Cassazione Civile, Ordinanza n. 30698/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario i ruoli posti a base di cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione, riferite a riprese fiscali relative agli anni d'imposta 2001-2005. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello ritenendo valide le notifiche delle cartelle. In cassazione la società aveva proposto ricorso per due motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato un'istanza di rinuncia ed estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c., rappresentando di aver aderito alla definizione agevolata delle cartelle (c.d. rottamazione) prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, con produzione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, del bollettino di pagamento delle somme dovute e del provvedimento di sgravio. L'agente della riscossione ha aderito alla rinuncia e si è rimesso alla Corte sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha ritenuto che, in presenza dell'adesione del debitore alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e della comunicazione dell'esattore prevista dalla norma, il processo debba essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, ritenendole assorbite dalla definizione agevolata, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché non applicabile nei casi di cessazione della materia del contendere o estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
istanza di rinuncia ed estinzione del giudizio ex art. 390 c.p.c.
la rinuncia al giudizio è stata posta a base della richiesta di estinzione proposta dal ricorrente
art. 391 c.p.c.
il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c.
in presenza della definizione agevolata e della relativa comunicazione dell'esattore, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto
art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016
la dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio comporta l'estinzione del processo nei termini indicati dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato
il raddoppio non si applica quando il procedimento di cassazione si conclude con la cessazione della materia del contendere o con l'estinzione per definizione agevolata
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'istituto del raddoppio del contributo unificato, escluso nel caso concreto
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce alla definizione agevolata delle cartelle e deposita l'impegno a rinunciare al giudizio, accompagnato dalla comunicazione dell'esattore prevista dalla disciplina speciale, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
- Se, al momento della decisione, risulta anche il pagamento integrale delle somme dovute in base alla definizione agevolata, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata assorbe le spese di lite, sicché la Corte può non provvedere sulle spese in presenza dell'estinzione del giudizio conseguente alla rottamazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo si chiude per estinzione o cessazione della materia del contendere, ma solo nelle ipotesi di rigetto integrale o di ordinaria inammissibilità del ricorso.
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