Direttiva 2009/37
Direttiva 2009/37/CE della Commissione, del 23 aprile 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'inclusione delle sostanze attive clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell'allegato I sei sostanze attive destinate ai prodotti fitosanitari, sulla base delle valutazioni scientifiche dell'EFSA e del riesame della Commissione. L'iscrizione comporta condizioni specifiche, restrizioni d'uso, obblighi informativi e, per gli Stati membri, il riesame delle autorizzazioni esistenti entro termini precisi. Per i composti di rame è previsto anche un monitoraggio nelle aree vulnerabili e un periodo di iscrizione più breve, tenuto conto delle criticità ecotossicologiche.
Inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sei sostanze attive per prodotti fitosanitari: clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea in relazione all'autorizzazione, al riesame, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate. Incide sui titolari delle autorizzazioni e sui notificatori delle sostanze, che devono garantire l'accesso a fascicoli conformi agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE e fornire informazioni complementari entro i termini fissati. Alcune iscrizioni sono limitate a specifici usi e talune disposizioni richiedono monitoraggi o misure di mitigazione del rischio a livello nazionale.
Inclusione di sei sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2009/37/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell'allegato I sei sostanze attive per prodotti fitosanitari: clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina. L'intervento si fonda sulle valutazioni effettuate nel quadro della terza fase del programma di lavoro avviato dai regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 e sulle conclusioni scientifiche dell'EFSA e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Finalità e logica della direttiva
Dai riesami emerge che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze in questione, in linea generale, soddisfano i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, con riferimento agli impieghi esaminati. La direttiva mira quindi a consentire il rilascio o il mantenimento delle autorizzazioni negli Stati membri, ma lo fa imponendo condizioni specifiche, limitazioni d'uso e ulteriori obblighi informativi per completare la valutazione del rischio.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sulle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iscritte. Gli obblighi si estendono sia alle autorizzazioni già vigenti sia alle nuove domande di autorizzazione, con particolare attenzione al rispetto dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE e alla disponibilità di fascicoli conformi agli allegati II e III. Sono previste esclusioni o limitazioni settoriali specifiche per singola sostanza: ad esempio, il clormequat è limitato ai fitoregolatori sui cereali, i composti di rame agli usi battericidi e fungicidi, il propaquizafop e il quizalofop-P agli usi erbicidi, il teflubenzurone agli usi insetticidi in serra e la zeta-cipermetrina agli usi insetticidi.
Termini di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 maggio 2010 e applicarle dal 1° giugno 2010. La direttiva entra in vigore il 1° dicembre 2009. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Deve inoltre essere trasmessa alla Commissione una tabella di corrispondenza tra le disposizioni nazionali e la direttiva.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 31 maggio 2010 gli Stati membri devono verificare che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte rispettino le condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, con esclusione delle condizioni della parte B dell'iscrizione, e che il titolare dell'autorizzazione abbia accesso a un fascicolo conforme all'allegato II, nel rispetto dell'articolo 13. Se necessario, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate.
Nuova valutazione secondo i principi uniformi
In deroga al primo riesame, gli Stati membri devono procedere a una nuova valutazione di ciascun prodotto autorizzato contenente tali sostanze come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze già iscritte entro il 30 novembre 2009. La valutazione va svolta secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Se il prodotto soddisfa i requisiti di efficacia e sicurezza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l'autorizzazione deve essere eventualmente modificata o revocata entro il 31 maggio 2014, salvo il caso di prodotti in miscela con altre sostanze per cui valga un termine successivo stabilito da altre direttive di iscrizione.
Condizioni specifiche per il clormequat
L'iscrizione n. 281 entra in vigore il 1° dicembre 2009 e scade il 30 novembre 2019. L'uso è consentito solo come fitoregolatore sui cereali. Nel valutare le domande di autorizzazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all'esposizione del consumatore per usi diversi da segale e triticale, alla sicurezza degli operatori e alla protezione di uccelli e mammiferi. Devono inoltre essere richiesti ulteriori dati sul destino e comportamento della sostanza, sui metodi di controllo nei prodotti di origine animale e nell'acqua e sul rischio per organismi acquatici, uccelli e mammiferi, con trasmissione alla Commissione entro il 30 novembre 2011.
Condizioni specifiche per i composti di rame
L'iscrizione n. 282 entra in vigore il 1° dicembre 2009 e scade il 30 novembre 2016. Sono autorizzabili soltanto gli usi come sostanza battericida e fungicida. Per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono richiedere tutte le informazioni necessarie prima del rilascio dell'autorizzazione. La direttiva impone attenzione alla conferma della specificazione della sostanza tecnica, alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e alla protezione degli organismi acquatici non bersaglio, con eventuali misure di attenuazione come zone di protezione. È imposto anche un monitoraggio nelle zone vulnerabili dove la contaminazione del suolo da rame costituisce un problema, per determinare, se del caso, limiti come i valori massimi di applicazione. Ulteriori informazioni sul rischio da inalazione e sui rischi per organismi non bersaglio, suolo e acqua devono essere trasmesse entro il 30 novembre 2011.
Condizioni specifiche per propaquizafop e quizalofop-P
Per il propaquizafop, l'iscrizione n. 283 entra in vigore il 1° dicembre 2009 e scade il 30 novembre 2019; è ammesso solo l'uso come erbicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla specificazione della sostanza tecnica, alla sicurezza degli operatori, alla protezione degli organismi acquatici, delle piante non bersaglio e degli artropodi non bersaglio. Devono inoltre ottenere entro il 30 novembre 2011 informazioni sulle impurità rilevanti Ro 41-5259 e sul rischio per organismi acquatici e artropodi non bersaglio.
Per il quizalofop-P, l'iscrizione n. 284 entra in vigore il 1° dicembre 2009 e scade il 30 novembre 2019; è consentito solo l'uso come erbicida. Gli Stati membri devono considerare la specificazione della sostanza tecnica, la sicurezza di operatori e lavoratori e la protezione delle piante non bersaglio, prevedendo, se del caso, misure di mitigazione come zone cuscinetto. Ulteriori informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio devono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 novembre 2011. L'allegato menziona le varianti quizalofop-P-etile e quizalofop-P-tefurile.
Condizioni specifiche per teflubenzurone
L'iscrizione n. 285 entra in vigore il 1° dicembre 2009 e scade il 30 novembre 2019. Il suo impiego è autorizzabile unicamente come insetticida nelle serre, su substrato artificiale o sistemi idroponici chiusi. Per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare attenzione alla protezione del consumatore e richiedere i dati necessari prima dell'autorizzazione. Nella valutazione generale devono essere considerati la sicurezza di operatori e lavoratori, la protezione degli organismi acquatici, delle api e delle api impollinatrici introdotte in serra, nonché la gestione sicura dell'acqua di condensazione, di drenaggio e del substrato.
Condizioni specifiche per zeta-cipermetrina
L'iscrizione n. 286 entra in vigore il 1° dicembre 2009 e scade il 30 novembre 2019. L'uso è consentito solo come insetticida. Per usi diversi dal trattamento dei cereali, con particolare attenzione all'esposizione dei consumatori a mPBAldehyde, gli Stati membri devono richiedere tutti i dati necessari prima del rilascio dell'autorizzazione. Occorre prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e alla protezione di uccelli, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio e macrorganismi terricoli non bersaglio. Devono inoltre essere forniti entro il 30 novembre 2011 ulteriori dati sul destino e comportamento, sulla degradazione aerobica nel terreno e sul rischio a lungo termine per uccelli, organismi acquatici e artropodi non bersaglio.
Natura degli obblighi e margini lasciati agli Stati membri
La direttiva è tipica della tecnica armonizzatrice dell'Unione: vincola gli Stati membri al risultato, cioè all'inserimento delle sostanze nell'allegato I e al riesame delle autorizzazioni esistenti, ma lascia alle autorità nazionali la scelta delle misure di recepimento e delle modalità applicative. Permane un margine di discrezionalità nella valutazione dei singoli prodotti, nell'imposizione di misure di attenuazione del rischio e nella fissazione di eventuali limiti o condizioni di autorizzazione, purché nel rispetto delle condizioni minime e dei termini fissati dalla direttiva e dall'allegato.
Disposizioni principali
Inserimento delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con l'iscrizione di clormequat, composti di rame, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzurone e zeta-cipermetrina. La base giuridica è l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 maggio 2010 e di applicarle dal 1° giugno 2010. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni vigenti dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze iscritte entro il 31 maggio 2010. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, escluse quelle della parte B dell'iscrizione, e l'esistenza di un fascicolo conforme all'allegato II in capo al titolare, nel rispetto dell'articolo 13.
Riesame completo secondo i principi uniformi
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede una deroga: per ciascun prodotto autorizzato contenente tali sostanze come unica sostanza attiva o in associazione con altre sostanze già iscritte entro il 30 novembre 2009, gli Stati membri devono effettuare una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Se il prodotto soddisfa i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), l'autorizzazione va eventualmente modificata o revocata entro il 31 maggio 2014, o più tardi se il prodotto contiene anche altre sostanze con termine successivo fissato da altre direttive di iscrizione.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009. L'articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Condizioni specifiche per il clormequat
L'iscrizione n. 281 limita l'uso ai soli fitoregolatori sui cereali. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dei consumatori per usi diversi da segale e triticale, alla sicurezza degli operatori e degli uccelli e dei mammiferi. Devono richiedere ulteriori dati su destino e comportamento, metodi di controllo nei prodotti di origine animale e nell'acqua e rischio per organismi acquatici, uccelli e mammiferi, da trasmettere alla Commissione entro il 30 novembre 2011.
Condizioni specifiche per i composti di rame
L'iscrizione n. 282 consente soltanto usi come sostanza battericida e fungicida e ha scadenza al 30 novembre 2016. Per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione del consumatore e richiedere tutte le informazioni necessarie prima dell'autorizzazione. È imposto il monitoraggio nelle zone vulnerabili dove la contaminazione da rame sia problematica, per fissare eventualmente limiti quali valori massimi di applicazione. Devono essere presentati ulteriori dati sul rischio da inalazione e sui rischi per organismi non bersaglio, suolo e acqua entro il 30 novembre 2011.
Condizioni specifiche per propaquizafop
L'iscrizione n. 283 consente solo l'uso come erbicida e scade il 30 novembre 2019. Gli Stati membri devono verificare la specificazione della sostanza tecnica, la sicurezza degli operatori, la protezione degli organismi acquatici, delle piante non bersaglio e degli artropodi non bersaglio, prevedendo misure di attenuazione dei rischi come zone di protezione. Devono essere trasmesse alla Commissione informazioni aggiuntive sulle impurità rilevanti Ro 41-5259 e sul rischio per organismi acquatici e artropodi non bersaglio entro il 30 novembre 2011.
Condizioni specifiche per quizalofop-P
L'iscrizione n. 284 consente solo l'uso come erbicida e scade il 30 novembre 2019. Gli Stati membri devono considerare la specificazione della sostanza tecnica, la sicurezza di operatori e lavoratori e la protezione delle piante non bersaglio, prevedendo, se del caso, misure di riduzione del rischio come zone cuscinetto. È richiesto l'invio di ulteriori informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio entro il 30 novembre 2011. L'iscrizione riguarda anche le varianti quizalofop-P-etile e quizalofop-P-tefurile come identificate nell'allegato.
Condizioni specifiche per teflubenzurone
L'iscrizione n. 285 consente solo l'uso come insetticida nelle serre, su substrato artificiale o in sistemi idroponici chiusi, e scade il 30 novembre 2019. Per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono valutare con particolare attenzione la sicurezza del consumatore e richiedere tutti i dati necessari prima dell'autorizzazione. Devono inoltre considerare la sicurezza degli operatori e dei lavoratori, la protezione degli organismi acquatici, delle api e della popolazione di api impollinatrici introdotte in serra, oltre alla gestione sicura di acqua di condensazione, drenaggio e substrato.
Condizioni specifiche per zeta-cipermetrina
L'iscrizione n. 286 consente solo l'uso come insetticida e scade il 30 novembre 2019. Per usi diversi dal trattamento dei cereali, con particolare riguardo all'esposizione dei consumatori a mPBAldehyde prodotto di degradazione, gli Stati membri devono richiedere i dati necessari prima dell'autorizzazione. Devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e alla protezione di uccelli, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio e macrorganismi terricoli non bersaglio. Sono richieste ulteriori informazioni su destino e comportamento, degradazione aerobica nel terreno e rischio a lungo termine per uccelli, organismi acquatici e artropodi non bersaglio entro il 30 novembre 2011.
Margini di discrezionalità e obblighi di risultato
La direttiva vincola gli Stati membri al risultato dell'iscrizione delle sostanze nell'allegato I e al riesame delle autorizzazioni, ma lascia alle autorità nazionali la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento. Gli Stati membri conservano inoltre margini di valutazione nell'applicazione dei principi uniformi, nell'imposizione di misure di attenuazione del rischio e nella fissazione di eventuali limiti o condizioni di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni specifiche dell'allegato.
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