Direttiva 2009/19
Direttiva 2009/19/CE della Commissione, del 12 marzo 2009 , che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/19/CE interviene in modo mirato sulla direttiva 72/245/CEE per adeguarne il contenuto al progresso tecnico. In particolare, elimina per alcuni ricambi aftermarket non collegati a funzioni di immunità l'obbligo di passare per il servizio tecnico e di ottenere l'attestato previsto dall'allegato III C. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1° ottobre 2009 e applicarle dal 2 ottobre 2009.
Modifica tecnica della direttiva 72/245/CEE per sopprimere, per i ricambi aftermarket non connessi a funzioni di immunità, il ricorso al servizio tecnico e l'obbligo di attestato previsto dall'allegato III C.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto destinatari dell'atto, ai fini del recepimento delle modifiche alla direttiva 72/245/CEE relativa alle perturbazioni radioelettriche e alla compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore. L'effetto materiale riguarda le componenti vendute nell'assistenza post vendita e destinate al montaggio sui veicoli a motore, limitatamente ai casi in cui tali componenti non intervengano in funzioni associate all'immunità. Non disciplina in modo autonomo la materia dell'omologazione, ma modifica il regime applicabile in tale settore. È previsto un termine di recepimento e un differimento dell'applicazione al 2 ottobre 2009.
Direttiva 2009/19/CE della Commissione: modifica tecnica della disciplina sulla compatibilità elettromagnetica dei veicoli
La direttiva interviene sulla direttiva 72/245/CEE, che rientra nel sistema di omologazione CE dei veicoli motore e dei loro componenti. L'obiettivo è un adattamento al progresso tecnico nella materia delle perturbazioni radioelettriche e della compatibilità elettromagnetica, con particolare attenzione ai ricambi venduti nell'assistenza post vendita.
Contesto e ratio dell'intervento
Dai considerando emerge che la direttiva 72/245/CEE prevedeva, per alcune componenti aftermarket da montare sui veicoli, un periodo transitorio di quattro anni decorrente dal 3 dicembre 2004 durante il quale un servizio tecnico doveva stabilire se la componente fosse o meno associata all'immunità e rilasciare un attestato conforme all'allegato III C. La Commissione rileva tuttavia di non avere ricevuto dagli Stati membri segnalazioni di casi di rifiuto dell'attestato per ragioni di sicurezza; per questo decide di semplificare il regime, eliminando sia il ricorso al servizio tecnico sia l'attestato aggiuntivo per le componenti non connesse a funzioni di immunità.
Ambito oggettivo della modifica
La direttiva non riscrive l'intera disciplina dell'omologazione, ma modifica puntualmente la direttiva 72/245/CEE. L'effetto riguarda:
- le componenti vendute nell'assistenza post vendita e destinate al montaggio sui veicoli a motore;
- soltanto le componenti che non intervengono in funzioni associate all'immunità. Per tali componenti, viene meno il meccanismo del servizio tecnico e viene soppresso il modello di attestato previsto dall'allegato III C.
Modifiche normative introdotte
L'articolo 1 dispone tre interventi testuali sulla direttiva 72/245/CEE:
- soppressione, nell'elenco degli allegati, del riferimento all'allegato III C, rubricato "Modello di attestato relativo all'allegato I, punto 3.2.9";
- soppressione, nell'allegato I, punto 3.2.9, del secondo capoverso;
- soppressione integrale dell'allegato III C.
In sostanza, la disciplina viene semplificata eliminando il segmento procedurale che richiedeva un attestato tecnico per i ricambi aftermarket non rilevanti ai fini dell'immunità.
Recepimento, applicazione ed effetti temporali
Essendo una direttiva, l'atto vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede recepimento nazionale. L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 1° ottobre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 2 ottobre 2009;
- inserire un riferimento alla presente direttiva nelle misure di recepimento, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri, confermando il margine di discrezionalità sulla forma della trasposizione, mentre il risultato sostanziale è vincolato.
Obblighi informativi verso la Commissione
L'articolo 2, paragrafo 1, richiede inoltre la comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento. Il paragrafo 2 impone di trasmettere alla Commissione anche il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Profilo operativo per gli operatori
Per gli operatori del settore automotive, la rilevanza pratica dell'atto consiste nella rimozione di un adempimento documentale e procedurale per specifiche componenti aftermarket non attinenti all'immunità. La disciplina resta tuttavia inserita nel quadro più ampio dell'omologazione dei veicoli e della compatibilità elettromagnetica, che continua a essere governato dalla direttiva 72/245/CEE come modificata.
Disposizioni principali
Modifiche alla direttiva 72/245/CEE
L'articolo 1 sopprime, nell'elenco degli allegati, il riferimento all'allegato III C; sopprime nell'allegato I, punto 3.2.9, il secondo capoverso; e abroga integralmente l'allegato III C. La modifica incide sul regime degli attestati per le componenti vendute nell'assistenza post vendita e montate sui veicoli, quando non siano connesse con funzioni associate all'immunità.
Finalità sostanziale della modifica
Dai considerando emerge che, poiché non sono stati comunicati dagli Stati membri casi di rifiuto dell'attestato per ragioni di sicurezza, la Commissione elimina il ricorso al servizio tecnico e l'obbligo dell'attestato aggiuntivo per le componenti aftermarket non collegate all'immunità.
Recepimento nazionale e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 1° ottobre 2009 le disposizioni necessarie e applicarle dal 2 ottobre 2009. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento.
Obbligo di informazione alla Commissione
L'articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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