Cassazione Penale, Sentenza n. 30572/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Passini ha impugnato l'ordinanza del G.i.p. del 07/01/2023 che, respingendo la richiesta di archiviazione del P.M. formulata per il reato di cui all'art. 356 c.p. (frode nelle pubbliche forniture), aveva ordinato l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 355 c.p. (inadempimento nelle pubbliche forniture). Il ricorrente deduceva l'abnormità del provvedimento per violazione delle norme processuali e costituzionali (artt. 50 e 409 c.p.p., 24, 111 e 112 Cost.), censurando che la decisione aveva mutato il capo di accusa impedendo alla difesa di confrontarsi con la nuova qualificazione giuridica e ledendo le prerogative del P.M.; sosteneva inoltre che l'ordinanza fosse stata emessa fuori dai casi consentiti, con effetto di paralisi processuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il G.i.p. abbia operato una legittima riqualificazione giuridica del medesimo fatto storico, escludendo l'elemento della "malafede contrattuale" necessario per la fattispecie più grave (art. 356 c.p.) e ricondurre così il fatto all'ipotesi di inadempimento (art. 355 c.p.). La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui non è abnorme né impugnabile l'ordine del G.i.p. che, pur rigettando l'archiviazione, ordini l'imputazione per lo stesso fatto ma con diversa qualificazione giuridica. Conseguentemente il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 355 cod. pen.
Fattispecie di "inadempimento nelle pubbliche forniture": la norma punisce l'inadempimento contrattuale nelle forniture pubbliche; nella sentenza è stata ritenuta applicabile quando manca la "malafede contrattuale" e non sono stati posti in essere espedienti maliziosi o ingannevoli.
art. 356 cod. pen.
Fattispecie di "frode nelle pubbliche forniture": richiede, oltre all'inadempimento, la "malafede contrattuale" ossia espedienti maliziosi o ingannevoli volti a far apparire l'esecuzione conforme. Nel caso il P.M. aveva prospettato inizialmente questa ipotesi, poi esclusa dal G.i.p.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'avviso di chiusura delle indagini (procedura che consente all'indagato di presentare memorie). Citata nel contesto delle memorie difensive e delle comunicazioni di elementi probatori svolte dalla difesa.
artt. 50 e 409 cod. proc. pen.
Art. 50 (competenza in materia di impugnazioni?) e art. 409 c.p.p. (limiti delle impugnazioni contro il provvedimento del giudice per le indagini preliminari): invocate dal ricorrente per far valere vizi processuali e limiti di legittimazione all'azione; la Corte ha comunque ritenuto il ricorso inammissibile perché la questione sostanziale riguardava la legittima riqualificazione del fatto.
art. 24 Cost.
Tutela giurisdizionale dei diritti: richiamata dal ricorrente in relazione a presunte violazioni delle garanzie difensive; la Corte non ha ritenuto provate lesioni tali da invalidare l'ordinanza.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo: evocato dal ricorrente sul punto del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la difesa abbia avuto la possibilità di agire nei limiti della riqualificazione consentita.
art. 112 Cost.
Principio del controllo giurisdizionale sull'azione penale: richiamato in modo generico dal ricorrente; la Corte ha confermato la legittimità del sindacato del G.i.p. nell'ambito delle sue attribuzioni.
Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013 (massima giurisprudenza)
Indica che l'ordine di imputazione per un reato diverso dalla richiesta di archiviazione può essere abnorme se esorbitante dalle facoltà del G.i.p.; la Corte ne riconosce l'esistenza ma la circostanza concreta va valutata distinguendo tra diverso reato e diversa qualificazione dello stesso fatto.
Sez. U, n. 40984 del 22/03/2018 (Gianforte)
Rileva la legittimazione dell'indagato a ricorrere in Cassazione contro provvedimenti abnormi del G.i.p. e, al contempo, afferma che è legittima la diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto operata dal G.i.p. nell'ordine di imputazione.
Sez. 6, n. 45105 del 28/10/2021 (Calderone) e Sez. 6, n. 29374 del 14/09/2020 (Sale)
Giurisprudenza consolidata che distingue fra semplice inadempimento e frode nelle pubbliche forniture: per la frode è necessaria la malafede contrattuale, ossia espedienti maliziosi o ingannevoli. Ciò giustifica, se presente, la riqualificazione in termini più o meno gravi.
Massime di principio
- La diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico da parte del G.i.p. (riqualificazione) rientra nelle sue facoltà e non è di per sé abnorme: legittima l'ordinanza che, rigettando l'archiviazione, dispone l'imputazione per lo stesso fatto ma con diversa tipizzazione giuridica.
- E' abnorme e censurabile l'ordine di imputazione solo se si tratta di un provvedimento che ordina l'imputazione per un fatto sostanzialmente diverso da quello su cui il P.M. aveva formato la richiesta, ossia quando si eccede radicalmente dalle competenze del G.i.p.
- Per distinguere fra frode (più grave) e semplice inadempimento nelle pubbliche forniture è decisivo l'elemento della "malafede contrattuale" (espedienti maliziosi o ingannevoli): la difesa deve quindi mirare a contrastare sia il dato fattuale sia l'interpretazione relativa alla malafede.
- Le garanzie difensive devono essere esercitate tenendo conto della possibilità che il fatto venga riqualificato: memorie difensive esaustive e, se necessario, richieste istruttorie sono strumenti per prevenire sorprese processuali.
- I rimedi contro un'ordinanza ritenuta abnorme sono limitati: il ricorso per cassazione è la via esperibile per la rimozione di provvedimenti che esorbitano dall'ordinamento; tuttavia la Corte valuta la legittimità della riqualificazione sulla base di consolidata giurisprudenza.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. ammenda alla Cassa delle ammende): valutare quindi il profilo di ammissibilità prima di proporre impugnazioni.
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