Direttiva 2009/27
Direttiva 2009/27/CE della Commissione, del 7 aprile 2009 , che modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni tecniche relative alla gestione del rischio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene sulla direttiva 2006/49/CE per chiarire e uniformare a livello UE alcune disposizioni tecniche in materia di gestione del rischio, ritenute suscettibili di applicazioni non convergenti. In particolare, aggiorna il trattamento prudenziale dei derivati su crediti negli allegati I, II e VII, con effetti sul calcolo della copertura patrimoniale e sul riconoscimento delle coperture interne ed esterne. È prevista la trasposizione nazionale entro il 31 ottobre 2010 e l’applicazione delle disposizioni di recepimento dal 31 dicembre 2010.
Modifica taluni allegati della direttiva 2006/49/CE per precisare le regole tecniche di gestione del rischio e il trattamento prudenziale dei derivati su crediti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla e renderla operativa nel proprio ordinamento. Incide sul quadro prudenziale per imprese di investimento ed enti creditizi disciplinato dalla direttiva 2006/49/CE, in particolare sulle regole tecniche contenute negli allegati I, II e VII relative al calcolo dei requisiti patrimoniali e al trattamento dei derivati su crediti, inclusi i casi di copertura interna ed esterna al portafoglio di negoziazione. Non introduce un regime autonomo, ma modifica disposizioni già esistenti della direttiva 2006/49/CE, con rinvii anche alla direttiva 2006/48/CE per la determinazione della qualità creditizia e della ponderazione del rischio.
Direttiva 2009/27/CE della Commissione: modifiche tecniche alla disciplina prudenziale dei derivati su crediti
La direttiva modifica la direttiva 2006/49/CE per rafforzare la coerenza applicativa delle regole tecniche in materia di gestione del rischio e adeguatezza patrimoniale. Il legislatore europeo indica che alcune disposizioni degli allegati I, II e VII richiedono precisazioni per assicurare un’applicazione convergente nell’Unione e per allinearle a pratiche di risk management più solide.
Finalità e contesto regolatorio
L’intervento nasce dal lavoro del gruppo CRDTG (Capital Requirements Directive Transposition Group), istituito nel 2006 da Commissione e Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria per affrontare le questioni di attuazione della direttiva 2006/49/CE. La direttiva mira quindi a correggere e precisare aspetti tecnici, senza riscrivere l’impianto generale della disciplina, ma incidendo su profili molto operativi del calcolo dei requisiti patrimoniali.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli enti creditizi e le imprese di investimento soggetti alla direttiva 2006/49/CE, con particolare riferimento alle regole sul trattamento dei derivati su crediti. I rinvii alla direttiva 2006/48/CE sono rilevanti per determinare la qualità creditizia delle esposizioni e, conseguentemente, la copertura patrimoniale e il riconoscimento delle protezioni. L’intervento si concentra sugli allegati I, II e VII della direttiva 2006/49/CE.
Trattamento dei derivati su crediti nell’allegato I
La direttiva sostituisce il punto 8, parte B, dell’allegato I per chiarire il trattamento dal lato del compratore della protezione. In linea generale, le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione, salvo che per le credit linked note, che non comportano una posizione corta nell’emittente.
È inoltre precisato che:
- se un’opzione call è abbinata a uno step-up, il relativo momento è trattato come scadenza della protezione;
- per i derivati su crediti first-to-default e nth-to-default non si applica il principio puramente speculare, ma regole specifiche.
Per i derivati first-to-default, quando la protezione copre una pluralità di entità di riferimento e il primo inadempimento attiva il pagamento, l’ente può compensare il rischio specifico per l’entità di riferimento cui corrisponde il coefficiente più basso di copertura patrimoniale tra quelle sottostanti.
Per i derivati nth-to-default, il compratore della protezione può compensare il rischio specifico solo se la protezione copre anche gli inadempimenti da 1 a n-1 oppure se tali inadempimenti si sono già verificati. La metodologia è dichiarata analoga a quella dei first-to-default, con gli adattamenti necessari.
La tabella 1 del punto 14 è sostituita e ridefinisce le percentuali di copertura patrimoniale per il rischio specifico in funzione della categoria dell’esposizione e della qualità creditizia. In sintesi:
- 0 % per titoli di debito di massima qualità o con ponderazione del rischio 0 %;
- 0,25 %, 1,00 % o 1,60 % per altre voci qualificate, in funzione della durata residua fino a 6 mesi, tra 6 e 24 mesi, o oltre 24 mesi;
- 8,00 % per esposizioni di qualità creditizia intermedia o prive di rating da agenzia esterna prescelta;
- 12,00 % per esposizioni di qualità più bassa tra quelle indicate.
Rischio di controparte e coperture interne nel portafoglio di negoziazione
La sostituzione del punto 11 dell’allegato II disciplina il caso in cui un derivato su crediti incluso nel portafoglio di negoziazione faccia parte di una copertura interna. Se la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della direttiva 2006/48/CE, la posizione nel derivato non è considerata comportare rischio di controparte.
In alternativa, l’ente può adottare in modo coerente un approccio più esteso, includendo ai fini dei requisiti patrimoniali per il rischio di controparte tutti i derivati su crediti del portafoglio di negoziazione che fanno parte di coperture interne o che sono stati acquistati come protezione contro un’esposizione al rischio di controparte, sempre che la protezione sia riconosciuta dalla direttiva 2006/48/CE.
Coperture interne di esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione
Il nuovo punto 3 della parte C dell’allegato VII chiarisce che, se un ente copre un’esposizione esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione, l’esposizione non è considerata coperta ai fini del requisito patrimoniale. Fa eccezione il caso in cui l’ente acquisti da un terzo ammissibile, come venditore di protezione, un derivato su crediti conforme ai requisiti dell’allegato VIII, parte 2, punto 19, della direttiva 2006/48/CE.
Se tale protezione terza è riconosciuta come copertura prudenziale dell’esposizione esterna, il derivato che funge da copertura, sia esso interno o esterno, non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali.
Recepimento, applicazione e obblighi degli Stati membri
La direttiva impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 31 dicembre 2010;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva;
- comunicare alla Commissione anche le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un simile riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la scelta delle modalità del riferimento è rimessa agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano tenuti a realizzare il risultato richiesto mediante il proprio processo di recepimento.
Disposizioni principali
Modifiche all’allegato I: trattamento dei credit default swap e tabella della copertura patrimoniale
Sostituisce il punto 8, parte B, dell’allegato I per disciplinare il trattamento, dal lato del compratore della protezione, delle posizioni sui derivati su crediti in modo speculare rispetto al venditore della protezione, con eccezioni per le credit linked note e per le opzioni call con step-up. Introduce regole specifiche per i derivati su crediti first-to-default e nth-to-default. Sostituisce inoltre la tabella 1 del punto 14, aggiornando le aliquote di copertura patrimoniale per il rischio specifico in funzione della qualità creditizia e della scadenza residua, con valori pari a 0 %, 0,25 %, 1,00 %, 1,60 %, 8,00 % e 12,00 % secondo le categorie indicate.
Modifiche all’allegato II: rischio di controparte per i derivati su crediti nel portafoglio di negoziazione
Sostituisce il punto 11 dell’allegato II stabilendo che, quando un derivato su crediti nel portafoglio di negoziazione fa parte di una copertura interna e la protezione del credito è riconosciuta ai sensi della direttiva 2006/48/CE, la posizione nel derivato non è considerata comportare rischio di controparte. In alternativa, l’ente può includere coerentemente nel requisito patrimoniale per il rischio di controparte tutti i derivati su crediti del portafoglio di negoziazione facenti parte di coperture interne o acquistati come protezione di un’esposizione al rischio di controparte, purché la protezione sia riconosciuta dalla direttiva 2006/48/CE.
Modifiche all’allegato VII: coperture interne di esposizioni esterne al portafoglio di negoziazione
Sostituisce il punto 3 della parte C dell’allegato VII precisando che, se un ente copre un’esposizione esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti contabilizzato nel portafoglio di negoziazione mediante una copertura interna, l’esposizione non è considerata coperta ai fini del requisito patrimoniale salvo acquisto di un derivato su crediti da un terzo ammissibile come venditore di protezione e conforme ai requisiti dell’allegato VIII, parte 2, punto 19, della direttiva 2006/48/CE. Se tale protezione esterna è riconosciuta ai fini prudenziali, il derivato di copertura, sia interno sia esterno, non deve essere incluso nel portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti patrimoniali.
Recepimento, applicazione e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2010 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e devono applicarle dal 31 dicembre 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento, la tavola di concordanza e le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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