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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48844/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 22/02/2022 che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Bari (14/06/2016) per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente ha dedotto l'intervenuto decorso del termine di prescrizione e vizi di motivazione della sentenza.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della L. n. 103/2017 (decorrenza 3/08/2017), che ha modificato l'art. 613 c.p.p. imponendo la sottoscrizione del ricorso per cassazione esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La delega per il deposito presente in calce non sostituisce la nomina a difensore di fiducia, pertanto il ricorso resta atto personale e invalido. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitata di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma sostanziale che individua il reato per il quale l'imputato era stato condannato; la decisione di legittimità non entra nel merito del vizio di motivazione relativo alla condanna originaria per tale norma, avendo escluso preliminarmente l'ammissibilità del ricorso per motivi formali.

  • Legge n. 103 del 23/06/2017

    Ha modificato, con decorrenza 3/08/2017, l'art. 613 c.p.p. introducendo l'obbligo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la novella ha carattere formale essenziale e la sua inosservanza rende inammissibile il ricorso.

  • art. 613 c.p.p.

    Come modificato dalla L. n. 103/2017, richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione esclusivamente da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale: tale requisito formale è considerato essenziale e la sua mancata osservanza determina inammissibilità dell'impugnazione.

  • Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello, Rv. 27201001)

    "assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1"

    Le Sezioni Unite hanno giustificato la rigidità del requisito formale richiamando la necessità di elevata professionalità nel giudizio di legittimità e di evitare forme di elusione mediante sottoscrizioni personali.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la conseguenza automatica, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, della condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ove previsto, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicato nella specie per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, n. 186 del 13/06/2000

    "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    La pronuncia è richiamata per valutare l'eventuale esenzione dal versamento alla Cassa delle ammende: la somma può essere esclusa solo se non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso di specie non sono emersi elementi tali da escludere la colpa.

Massime di principio

  • Dopo la L. n. 103/2017 (decorrenza 3/08/2017) un ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato rende il ricorso inammissibile.
  • La mere delega per il deposito del ricorso non sostituisce la nomina formale di un difensore di fiducia iscritto nell'albo speciale; è necessario che l'avvocato compaia come sottoscrittore del ricorso.
  • L'inammissibilità per difetto formale comporta automaticamente, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese e, salvo assenza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Eventuali doglianze sostanziali (prescrizione, vizio di motivazione) non possono essere esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali: rilevanza preliminare della correttezza delle formalità processuali.
  • In situazioni simili, la cautela operativa è: incaricare tempestivamente un avvocato cassazionista iscritto nell'albo speciale; verificare la data di deposito rispetto alla decorrenza della norma; non confidare in deleghe di deposito o soluzioni formali approssimative.

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