Cassazione Penale, Sentenza n. 43163/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto in favore di Gianluca Vacca per mancata allegazione, nell'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.; il ricorso per cassazione deduceva che l'elezione di domicilio era comunque presente negli atti del primo grado (nomina del difensore e istanza di patrocinio a spese dello Stato) e che l'atto di appello richiamava espressamente tale nomina, rendendo così individuabile il domicilio eletto; inoltre si era posto rilievo sullo stato di detenzione dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Dalla verifica del fascicolo è risultato che l'atto di appello richiamava la "nomina effettuata nel primo grado del giudizio" che conteneva l'elezione di domicilio presso lo studio del difensore e che tale nomina è agevolmente rinvenibile negli atti (anche in relazione al provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato). La Corte ha inoltre osservato, in via di principio, che la norma dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. non trova applicazione quando l'imputato impugnante è detenuto, dovendosi procedere alla notificazione a mani proprie per garantire il diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU). In conclusione il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari per il giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione
la Corte ha inteso che non è necessariamente richiesta la rinnovata allegazione dell'atto di elezione di domicilio nell'atto di impugnazione, purché l'appello richiami in modo chiaro la precedente elezione e la sua ubicazione nel fascicolo
legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 581, comma 1-ter)
la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024
l'abrogazione è rilevante solo per impugnazioni proposte dopo il 24 agosto 2024; per le impugnazioni anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
richiamato come principio di garanzia: per il detenuto è necessaria la notificazione a mani proprie per assicurare l'effettivo accesso alla giustizia; ciò limita l'ambito applicativo della previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, quando l'impugnante è detenuto
Massime di principio
- Se l'appello fa espresso e specifico riferimento a una precedente elezione di domicilio e indica la sua collocazione nel fascicolo, la prescrizione di allegazione dell'atto non è ostativa all'ammissione dell'impugnazione
- La modifica normativa (abrogazione dell'art. 581, comma 1-ter) si applica solo alle impugnazioni proposte dopo la data di efficacia della legge; le impugnazioni anteriori si giudicano secondo la previgente disciplina
- Quando l'impugnante è detenuto (anche per altra causa) la previsione che consente la mera indicazione dell'elezione di domicilio non trova applicazione: è necessario procedere alla notificazione a mani proprie per rispettare l'art. 6 CEDU
- Per evitare problemi di ammissibilità, è buona pratica indicare esplicitamente nell'atto di impugnazione la dichiarazione/elezione di domicilio o richiamarla in modo inequivoco e segnalare la sua collocazione nel fascicolo processuale
- Documenti come l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o la nomina difensiva possono costituire prova della precedente elezione di domicilio se richiamati chiaramente nell'atto di impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43137/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43138/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43140/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43141/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43142/2024 del 27/11/2024
- Sentenza penale · 27 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43143/2024 del 27/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →