Ordinanza n. 1371/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di condanna del commissario ad acta al pagamento di una penalità di mora nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione resistente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3747/2022. Con precedente sentenza del TAR Sicilia n. 2539/2024, il Tribunale aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Ministero di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni e nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. Decorso il termine assegnato, la ricorrente ha riferito di avere chiesto al commissario l’esercizio dei poteri sostitutivi, senza esito, e ha quindi domandato la condanna del commissario ad acta al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza. In primo luogo, ha ritenuto che il potere di condannare al pagamento di una penalità di mora possa essere esercitato, su richiesta della parte, nella sede della decisione sul ricorso per ottemperanza, ma non dopo la definizione della lite mediante un’istanza successiva. In secondo luogo, ha precisato che la penalità di mora prevista dall’art. 114 c.p.a. può essere posta a carico dell’amministrazione resistente e non del commissario ad acta, anche quando il commissario appartenga allo stesso ramo dell’amministrazione. Considerato tuttavia il lungo tempo trascorso dalla pubblicazione della precedente sentenza di ottemperanza, il TAR ha disposto che il commissario ad acta depositi una relazione sull’attività esecutiva svolta entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. L’ordinanza è stata comunicata alle parti e trasmessa via PEC al commissario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
il potere di condanna al pagamento di una penalità di mora può essere esercitato, su richiesta di parte, in sede di decisione sul ricorso di ottemperanza; la condanna può avere come destinataria l’amministrazione resistente e non il commissario ad acta
La penalità di mora deve essere richiesta e disposta nella decisione sul ricorso di ottemperanza e non può essere introdotta successivamente con un’istanza autonoma; inoltre, il destinatario della condanna è l’amministrazione resistente, non il commissario ad acta.
art. 73, comma 3, c.p.a.
avviso reso alla camera di consiglio del 12 maggio 2026
La norma è richiamata in relazione all’avviso formulato dal collegio prima della decisione sull’inammissibilità dell’istanza.
Massime di principio
- La penalità di mora prevista dall’art. 114 c.p.a. deve essere richiesta e disposta nella decisione sul ricorso per ottemperanza; non è ammissibile una successiva istanza autonoma diretta a ottenere l’applicazione dell’astreinte dopo la definizione del giudizio.
- Nell’ambito dell’ottemperanza, la condanna al pagamento della penalità di mora può essere pronunciata nei confronti dell’amministrazione resistente, quale soggetto obbligato all’esecuzione, e non nei confronti del commissario ad acta, anche se quest’ultimo appartiene allo stesso ramo dell’amministrazione.
- La mancata o tardiva esecuzione del compito commissariale può giustificare l’acquisizione di una relazione sull’attività esecutiva svolta, senza trasformare il commissario ad acta nel destinatario della penalità di mora prevista per l’amministrazione resistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →