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Direttiva 2009/26

Direttiva 2009/26/CE della Commissione, del 6 aprile 2009 , recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna l'allegato A della direttiva 96/98/CE sull'equipaggiamento marittimo, adeguandolo alle più recenti convenzioni internazionali, risoluzioni IMO e norme tecniche di prova. Introduce nuove voci, trasferisce taluni prodotti dall'allegato A.2 all'allegato A.1 e disciplina un periodo transitorio per la commercializzazione e l'uso a bordo di dispositivi già prodotti secondo le precedenti procedure nazionali. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 6 aprile 2010 e applicarle dalla stessa data.

Modifica e aggiornamento dell'elenco degli equipaggiamenti marittimi conformi alla direttiva 96/98/CE, con recepimento di nuove norme tecniche internazionali e trasferimento di taluni prodotti tra gli allegati A.1 e A.2.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e riguarda l'equipaggiamento marittimo destinato alle navi comunitarie, in particolare i componenti elencati negli allegati A.1 e A.2 della direttiva 96/98/CE, relativi a mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento COLREG 72 e, nell'allegato A.2, anche taluni equipaggiamenti di sicurezza per navi portarinfuse. Sono interessati sia i prodotti già oggetto di norme tecniche internazionali dettagliate sia quelli per i quali tali norme non esistono ancora; la direttiva interviene inoltre sul regime transitorio per i prodotti già fabbricati secondo procedure nazionali di omologazione precedenti.

Aggiornamento dell'equipaggiamento marittimo conforme alla direttiva 96/98/CE

La direttiva 2009/26/CE della Commissione interviene sulla disciplina dell'equipaggiamento marittimo, aggiornando l'allegato A della direttiva 96/98/CE alla luce delle evoluzioni delle convenzioni internazionali, delle risoluzioni IMO e delle norme tecniche di prova. Il provvedimento risponde all'esigenza di chiarezza e di allineamento tecnico, recependo modifiche intervenute dopo il 30 giugno 2008 e adeguando l'elenco dei componenti per cui è richiesto il rispetto di standard armonizzati.

Finalità e logica dell'intervento

La direttiva mira a garantire che l'equipaggiamento destinato alle navi comunitarie sia valutato secondo norme internazionali aggiornate, coerenti con SOLAS, MARPOL e COLREG 72. Il testo evidenzia che l'IMO e gli organismi europei di normazione hanno adottato nuove o più dettagliate regole di prova per numerosi componenti, rendendo necessario spostare alcuni prodotti dall'allegato A.2 all'allegato A.1 oppure inserirli come nuove voci nell'allegato A.1.

Ambito materiale e struttura degli allegati

L'allegato sostitutivo è articolato in sezioni tematiche:

  • mezzi di salvataggio;
  • prevenzione dell'inquinamento marino;
  • protezione antincendio;
  • apparecchiature di navigazione;
  • apparecchiature di radiocomunicazione;
  • equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72.

Per ciascun equipaggiamento sono indicati, in forma tabellare, la regola della convenzione applicabile, le risoluzioni e circolari IMO pertinenti, le norme di prova e i moduli di valutazione della conformità. L'allegato A.2 continua a raccogliere gli equipaggiamenti per i quali non esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali, ma numerose voci sono state trasferite nell'allegato A.1 perché nel frattempo sono divenute coperte da standard tecnici specifici.

Regole generali di interpretazione degli allegati

L'allegato contiene diverse note comuni di rilievo pratico:

  • si applicano le versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme di prova;
  • i rapporti di prova, i certificati di conformità e le dichiarazioni di conformità devono indicare la norma applicata e la relativa versione;
  • quando sono indicate due serie di norme separate da "oppure", ciascuna serie è alternativa e sufficiente da sola, salvo diversa indicazione;
  • quando invece gli elementi sono separati da virgole, si applicano cumulativamente tutte le prescrizioni menzionate;
  • i riferimenti a risoluzioni IMO vanno intesi come riferiti alle norme contenute negli allegati alle risoluzioni, non al solo testo della risoluzione;
  • i requisiti dell'allegato non incidono sui requisiti di trasporto previsti nelle convenzioni internazionali.

Contenuto sostanziale delle principali sezioni tecniche

Mezzi di salvataggio

La sezione 1 aggiorna l'elenco dei dispositivi di salvataggio, includendo o confermando requisiti per salvagenti, luci di localizzazione, segnali fumogeni, giubbotti di salvataggio, tute per immersione, dispositivi di protezione termica, razzi, boette, lanciasagole, zattere di salvataggio, battelli di salvataggio e di soccorso, sistemi di ammaino, meccanismi di sgancio, sistemi marittimi di evacuazione, mezzi di soccorso, materiali catarifrangenti e apparati correlati. Alcune voci sono trasferite ad altre sezioni dell'allegato A.1, in particolare radiotelefono VHF, SART, bussola, estintori portatili, congegni meccanici per l'imbarco del pilota e scala per pilota.

Prevenzione dell'inquinamento marino

La sezione 2 riguarda apparecchiature per il filtraggio delle acque oleose, rilevatori di interfaccia olio/acqua, misuratori del tenore di olio, sistemi di monitoraggio degli scarichi delle petroliere, impianti di trattamento dei reflui, inceneritori di bordo, sistemi di monitoraggio NOx e altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SOx. Per questi prodotti sono richiamate le pertinenti regole MARPOL e le risoluzioni MEPC dell'IMO.

Protezione antincendio

La sezione 3 è particolarmente ampia e comprende materiali e dispositivi antincendio per navi convenzionali e per unità veloci HSC: rivestimenti, estintori portatili e carrellati, equipaggiamenti da vigile del fuoco, autorespiratori, sistemi sprinkler, materiali non combustibili, porte e serrande tagliafuoco, porte e finestre tagliafuoco, aperture in paratie, manichette, apparecchiature per analisi di ossigeno e rilevamento gas, sistemi di illuminazione d'emergenza, EEBD, componenti di impianti a gas inerte, impianti a schiuma o a gas per sale macchine e sale pompe di carico, componenti dei sistemi di rilevazione e segnalazione incendio e altre voci speciali. Diversi prodotti sono inseriti come nuove voci, ad esempio i sistemi per balconi delle cabine, gli impianti ad aria interna a schiumogeno ad alta espansione e i dispositivi per friggitrici.

Apparecchiature di navigazione

La sezione 4 aggiorna strumenti quali bussole magnetiche e giroscopiche, sistemi di controllo della rotta, ecometri, SDME, dispositivi di orientamento, apparecchiature GPS, GLONASS e DGPS, trasponditori SAR, VDR e S-VDR, ECDIS con backup e RCDS, radar per navi convenzionali e per unità veloci, riflettori radar, apparecchiature di visione notturna, sistemi di identificazione, sistemi AIS, BNWAS e LRIT. Numerose voci sono trasferite dall'allegato A.2 all'allegato A.1, a riprova della maturazione degli standard tecnici. Per alcune apparecchiature sono previste opzioni equivalenti tra norme EN e IEC, secondo la configurazione del dispositivo.

Radiocomunicazioni

La sezione 5 disciplina le apparecchiature VHF, MF, MF/HF, NAVTEX, EGC, HF per MSI, EPIRB, Inmarsat, impianti di allarme, radiotelefoni VHF per imbarcazioni di salvataggio, sistemi di emergenza e sistema di allarme di sicurezza della nave. Le note di sezione precisano che, in caso di conflitto con la circolare MSC 862 dell'IMO, quest'ultima prevale e che i riferimenti alle serie EN 61162 o IEC 61162 dipendono dalla configurazione del dispositivo.

Equipaggiamento COLREG 72 e navi portarinfuse

La sezione 6 conferma le luci di navigazione e i dispositivi di segnalazione sonora prescritti dalla convenzione COLREG 72. La sezione 7, inserita nell'allegato A.2, riguarda l'equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse, in particolare apparecchiature di movimentazione e dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici a bordo.

Regime transitorio e tutela dell'affidamento

L'articolo 2 introduce una disciplina transitoria favorevole ai prodotti già fabbricati prima della data di applicazione nazionale: se un dispositivo compare come nuova voce nell'allegato A.1 o vi sia stato trasferito dall'allegato A.2, e sia stato prodotto secondo le procedure di omologazione vigenti in uno Stato membro prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, esso può essere commercializzato e utilizzato a bordo di unità natanti comunitarie per due anni dopo tale data. Ciò attenua l'impatto del passaggio al nuovo regime tecnico.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 6 aprile 2010 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 6 aprile 2010. Il recepimento può avvenire con la forma e i mezzi prescelti dagli Stati membri, nel rispetto del carattere tipico delle direttive; resta tuttavia obbligatorio il rinvio alla direttiva negli atti nazionali o la loro correzione con un riferimento espresso all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione sia il testo delle disposizioni di recepimento sia le principali norme nazionali adottate nella materia.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato A della direttiva 96/98/CE

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato A della direttiva 96/98/CE con l'allegato della presente direttiva. L'effetto è l'aggiornamento dell'elenco dell'equipaggiamento marittimo ammissibile, con incorporazione delle versioni aggiornate delle convenzioni internazionali e delle norme tecniche di prova.

Regime transitorio per i prodotti già fabbricati

L'articolo 2 prevede che un dispositivo indicato nell'allegato A.1 come "nuova voce" o trasferito dall'allegato A.2 all'allegato A.1, se prodotto prima della data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo le procedure di omologazione già vigenti in uno Stato membro, possa essere commercializzato e utilizzato a bordo di un'unità natante comunitaria nei due anni successivi a tale data.

Termine di recepimento e applicazione

L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 6 aprile 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 6 aprile 2010. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esservi corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

Comunicazioni alla Commissione

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. Il paragrafo 2 impone inoltre la trasmissione del testo delle principali disposizioni legislative nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza della navigazioneprevenzione dell'inquinamento marinoprotezione antincendioradiocomunicazioni

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