore, presentando dati specifici. La Germania ha concluso, nell’ottobre 2008, che l’estensione non introduce rischi diversi da quelli già considerati e non modifica i parametri di applicazione previsti.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 3 agosto 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 4 agosto 2009. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza.

Obbligo di riferimento alla direttiva nelle norme nazionali

Quando adottano le disposizioni di recepimento, gli Stati membri devono includere un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Condizioni tecniche e ambientali per il pyraclostrobin

L’allegato sostituisce la voce n. 82 dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La sostanza è identificata con numero CAS 175013-18-0 e numero CIPAC 657; la sostanza tecnica deve avere purezza di 975 g/kg. L’impurezza di fabbricazione dimetilsolfato (DMS) è considerata tossicologicamente rilevante e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve superare lo 0,0001 %.

Periodo di iscrizione e principio di valutazione uniforme

Per il pyraclostrobin è indicato un periodo di iscrizione dall’1 giugno 2004 al 31 maggio 2014. Per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 28 novembre 2003, in particolare delle appendici I e II, e prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, dei pesci, degli artropodi e dei lombrichi. Ove necessario, devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi.

Obbligo di informazione sulla specificazione della sostanza tecnica

Gli Stati membri devono informare la Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 5, sulla specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentareambientetutela della salute

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