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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47655/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era sottoposta a misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi per il reato di intermediazione/procura e detenzione di sostanze stupefacenti (artt. 81, 110 c.p., art. 73 d.P.R. n. 309/1990, capi B e C). Si contestava che ella avesse fatto da tramite tra Michele Frassanito (consumatore abituale ristretto agli arresti domiciliari e suo compagno) e fornitori di cocaina, tra cui Pierri Emanuele. Con istanza di riesame la Balsamo chiedeva la revoca degli arresti domiciliari. In Cassazione il difensore ha denunciato: (i) violazione dell'art. 273 c.p.p. per insussistenza dei gravi indizi, sostenendo che gli elementi erano solo contatti telefonici neutri e che la ricorrente si limitava a consentire il contatto tra Frassanito e i fornitori senza partecipare alle transazioni né trarne profitto; (ii) violazione dell'art. 274 c.p.p. per aversi motivato la sussistenza di esigenze cautelari con precedenti penali lontani (1997-2002).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente, nelle sue stesse allegazioni, ammettesse implicitamente il ruolo di intermediaria tra Frassanito e i fornitori; tale comportamento rientra nella nozione di "procurare ad altri" prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 e non richiede la prova di un compenso patrimoniale. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che include l'intermediazione tra le condotte punite dall'art. 73 e ha osservato che l'attribuzione, seppure formulata in termini di detenzione, non esclude la rilevanza della procura della sostanza. La mancanza di conoscenza dei dettagli delle transazioni non esime dalla configurabilità di gravi indizi nella fase cautelare, perché l'intervento della ricorrente era essenziale per consentire le comunicazioni tra il ristretto e i fornitori. Anche i precedenti penali, benché risalenti, sono stati ritenuti rilevanti e specifici per fondare esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    comma 1; citata anche la locuzione 'o comunque illecitamente detiene' (prima parte)

    La norma punisce varie condotte tra cui anche quella di procurare ad altri sostanze stupefacenti; la Corte interpreta la "procura" come comprensiva dell'attività di intermediazione e ritiene che non sia necessaria la prova di un compenso patrimoniale per integrare il reato.

  • art. 110 c.p.

    Rilevanza della partecipazione o concorso di più persone nel reato, in riferimento ai ruoli reciproci di intermediario e fornitori.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in combinato disposto con gli altri articoli per le eventuali circostanze connesse alla responsabilità penale; la Corte ha usato il richiamo normativo per inquadrare la posizione dell'indagata nel contesto delle imputazioni.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per lamentare l'insussistenza dei gravi indizi; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle ammissioni e degli elementi probatori, la doglianza non fosse fondata e il motivo non consentisse l'ammissione del ricorso.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma che disciplina la valutazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto legittima la valorizzazione di precedenti penali, anche se remoti, quando risultano specifici e pertinenti alla valutazione del pericolo.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 6, n. 46367 del 11/10/2023 (Rv. 285882); Sez. 3, n. 20462 del 03/04/2019 (Rv. 275751); Sez. 6, n. 9388 del 13/04/1994 (Rv. 199519)

    La giurisprudenza di legittimità conferma che l'intermediazione è ricompresa nella nozione di 'procurare ad altri' e che la formulazione accusatoria in termini di detenzione può avere natura di previsione chiusura comprensiva di altre condotte previste dal medesimo comma.

Massime di principio

  • L'attività di intermediazione per l'approvvigionamento di stupefacenti rientra nella nozione di 'procurare ad altri' ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e può integrare il reato anche senza prova di un corrispettivo economico.
  • Nella fase cautelare, la mancanza di conoscenza dei dettagli concreti delle transazioni non è di per sé sufficiente a escludere l'esistenza di gravi indizi quando il comportamento dell'indagato sia apparso determinante per il compimento dell'illecito.
  • La formulazione dell'imputazione in termini di 'detenzione' può essere interpretata come comprensiva di altre fattispecie previste dallo stesso comma (compresa la procura/intermediazione).
  • Precedenti penali anche remoti possono essere valorizzati ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari se risultano specifici e rilevanti rispetto al comportamento contestato.
  • Per contestare efficacemente provvedimenti cautelari in situazioni analoghe conviene dimostrare documentalmente l'assenza di un ruolo abilitante o di una disponibilità effettiva della sostanza, ovvero produrre elementi che smentiscano la consapevolezza dell'indagato circa l'uso della sua attività di collegamento per finalità illecite.

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